CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9630-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 3401/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2021 R.G.N. 282/2019; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.9630/2022 Cron. Rep. Ud04/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado ha accertato che tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era intercorso un appalto illecito di manodopera e, di conseguenza, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i lavoratori in epigrafe indicati e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in essereal momento della pronuncia, con inquadramento nel livello D del CCNL Poste e con il riconoscimento delle decorrenze e degli importi, a titolo di retribuzioni arretrate, in dispositivo indicate. 2. I giudici di seconde cure, dalla istruttoria espletata, hanno rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era stata una mera somministratrice di manodopera, perché si era limitata alla mera gestione ammnistrativa dei rapporti lavorativi e che le mansioni svolte dai lavoratori andavano correttamente inquadrate nel livello D del CCNL di categoria. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito i lavoratori sopraindicati con controricorso . 4. Le parti hanno depositato memorie. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va respinta la richiesta, avanzata dalla ricorrente, di fissazione della trattazione del presente ricorso in udienza pubblica, non venendo in rilievo questioni di natura nomofilattica, atteso che questa Corte, sui punti controversi oggetto delle doglianze, si è già pronunciata, come sarà in seguito specificato,e non vi sono valide ragioni per mutare i propri orientamenti. 2. Orbene, i motivi possono essere così sintetizzati, come specificati dalla stessa ricorrente. 3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), censurando la sentenza impugnata laddove ha escluso che il passaggio in giudicato della decisione resa nell’ambito del giudizio ex art. 1, commi 47 ss. della legge n. 92 del 2012, promosso dagli odierni resistenti contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., all’esito del quale era stata accertata l’illegittimità del licenziamento adottato nei loro confronti e conseguentemente disposta la loro reintegrazione in servizio ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, non fosse idoneo a precludere l’accoglimento delle domande avanzate nel presente giudizio, volte ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4. Il motivo è infondato. 5. Come già affermato in sede di legittimità, in fattispecie analoghe (Cass. n. 32412/2023; Cass. n. 10694/2023, Cass.n. 9783/2024; Cass. n. 26170/2025), a fronte del recesso del formale datore di lavoro era interesse del lavoratore salvaguardare la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione, facendo valere l'invalidità del recesso intimato dall'apparente datore di lavoro; tuttavia, ciò non significa rinunciare all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di quello che siritiene essere l'effettivo datore di lavoro, come nel caso di specie; pertanto, non sussiste preclusione rispetto alla possibilità di agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di codatorialità, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con diverso (o plurimo) datore di lavoro. Ne consegue che la definitività della situazione processuale formatasi in relazione alla illegittimità del licenziamento intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non costituisce alcun giudicato esterno preclusivo in ordine alle domande di cui al presente giudizio. 6. Con il secondo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, quarto comma, lettera d), della legge n. 183 del 2010 in relazione all’art. 12 prel. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza che gli odierni resistenti abbiano impugnato il licenziamento loro intimato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. “in data 28 luglio 2016 (…) entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge” fosse sufficiente ad evitare il compiersi della decadenza di cui all’art. 32, comma quattro, lettera d), della legge n. 183 del 2010. 7. Il motivo è infondato , sia pure con le integrazioni motivazionali che seguono. 8. Questa Corte ha specificato che il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l'operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all'azione, volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n. 6266/2024; Cass. n. 39490/2021). Nella fattispecie, non risulta (né è stata idoneamente allegata) la sussistenza di un atto scritto idoneo a fare decorrere il termine decadenziale per la domanda azionata dagli originari ricorrenti. 9. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del D. lgs. n. 276 del 2003 in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), censurando la sentenza impugnata nella parte cui ha ritenuto che sarebbe stata configurabile una violazione dell’art. 29 del D. lgs. n. 276 del 2003 solo in virtù della circostanza che dall’istruttoria svolta sarebbe emerso che gli odierni resistenti erano stati destinatari di ordini e/o direttive da parte dei preposti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., senza tuttavia tenere conto di quale fosse l’oggetto ed il contenuto degli stessi e di verificare, pertanto, se si configurassero come direttive strettamente intese ovvero piuttosto come indicazioni fornite per la esatta realizzazione del servizio oggetto dell’appalto. 10. Il motivo non è meritevole di accoglimento presentando profili di infondatezza e di inammissibilità. 11. È infondato, perché la sentenza impugnata è in linea, in punto di diritto, con i precedenti affermati in sede di legittimità (Cass. n. 15557/2019) secondo cui, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore; inoltre, è stato precisato che, in tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone -specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (Cass. n. 12551/2020; Cass. 18945/2025). 12. È, invece, inammissibile la censura lì dove viene criticato l’accertamento di merito, svolto dai giudici di seconde cure, in quanto adeguatamente motivato in relazione alla valutazione dell’attività istruttoria espletata e, pertanto, insindacabile in questa sede. 13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 14. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori dei controricorrenti. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a