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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13163/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano avverso l'ordinanza del Tribunale di Oristano del 7/10/2021 nel procedimento promosso nei confronti di

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1967

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 febbraio 1976 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'nnullemanto con rinvio del provvedimento impugnato lette le conclusioni trasmesse via "pec" dai difensori dei resistenti [OSCURATO:PERSONA] (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e Cossù ( avvocato [OSCURATO:PERSONA]), con le quale è stata chiesta la conferma del provvedimento impugnato per la inammissibilità del ricorso o comunque per la non fondatezza delle doglianze [OSCURATO:PERSONA] 1.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano impugna per cassazione l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale locale ha rigettato l'appello interposto dalla medesima parte pubblica avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dei passaggi pedonali facenti parte del percorso archeologico della cosiddetta "via dei Fenici", realizzati all'interno delle peschiere di [OSCURATO:PERSONA] (posta sullo stagno di Cabras e data in concessione al [OSCURATO:PERSONA]) e di Mistras (posta sullo stagno omonimo e gestita dalla Società cooperativa pescatori e molluschicultori). 2.Giova premettere che il sequestro respinto dai giudici della cautela appare finalizzato, tramite la nomina di un custode, a consentire l'accesso al pubblico ai citati passaggi pedonali; accesso impedito dalle condotte delle società che gestiscono le due peschiere in questione pur in presenza, ad avviso della Procura ricorrente, di un obbligo in tal senso assunto nei confronti degli enti pubblici coinvolti nella realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] (relativo alla creazione di un parco archeologico esteso da Guspini a Oristano) e più in particolare di quella porzione dello stesso progetto che riguardava il primo stralcio del percorso pedonale inerente la "via dei Fenici" destinato ad attraversare i due stagni sopra descritti.

Da qui l'ipotizzata configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all' art. 355 (o in alternativa quella di cui all'art. 356) cod. pen. sottesa all'iniziativa cautelare in questione, riferita ai legali rappresentati delle citate cooperative che, venendo meno al detto obbligo, avrebbero lucrato il corrispettivo pattuito ( i lavori di ristrutturazione operati, all'interno delle rispettive aziende, con finanziamenti pubblici) per consentire il detto transito.

2.1. Va altresi premesso che nel rigettare la richiesta di sequestro, il G.I.P. adito ha escluso la sussistenza del reato configurato dalla Procura istante sia perché il contenuto dell'impegno assertivamente assunto dalle due società in questione - quello di permettere e tollerare il passaggio del pubblico nelle aree interne alle due peschiere coperte dal citato sentiero- a suo avviso non sarebbe tale da rientrare tra gli obblighi la cui violazione possa ritenersi funzionale alla responsabilità penale considerata dalla fattispecie in questione; sia perché, ancora più radicalmente, doveva escludersi che una siffatta obbligazione sia stata comunque assunta, potendosi ravvisare nella specie "un accordo a formazione progressiva mai giunto a completa definizione".2.2.

Il Tribunale, nel definire l'appello interposto dalla parte pubblica con il provvedimento ora gravato, pur " volendo tralasciare" il secondo profilo ritenuto dal GIP ostativo alla concessione del provvedimento sollecitato, ha ribadito che nel novero dell'obbligazioni considerate dal perimetro dell'ad 355 cod. pen. non possono ricondursi obblighi che si risolvano in una mera tolleranza; per altro verso, ha ritenuto insussistente anche il profilo del periculum in mora perché il sequestro richiesto giammai potrebbe impedire la protrazione della condotta illecita contestata atteso che l'obiettivo perseguito dalla Procura (aprire il sentiero della via dei Fenici interno alle due peschiere) presuppone la nomina di un custode e il conferimento allo stesso di compiti e iniziative estranee al relativo ruolo e comunque inidonee al superamento delle ragioni in fatto allo stato giustificative della omissione denunziata.

3. Con il ricorso che occupa vengono addotti due diversi motivi ai quali si premette per un verso l'affermazione in forza della quale, ad avviso della ricorrente, il Tribunale non avrebbe messo in dubbio l'esistenza di un obbligo negoziale assunto dalle due società coinvolte quanto al transito da consentire lungo i citati percorsi pedonali interni alle due peschiere; per altro verso, la considerazione che nella specie l'inadempimento addotto rederebbe inutilizzabile l'opera realizzata, costata 800.000 euro, vanificando lo svolgimento delle attività turistiche sottese alla realizzazione della stessa.

Piuttosto si adduce la violazione: - dell'art 355 cod. pen in relazione all'art. 1027 cod. civ., contestandosi che nel caso l'obbligazione contratta dalle società rappresentate dai due indagati abbia assunto unicamente i toni di una servitù prediale di passaggio quando per contro il transito sulle passerelle interne alle peschiere presupporrebbe anche un facere, connesso alle attività necessarie per consentire tale passaggio, identificato nell'apertura dei cancelli di accesso e nel collocare, lungo l'orario di apertura, le protezioni mobili installate per rendere sicuro l'attraversamento (rimosse nei momenti di chiusura per consentire l'attività lavorativa ordinaria delle peschiere); - del disposto di cui agli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., sia perché l'assunto del Tribunale in relazione alla ritenuta insussistenza del periculum risulta gravemente contraddittorio rispetto alla rimarcata assenza di una obbligazione di fare, sia perché sarebbero state confuse le funzioni del sequestro con quelle del custode, il cui contenuto è rimesso al Pubblico ministero nell'ottica volta alla gestione del bene sottoposto a vincolo, nel caso certamente consentita. 4.La Procura Generale, con la requisitoria scritta acquisita in atti, ha concluso per la fondatezza del ricorso, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.# 5.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della Società cooperativa pescatori e nnolluschicultori, e quella di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] cooperative Pontis, con autonome memorie trasmesse via "pec", seguite, solo per il Cossu, dalle conclusioni scritte allegate, hanno chiesto la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. La disamina nel merito dell'impugnazione risulta preclusa da un tema pregiudiziale non superato dal ricorso e, anzi, dato erroneamente per incontroverso dalla stessa parte ricorrente.

3. Va ribadito che il G.i.p., nel motivare il rigetto, ebbe essenzialmente ad argomentare rimarcando la ritenuta insussistenza dell'obbligazione assertivamente rimasta inadempiuta, non avendo rinvenuto gli estremi di un accordo definito tra le parti interessate, vincolante per le due società concessionarie delle peschiere interessate.

Corretta o meno che fosse, questa valutazione - che interseca temi in fatto e considerazioni in diritto - aveva e ha all'evidenza un portato logico assorbente e dirimente: si può discutere del perimetro oggettivo della stessa e valutarne in conseguenza la compatibilità con il portato delle condotte sanzionate dall'art. 355 cod. pen. sempre e solo se un obbligo in tal senso risulti concretamente assunto. 4.A differenza di quanto ritenuto dalla Procura ricorrente, tale valutazione, oggetto di specifico motivo di appello, non è stata superata dal Tribunale pervenendo ad una soluzione di segno opposto rispetto a quella assunta con il provvedimento appellato.

I giudici dell'appello cautelare hanno piuttosto deciso di "tralasciare" il detto profilo: pur riconoscendone il valore assorbente e senza smentirne il portato valutativo, si sono addentrati nel verificare il contenuto dell'asserito obbligo assunto dalle concessionarie (ricostruito in termini doversi dall'assunto accusatorio), finendo anche per argomentare in relazione alla ritenuta inidoneità del mezzo cautelare sollecitato.

In definitiva, la questione relativa alla giuridica esistenza di un accordo negoziale effettivamente vincolante le due concessionarie rappresentate dagli odierni indagati-resistenti non è stata oggetto di una diversa conclusione da parte del Tribunale che di fatto, sul punto, ha omesso di motivare, limitandosi ad evidenziare che, a tutto concedere, mai si sarebbe potuti addivenire alla tesi propugnata dalla parte pubblica. 4.1.La scelta motivazionale tracciata dal Tribunale, ha dunque lasciato inalterato, nel suo portato valutativo e logico, il profilo ostativo correlato al tema pregiudizialmente messo in evidenza dal G.I.P., sostanziandosi in una mancata risposta al rilievo pure articolato, sul punto, con l'appello dalla parte pubblica.

In altre parole, un siffatto motivare, piuttosto che validare la prospettazione dell'appellante, viziava la decisione adottata, implementando in termini di imprescindibile rilevanza, le ipotesi di doglianza prospettabili dall'unica parte legittimata ad impugnare, quella pubblica, sulla quale gravava, dunque, l'onere di metterne in discussione la fondatezza.

Il tutto secondo una progressione logica della rivendicata verifica di legittimità che, per le ragioni sopra rassegnate in ordine alla assorbente dirimenza del relativo tema, non poteva essere preternnessa, occorrendo contrastare, con la dovuta specificità, (anche e necessariamente) la valutazione resa sul punto dal primo giudice, seppur indebitamente trascurata dal Tribunale.

4.2. Del resto, la progressione processuale che occupa non consente alternative interpretative : o si ritiene, come mostra di fare il Collegio, che la detta valutazione (pregiudiziale in senso logico giuridico) resa dal G.I.P., senza rimanere sospesa nel suo portato (perche mai scrutinata in esito al gravame di merito), poteva e doveva rientrare tra gli spazi di verifica rimessi alla Corte esclusivamente per il tramite di un apposito motivo di ricorso prospettabile dall'unica parte legittimata ad impugnare; oppure la si esclude radicalmente dal novero di quelle nel caso suscettibili di scrutinio dalla Corte, il cui giudizio risulta confinato al tenore dei motivi di impugnazione.

4.3. Tale ultima ipotesi, tuttavia, appare gravemente lesiva delle prerogative difensive.

Ai resistenti, infatti, risulterebbe preclusa la possibilità di sollecitare il controllo di legittimità sul tema in questione, che oltre a rappresentare uno dei momenti fondanti del relativo sviluppo difensivo, è stato anche validato dal ritenere del primo giudice, tanto da costituire l'argomento essenziale del rigetto disposto dal G.I.P. e divenire oggetto del giudizio di appello: la duplice inerzia (motiva del Tribunale e critica della parte ricorrente) finirebbe quindi per spogliare gli indagati della possibilità di rivendicare appieno le proprie ragioni difensive, precludendo il controllo della Corte su tutte le ragioni ostative della misura cautelare rivendicata prese in considerazione dai giudici del merito; e ciò in termini apertamente distonici sia con la decisione di primo grado, sia con il tenore stesso del provvedimento impugnato (che nel confermare il provvedimento appellato non ha contraddetto tale valutazione pregiudiziale).

Con l'ulteriore, inaccettabile, ricaduta della impossibilità, per le odierne parti resistenti, di poter ovviare ad una tale grave compromissione in sede di un eventuale giudizio di rinvio, atteso che il relativo devoluto non potrebbe mai esondare gli argini circoscritti dalla regiudicanda del giudizio rescindente.4.3.

Ne emerge in conseguenza il principio in diritto in forza del quale, nel caso di appello cautelare, laddove il giudice del gravame, tra le ragioni della confermata reiezione della misura, decida di privilegiarne alcune e di trascurarne altre, parimenti contrastate dal gravame e comunque in grado di sostenere la decisione appellata, la parte pubblica ricorrente deve contestare in sede di legittimità anche le argomentazioni logico-giuridiche tralasciate dalla motivazione del provvedimento gravato, lamentando sul punto l'integrale difetto di motivazione e la fondatezza del relativo motivo di appello, pena l'inammissibilità, per aspecificità, del relativo ricorso. 5.Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è inammissibile.

L'inerzia mostrata sul punto dalla parte pubblica ricorrente ha finito dunque per consolidare, rendendola definitiva sul piano cautelare, la valutazione logico giuridica pregiudiziale resa (sul tema della insussistenza dell'obbligazione contratta dalle società concessionarie) dal G.I.P, mai smentita dal Tribunale, così da impedire alla Corte di esaminare nel merito le doglianze prospettate dal ricorso considerata la aspecificità dell'impugnazione su un momento dirimente e dell'insieme di valutazioni sottese alla reiezione della richiesta cautelare in interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano avverso l'ordinanza del Tribunale di Oristano del 7/10/2021 nel procedimento promosso nei confronti di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1967 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 febbraio 1976 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'nnullemanto con rinvio del provvedimento impugnato lette le conclusioni trasmesse via "pec" dai difensori dei resistenti [OSCURATO:PERSONA] (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e Cossù ( avvocato [OSCURATO:PERSONA]), con le quale è stata chiesta la conferma del provvedimento impugnato per la inammissibilità del ricorso o comunque per la non fondatezza delle doglianze [OSCURATO:PERSONA] 1.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano impugna per cassazione l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale locale ha rigettato l'appello interposto dalla medesima parte pubblica avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dei passaggi pedonali facenti parte del percorso archeologico della cosiddetta "via dei Fenici", realizzati all'interno delle peschiere di [OSCURATO:PERSONA] (posta sullo stagno di Cabras e data in concessione al [OSCURATO:PERSONA]) e di Mistras (posta sullo stagno omonimo e gestita dalla Società cooperativa pescatori e molluschicultori). 2.Giova premettere che il sequestro respinto dai giudici della cautela appare finalizzato, tramite la nomina di un custode, a consentire l'accesso al pubblico ai citati passaggi pedonali; accesso impedito dalle condotte delle società che gestiscono le due peschiere in questione pur in presenza, ad avviso della Procura ricorrente, di un obbligo in tal senso assunto nei confronti degli enti pubblici coinvolti nella realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] (relativo alla creazione di un parco archeologico esteso da Guspini a Oristano) e più in particolare di quella porzione dello stesso progetto che riguardava il primo stralcio del percorso pedonale inerente la "via dei Fenici" destinato ad attraversare i due stagni sopra descritti. Da qui l'ipotizzata configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all' art. 355 (o in alternativa quella di cui all'art. 356) cod. pen. sottesa all'iniziativa cautelare in questione, riferita ai legali rappresentati delle citate cooperative che, venendo meno al detto obbligo, avrebbero lucrato il corrispettivo pattuito ( i lavori di ristrutturazione operati, all'interno delle rispettive aziende, con finanziamenti pubblici) per consentire il detto transito. 2.1. Va altresi premesso che nel rigettare la richiesta di sequestro, il G.I.P. adito ha escluso la sussistenza del reato configurato dalla Procura istante sia perché il contenuto dell'impegno assertivamente assunto dalle due società in questione - quello di permettere e tollerare il passaggio del pubblico nelle aree interne alle due peschiere coperte dal citato sentiero- a suo avviso non sarebbe tale da rientrare tra gli obblighi la cui violazione possa ritenersi funzionale alla responsabilità penale considerata dalla fattispecie in questione; sia perché, ancora più radicalmente, doveva escludersi che una siffatta obbligazione sia stata comunque assunta, potendosi ravvisare nella specie "un accordo a formazione progressiva mai giunto a completa definizione".2.2. Il Tribunale, nel definire l'appello interposto dalla parte pubblica con il provvedimento ora gravato, pur " volendo tralasciare" il secondo profilo ritenuto dal GIP ostativo alla concessione del provvedimento sollecitato, ha ribadito che nel novero dell'obbligazioni considerate dal perimetro dell'ad 355 cod. pen. non possono ricondursi obblighi che si risolvano in una mera tolleranza; per altro verso, ha ritenuto insussistente anche il profilo del periculum in mora perché il sequestro richiesto giammai potrebbe impedire la protrazione della condotta illecita contestata atteso che l'obiettivo perseguito dalla Procura (aprire il sentiero della via dei Fenici interno alle due peschiere) presuppone la nomina di un custode e il conferimento allo stesso di compiti e iniziative estranee al relativo ruolo e comunque inidonee al superamento delle ragioni in fatto allo stato giustificative della omissione denunziata. 3. Con il ricorso che occupa vengono addotti due diversi motivi ai quali si premette per un verso l'affermazione in forza della quale, ad avviso della ricorrente, il Tribunale non avrebbe messo in dubbio l'esistenza di un obbligo negoziale assunto dalle due società coinvolte quanto al transito da consentire lungo i citati percorsi pedonali interni alle due peschiere; per altro verso, la considerazione che nella specie l'inadempimento addotto rederebbe inutilizzabile l'opera realizzata, costata 800.000 euro, vanificando lo svolgimento delle attività turistiche sottese alla realizzazione della stessa. Piuttosto si adduce la violazione: - dell'art 355 cod. pen in relazione all'art. 1027 cod. civ., contestandosi che nel caso l'obbligazione contratta dalle società rappresentate dai due indagati abbia assunto unicamente i toni di una servitù prediale di passaggio quando per contro il transito sulle passerelle interne alle peschiere presupporrebbe anche un facere, connesso alle attività necessarie per consentire tale passaggio, identificato nell'apertura dei cancelli di accesso e nel collocare, lungo l'orario di apertura, le protezioni mobili installate per rendere sicuro l'attraversamento (rimosse nei momenti di chiusura per consentire l'attività lavorativa ordinaria delle peschiere); - del disposto di cui agli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., sia perché l'assunto del Tribunale in relazione alla ritenuta insussistenza del periculum risulta gravemente contraddittorio rispetto alla rimarcata assenza di una obbligazione di fare, sia perché sarebbero state confuse le funzioni del sequestro con quelle del custode, il cui contenuto è rimesso al Pubblico ministero nell'ottica volta alla gestione del bene sottoposto a vincolo, nel caso certamente consentita. 4.La Procura Generale, con la requisitoria scritta acquisita in atti, ha concluso per la fondatezza del ricorso, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.# 5.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della Società cooperativa pescatori e nnolluschicultori, e quella di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] cooperative Pontis, con autonome memorie trasmesse via "pec", seguite, solo per il Cossu, dalle conclusioni scritte allegate, hanno chiesto la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. La disamina nel merito dell'impugnazione risulta preclusa da un tema pregiudiziale non superato dal ricorso e, anzi, dato erroneamente per incontroverso dalla stessa parte ricorrente. 3. Va ribadito che il G.i.p., nel motivare il rigetto, ebbe essenzialmente ad argomentare rimarcando la ritenuta insussistenza dell'obbligazione assertivamente rimasta inadempiuta, non avendo rinvenuto gli estremi di un accordo definito tra le parti interessate, vincolante per le due società concessionarie delle peschiere interessate. Corretta o meno che fosse, questa valutazione - che interseca temi in fatto e considerazioni in diritto - aveva e ha all'evidenza un portato logico assorbente e dirimente: si può discutere del perimetro oggettivo della stessa e valutarne in conseguenza la compatibilità con il portato delle condotte sanzionate dall'art. 355 cod. pen. sempre e solo se un obbligo in tal senso risulti concretamente assunto. 4.A differenza di quanto ritenuto dalla Procura ricorrente, tale valutazione, oggetto di specifico motivo di appello, non è stata superata dal Tribunale pervenendo ad una soluzione di segno opposto rispetto a quella assunta con il provvedimento appellato. I giudici dell'appello cautelare hanno piuttosto deciso di "tralasciare" il detto profilo: pur riconoscendone il valore assorbente e senza smentirne il portato valutativo, si sono addentrati nel verificare il contenuto dell'asserito obbligo assunto dalle concessionarie (ricostruito in termini doversi dall'assunto accusatorio), finendo anche per argomentare in relazione alla ritenuta inidoneità del mezzo cautelare sollecitato. In definitiva, la questione relativa alla giuridica esistenza di un accordo negoziale effettivamente vincolante le due concessionarie rappresentate dagli odierni indagati-resistenti non è stata oggetto di una diversa conclusione da parte del Tribunale che di fatto, sul punto, ha omesso di motivare, limitandosi ad evidenziare che, a tutto concedere, mai si sarebbe potuti addivenire alla tesi propugnata dalla parte pubblica. 4.1.La scelta motivazionale tracciata dal Tribunale, ha dunque lasciato inalterato, nel suo portato valutativo e logico, il profilo ostativo correlato al tema pregiudizialmente messo in evidenza dal G.I.P., sostanziandosi in una mancata risposta al rilievo pure articolato, sul punto, con l'appello dalla parte pubblica. In altre parole, un siffatto motivare, piuttosto che validare la prospettazione dell'appellante, viziava la decisione adottata, implementando in termini di imprescindibile rilevanza, le ipotesi di doglianza prospettabili dall'unica parte legittimata ad impugnare, quella pubblica, sulla quale gravava, dunque, l'onere di metterne in discussione la fondatezza. Il tutto secondo una progressione logica della rivendicata verifica di legittimità che, per le ragioni sopra rassegnate in ordine alla assorbente dirimenza del relativo tema, non poteva essere preternnessa, occorrendo contrastare, con la dovuta specificità, (anche e necessariamente) la valutazione resa sul punto dal primo giudice, seppur indebitamente trascurata dal Tribunale. 4.2. Del resto, la progressione processuale che occupa non consente alternative interpretative : o si ritiene, come mostra di fare il Collegio, che la detta valutazione (pregiudiziale in senso logico giuridico) resa dal G.I.P., senza rimanere sospesa nel suo portato (perche mai scrutinata in esito al gravame di merito), poteva e doveva rientrare tra gli spazi di verifica rimessi alla Corte esclusivamente per il tramite di un apposito motivo di ricorso prospettabile dall'unica parte legittimata ad impugnare; oppure la si esclude radicalmente dal novero di quelle nel caso suscettibili di scrutinio dalla Corte, il cui giudizio risulta confinato al tenore dei motivi di impugnazione. 4.3. Tale ultima ipotesi, tuttavia, appare gravemente lesiva delle prerogative difensive. Ai resistenti, infatti, risulterebbe preclusa la possibilità di sollecitare il controllo di legittimità sul tema in questione, che oltre a rappresentare uno dei momenti fondanti del relativo sviluppo difensivo, è stato anche validato dal ritenere del primo giudice, tanto da costituire l'argomento essenziale del rigetto disposto dal G.I.P. e divenire oggetto del giudizio di appello: la duplice inerzia (motiva del Tribunale e critica della parte ricorrente) finirebbe quindi per spogliare gli indagati della possibilità di rivendicare appieno le proprie ragioni difensive, precludendo il controllo della Corte su tutte le ragioni ostative della misura cautelare rivendicata prese in considerazione dai giudici del merito; e ciò in termini apertamente distonici sia con la decisione di primo grado, sia con il tenore stesso del provvedimento impugnato (che nel confermare il provvedimento appellato non ha contraddetto tale valutazione pregiudiziale). Con l'ulteriore, inaccettabile, ricaduta della impossibilità, per le odierne parti resistenti, di poter ovviare ad una tale grave compromissione in sede di un eventuale giudizio di rinvio, atteso che il relativo devoluto non potrebbe mai esondare gli argini circoscritti dalla regiudicanda del giudizio rescindente.4.3. Ne emerge in conseguenza il principio in diritto in forza del quale, nel caso di appello cautelare, laddove il giudice del gravame, tra le ragioni della confermata reiezione della misura, decida di privilegiarne alcune e di trascurarne altre, parimenti contrastate dal gravame e comunque in grado di sostenere la decisione appellata, la parte pubblica ricorrente deve contestare in sede di legittimità anche le argomentazioni logico-giuridiche tralasciate dalla motivazione del provvedimento gravato, lamentando sul punto l'integrale difetto di motivazione e la fondatezza del relativo motivo di appello, pena l'inammissibilità, per aspecificità, del relativo ricorso. 5.Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è inammissibile. L'inerzia mostrata sul punto dalla parte pubblica ricorrente ha finito dunque per consolidare, rendendola definitiva sul piano cautelare, la valutazione logico giuridica pregiudiziale resa (sul tema della insussistenza dell'obbligazione contratta dalle società concessionarie) dal G.I.P, mai smentita dal Tribunale, così da impedire alla Corte di esaminare nel merito le doglianze prospettate dal ricorso considerata la aspecificità dell'impugnazione su un momento dirimente e dell'insieme di valutazioni sottese alla reiezione della richiesta cautelare in interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. C
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