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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46387/2023

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seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, accogliendo in parte la richiesta dell'indagato sostituiva, ex art. 309 cod. proc. pen., la misura degli arresti domiciliari con quelle, cumulativamente applicate, dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in rapporto alla mancata qualificazione del delitto contestato (art. 73, comma 1, d.P.R. 09/10/1990 n. 309) nell'ipotesi di "fatto lieve" (di cui al comma 5 del medesimo articolo), eccepita in sede di riesame.

L'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merci e di denaro, nonché guadagni limitati, e può comprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita, purché non tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (il ricorrente cita, tra le altre pronunce, Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).

Condizioni ravvisabili, a suo avviso, nel caso di specie.

I giudici di merito avrebbero disatteso, dunque, l'insegnamento di legittimità secondo cui, ai fini della qualificazione del fatto come lieve, non può assumere valenza esclusiva né il dato quantitativo, né quello qualitativo, la valutazione dovendo riguardare complessivamente tutti gli elementi del fatto

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Anche il difensore dell'indagato ha presentato conclusioni scritte in cui, in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, ha rilevato che: dagli atti non è risultata l'esistenza di alcuna organizzazione criminale; la quantità di sostanze era alquanto irrisoria (circa 20 gr.); l'eventuale cessione a terzi avrebbe riguardato una decina di persone e somme modiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, l'interesse all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione.

In questa prospettiva, per esempio, proprio con riferimento al "fatto lieve", è stato valorizzato l'interesse all'inquadramento del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., in quanto il limite edittale di pena di tale fattispecie avrebbe impedito l'adozione della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, n..10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783).

2. Nel caso di specie, invece, l'eventuale erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo di imputazione risulterebbe del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita, dal momento che, come precisato, il Tribunale del riesame, accogliendo in parte la richiesta dell'indagato, ha già sostituito la misura degli arresti domiciliari, originariamente disposta, con l'obbligo di dimora nel Comune di residenza e quello di presentazione alla Polizia giudiziaria, sicché la qualificazione del fatto come lieve non avrebbe alcuna valenza ostativa rispetto all'applicazione di tale misura (Sez. 6, n. 41003, del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762).

3. In difetto di un concreto interesse ad impugnare, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, accogliendo in parte la richiesta dell'indagato sostituiva, ex art. 309 cod. proc. pen., la misura degli arresti domiciliari con quelle, cumulativamente applicate, dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in rapporto alla mancata qualificazione del delitto contestato (art. 73, comma 1, d.P.R. 09/10/1990 n. 309) nell'ipotesi di "fatto lieve" (di cui al comma 5 del medesimo articolo), eccepita in sede di riesame. L'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merci e di denaro, nonché guadagni limitati, e può comprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita, purché non tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (il ricorrente cita, tra le altre pronunce, Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). Condizioni ravvisabili, a suo avviso, nel caso di specie. I giudici di merito avrebbero disatteso, dunque, l'insegnamento di legittimità secondo cui, ai fini della qualificazione del fatto come lieve, non può assumere valenza esclusiva né il dato quantitativo, né quello qualitativo, la valutazione dovendo riguardare complessivamente tutti gli elementi del fatto 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche il difensore dell'indagato ha presentato conclusioni scritte in cui, in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, ha rilevato che: dagli atti non è risultata l'esistenza di alcuna organizzazione criminale; la quantità di sostanze era alquanto irrisoria (circa 20 gr.); l'eventuale cessione a terzi avrebbe riguardato una decina di persone e somme modiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, l'interesse all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione. In questa prospettiva, per esempio, proprio con riferimento al "fatto lieve", è stato valorizzato l'interesse all'inquadramento del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., in quanto il limite edittale di pena di tale fattispecie avrebbe impedito l'adozione della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, n..10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783). 2. Nel caso di specie, invece, l'eventuale erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo di imputazione risulterebbe del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita, dal momento che, come precisato, il Tribunale del riesame, accogliendo in parte la richiesta dell'indagato, ha già sostituito la misura degli arresti domiciliari, originariamente disposta, con l'obbligo di dimora nel Comune di residenza e quello di presentazione alla Polizia giudiziaria, sicché la qualificazione del fatto come lieve non avrebbe alcuna valenza ostativa rispetto all'applicazione di tale misura (Sez. 6, n. 41003, del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762). 3. In difetto di un concreto interesse ad impugnare, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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