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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03177/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato gli imputati per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (commesso il 16 aprile 2016); - che i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testi; - che la censura non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); - che, peraltro, la censura, interamente versata in fatto, è manifestamente infondata, atteso che il giudice di secondo grado ha reso motivazione esauriente e priva di vizi logici; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che devono essere liquidate in euro 1.850,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 1.850,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato gli imputati per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (commesso il 16 aprile 2016); - che i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testi; - che la censura non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); - che, peraltro, la censura, interamente versata in fatto, è manifestamente infondata, atteso che il giudice di secondo grado ha reso motivazione esauriente e priva di vizi logici; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che devono essere liquidate in euro 1.850,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 1.850,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris