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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36439/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze 11 gennaio 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno 22 maggio 2018 in relazione a fattispecie di cui agli articoli 474-648 cod pen. 2.

Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, risulta inammissibile perché il ricorrente nemmeno sì confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia come - nel caso di specie - sia stata ritenuta ed applicata la recidiva qualificata che determina un aumento del termine necessario a prescrivere che, perlomeno alla data della sentenza di appello, non risultava trascorso.

3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la penale responsabilità in presenza di un falso ritenuto grossolano, è manifestamente infondato.

Sul punto, la Corte dì appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti sub a) - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni dì vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Tali considerazioni rendono palese anche la sussistenza del delitto di ricettazione contestato sub b).

3.3. Le contestazioni in punto mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di minima entità risultano manifestamente infondate posto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5 , Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 - dep. 14/01/2021 - Rv. 280250 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze 11 gennaio 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno 22 maggio 2018 in relazione a fattispecie di cui agli articoli 474-648 cod pen. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, risulta inammissibile perché il ricorrente nemmeno sì confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia come - nel caso di specie - sia stata ritenuta ed applicata la recidiva qualificata che determina un aumento del termine necessario a prescrivere che, perlomeno alla data della sentenza di appello, non risultava trascorso. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la penale responsabilità in presenza di un falso ritenuto grossolano, è manifestamente infondato. Sul punto, la Corte dì appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti sub a) - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni dì vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Tali considerazioni rendono palese anche la sussistenza del delitto di ricettazione contestato sub b). 3.3. Le contestazioni in punto mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di minima entità risultano manifestamente infondate posto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5 , Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 - dep. 14/01/2021 - Rv. 280250 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 36439/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris