CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2617/2020depositata il 03/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso notificato il 30 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso sulla base di sette motivi contro la sentenza lasentenza n. 2617/2020 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 3giugno 2020 e, per dichiarazione del medesimo ricorrente, notificatavia PEC il 13 luglio 2020.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 25087/2020Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 12978/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nell’imminenza dell’adunanza camerale il sig. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.È superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagli attidi causa la improcedibilità di quest’ultimo.Per consolidato orientamento di questa Corte, la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazionedella sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve diimpugnazione ex art. 325 c.p.c. e, quale manifestazione diautoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essal’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c.., copiadella sentenza munita della relata di notifica - ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC - senza che sia possibile recuperare allarelativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva,produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U,06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di unasentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai finidella procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare,unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimentonella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggiodi posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass.27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695).Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata privadella relazione di notificazione importa dunque il difetto diprocedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dallaNumero registro generale 25087/2020Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 12978/2026Data pubblicazione 06/05/2026mancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilitàtrovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficaciasanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessasequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre allepronunce citate supra, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass.20/06/2024, n. 17014).È stato anche chiarito che la sanzione dell’improcedibilità contemplatadall’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c.., non contrasta poi congli artt. 24 e 111 Cost. e 6 [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un adempimentopreliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette indiscussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendofinalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio ingiudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura piùadeguata alla definizione della controversia (Cass. 15/07/2024, n.19475).L’ onere sopra descritto non è stato nella specie assolto. Nel terminedi cui all’art. 369 c.p.c., infatti, parte ricorrente ha depositato copiadella gravata sentenza, con attestazione di conformità, ma priva dellarelazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, poiché notificazione a mezzo PEC). Lostesso tenore del ricorso, inoltre, indica fra le produzioni la copiaautentica della citata sentenza (cfr. pag. 18), tuttavia senza tracciaalcuna della relazione della sua avvenuta notificazione.Si deve aggiungere che la tale documentazione non è stata prodottaneanche dal controcorrente, né risulta comunque acquisita agli attidel fascicolo di ufficio; ad impedire la declaratoria di improcedibilitànon può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato daquesta Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia diNumero registro generale 25087/2020Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 12978/2026Data pubblicazione 06/05/2026Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale pur in difetto dellaproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relatadi notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondocomma, num. 2, c.p.c.., il ricorso per cassazione deve egualmenteritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza. Invero, a fronte di una sentenzapubblicata il 4 giugno 2020, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno30 settembre 2020, trascorso quindi il menzionato arco temporale.Resta solo da dire, da ultimo, che la improcedibilità della odiernaimpugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità distimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamentodella decisione una questione non sottoposta al previo contraddittoriodelle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti diprocedibilità della domanda previsti da norme la cui violazione èrilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esitoprocessuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale- nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che ilcontraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di ritoche la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovutoriferimento al rilievo della tardività della impugnazione, Cass. n. 7356del 2022. In senso sostanzialmente conforme, cfr. pure Cass. n. 6218del 2019).Discende dalle considerazioni che precedono l'improcedibilità delricorso, con addebito di spese; ci sono le condizioni per dare atto, aisensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, della"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 25087/2020Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 12978/2026Data pubblicazione 06/05/2026del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dellostesso art. 13, se dovuto". P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agliaccessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso