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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01454/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per due tentativi di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1) - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto perso in meandri di considerazioni metagiuridiche e completamente avulso dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato ampiamente perché la recidiva si debba applicare, perché le attenuanti generiche non sono concedibili e perché la pena irrogata - contenuta, peraltro, entro limiti assolutamente minimali - sia da ritenere adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputata.

Le considerazioni dei giudici di merito riguardano, infatti, tutti i profili segnalati dalla difesa e che sono influenti sul trattamento sanzionatorio, giacché la lunga storia criminale della prevenuta, dimostrata dal certificato penale, l'insofferenza mostrata verso gli agenti che la sorpresero nell'atto di trafugare i beni, la sordità verso ogni richiamo a condotte di vita più rispettose delle regole della convivenza giustificano ampiamente il diniego delle attenuanti richieste e l'applicazione della recidiva, trattandosi di elementi aventi valenza ed efficacia dimostrativa decisamente maggiore rispetto a quelli enunciati - peraltro, solo labilmente - dal difensore; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Pr9ipente (Mite) t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per due tentativi di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1) - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto perso in meandri di considerazioni metagiuridiche e completamente avulso dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato ampiamente perché la recidiva si debba applicare, perché le attenuanti generiche non sono concedibili e perché la pena irrogata - contenuta, peraltro, entro limiti assolutamente minimali - sia da ritenere adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputata. Le considerazioni dei giudici di merito riguardano, infatti, tutti i profili segnalati dalla difesa e che sono influenti sul trattamento sanzionatorio, giacché la lunga storia criminale della prevenuta, dimostrata dal certificato penale, l'insofferenza mostrata verso gli agenti che la sorpresero nell'atto di trafugare i beni, la sordità verso ogni richiamo a condotte di vita più rispettose delle regole della convivenza giustificano ampiamente il diniego delle attenuanti richieste e l'applicazione della recidiva, trattandosi di elementi aventi valenza ed efficacia dimostrativa decisamente maggiore rispetto a quelli enunciati - peraltro, solo labilmente - dal difensore; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Pr9ipente (Mite) t
Sentenza Cassazione n. 01454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris