CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, eccependo altresì la prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto respingersi il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte rappresentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 22 aprile 2021 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per violenza privata continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], consistita in una pluralità di azioni tese ad impedire lo svolgimento dei lavori in corso presso l'area di pertinenza dell'unità immobiliare del fratello Corrado, sita all'interno di una proprietà condivisa tra i due congiunti, lavori svolti dall'impresa del Botto. Secondo i Giudici di merito, tra i due germani [OSCURATO:PERSONA] non vi era accordo sulla manutenzione del castello di famiglia (tanto che vi erano state diverse e reciproche iniziative giudiziarie) e il viale di accesso dove si erano verificati gli episodi di cui ai capoversi a) e b) del capo di imputazione era di proprietà di Corrado con servitù di passaggio di Roberto. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove quanto all'episodio di cui al capoverso a) dell'imputazione, secondo cui l'imputato aveva impedito per molte ore l'esecuzione di uno scavo lasciando parcheggiata la propria autovettura in un punto dove dovevano essere effettuati dei lavori. Richiamando passaggi della deposizione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa incaricata dei lavori, e della teste Geissa circa il fatto che nessuno aveva preavvertito l'imputato che il giorno dopo si sarebbero effettuati dei lavori proprio in quel punto, il ricorrente reputa errata la conclusione della Corte territoriale secondo cui egli doveva sapere che il posto dove aveva parcheggiato l'autovettura dovesse essere sede dei lavori ricavandolo dalla segnaletica dell'impresa e dal ricorso possessorio da lui stesso presentato mesi prima. Il prevenuto aveva parcheggiato l'auto nel luogo solito e l'intenzione dell'impresa di iniziare i lavori proprio vicino al suo studio non poteva essere desunta dai cartelli segnaletici dell'impresa, che riguardavano l'intero viale (come riferito dal capocantiere). A seguito del ricorso possessorio, si era raggiunto l'accordo che i lavori avrebbero interessato una metà del viale alla volta, in modo che l'altra metà restasse percorribile. I cartelli erano lì da più di una settimana e nessuno aveva detto al ricorrente che proprio quella mattina non avrebbe potuto lasciare la propria vettura parcheggiata al solito posto. D'altra parte, appena [OSCURATO:PERSONA] lo aveva sollecitato a spostare la vettura la mattina del 20 novembre 2013, egli si era subito dichiarato disponibile, salvo impiegarci il tempo necessario perché stava ancora dormendo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi motivazionali quanto all'episodio sub b), consistito in un passaggio a tutta velocità sul viale con l'autovettura, dopo aver rimosso i cartelli di divieto di accesso al cantiere, rischiando di investire un operajlo intento alla posa di tubi sotto il livello della strada. Sostiene il ricorrente che un passaggio di pochi secondi non implica un'imposizione, una costrizione o un reale, concreto intralcio nell'esecuzione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe rischiato di essere travolto dal passaggio dell'autovettura condotta dal prevenuto, in dibattimento, quasi non aveva ricordato l'episodio, che non doveva essere stato, quindi particolarmente eclatante. La deposizione dell'operaio, riportata a stralci nel ricorso, aveva chiarito che il medesimo non era visibile perché collocato sotto una lamiera e che l'autovettura guidata dal ricorrente era passata ad un metro circa dallo scavo, sulla corsia destinata al passaggio. Ne consegue che non corrispondeva al vero che il Pizzutti avesse evitato l'investimento solo per una sua prontezza di riflessi. Solo nello sforzo di giustificare sul piano logico l'affermazione di responsabilità, si era richiamato il contesto generale. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 610 cod. pen. sempre quanto all'episodio di cui al capoverso b) dell'imputazione. Si era trattato di un passaggio di pochi secondi, avvenuto attraverso una parte del viale lasciata libera per il transito e non vi era stata alcuna coercizione, tale non potendo ritenersi l'interruzione dei lavori che si era determinata allorché Pizzutti aveva dovuto avvertire il proprio datore di lavoro dell'accaduto, accadimento eventuale e successivo rispetto alla condotta censurata. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per travisamento delle prove quanto alla condotta di cui al capoverso c), consistita nelle azioni di disturbo effettuate in occasione di uno scavo. L'imputato era seriamente preoccupato che, a causa dello scavo suddetto, potessero danneggiarsi delle tubature di interesse storico e la stessa parte civile aveva confermato che tali tubature erano state ritrovate, deposizione, in parte qua, travisata dalla Corte territoriale, che aveva affermato il contrario. 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove nonché violazione dell'art. 133 cod. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato sulla base dell'episodio sub b), che doveva essere ridimensionato come sostenuto nei motivi secondo e terzo. Inoltre era stata trascurata la valenza favorevole delle deposizioni di Pizzutti, Geissa, Mainieri, Stojanovic, Giacomini e Botto. Non era stata effettuata una valutazione del danno e della capacità a delinquere del prevenuto, stimato professionista, animato solo dalla volontà di continuare ad esercitare il passaggio e di mantenere integro lo storico complesso immobiliare di famiglia. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sarebbero inammissibili, tendendo ad una rilettura del materiale istruttorio e non evidenziando travisamenti delle prove, atteso che le stesse non sono state integralmente riprodotte o allegate al ricorso bensì solo per brevi stralci. Anche la configurabilità del reato di violenza privata con riferimento all'episodio di cui al capo b) non appare frutto di violazione di legge, alla luce dell'esame complessivo del comportamento dell'imputato volto ad ostacolare le opere sul viale; il passaggio a velocità sostenuta con la propria auto durante l'esecuzione dei lavori, a breve distanza dall'operaio posizionato sotto la botola, costituisce un atto violento che ha costretto quest'ultimo, spaventato, ad interrompere i lavori. Quanto all'elemento soggettivo del reato, il convincimento giudiziale appare esaustivo e logico, essendo stato fondato sulla ricostruzione complessiva dei rapporti conflittuali tra i fratelli e sulle loro differenti vedute riguardo la gestione degli immobili da ciascuno ereditati. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato perché il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha: - posto in risalto vari fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale che evidenziano la piena consapevolezza dell'imputato circa l'effettuazione dei lavori, nel posto doveva aveva parcheggiato l'autovettura, il giorno di cui al capoverso a) dell'imputazione e l'atteggiamento marcatamente ostruzionistico tenuto da [OSCURATO:PERSONA] una volta raggiunto dalla richiesta di spostare il veicolo. - rimarcato, quanto al fatto sub capoverso b), che l'imputato aveva divelto la segnaletica di pericolo ed aveva tenuto una condotta pericolosa, che aveva determinato l'interruzione dei lavori; - sottolineato, in ordine al fatto sub c), che l'imputato aveva impedito l'esecuzione delle opere per almeno un'ora, benché invitato ad allontanarsi dall'area di cantiere dove si era introdotto; - sostenuto che l'imputato non sarebbe meritevole delle circostanze attenuanti generiche. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportando brani dell'istruttoria dibattimentale che avrebbero smentito che l'imputato fosse stato reso edotto del punto ove si dovevano effettuare i lavori il 20 novembre 2013; negando che il prevenuto fosse consapevole che, il 6 dicembre 2013, vi fosse un operaio intento a lavorare sotto la botola e che il suo passaggio avrebbe comportato l'interruzione dei lavori; rimarcando che erano effettivamente stati trovati reperti storici il 27 febbraio 20145/denunziando che la Corte territoriale aveva malamente valutato la gravità dei fatti ed aveva trascurato diversi indici positivi quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso — che riguarda l'episodio a), vale a dire il parcheggio dell'autovettura del prevenuto nell'area dei lavori da effettuarsi il 20 novembre 2013 — è inammissibile perché non correttamente impostato e, comunque, fondato su una visione parziale di quanto ricostruito. Esso, infatti, manca di affrontare sotto più versanti il ragionamento probatorio della Corte di appello, limitandosi ad opporvi una propria lettura dei fatti, anche grazie alla trascrizione parziale di brani di testimonianze raccolte in dibattimento, assumendone impropriamente il travisamento. Quanto a quest'ultimo vizio, infatti, giova ricordare che esso consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché devono ritenersi inammissibili i motivi — come quello sub iudice — contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). A parte l'impropria evocazione del vizio suddetto, il ricorso adotta una prospettiva aspecifica, sia omettendo di chiarire perché la segnaletica — che i testimoni hanno riferito essere eloquente del divieto di parcheggiare l'autovettura — non fosse indicativa dei lavori da effettuarsi proprio nel punto della sosta dell'autovettura (consapevolezza peraltro confermata dalla teste a difesa Geissa); sia di confrontarsi con la ricostruzione dei tempi in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva spostato l'autovettura, non rispondendo inizialmente al citofono, ma solo dopo dieci-quindici minuti dalla citofonata del titolare dell'impresa ed impiegando un'ora per scendere e spostare il veicolo. Sulla base di questi elementi, la motivazione della Corte di appello è immune dai vizi lamentati, dal momento che ha ricostruito razionalmente sia la consapevolezza del prevenuto di non poter parcheggiare il proprio veicolo in quel luogo quella mattina, sia la sua volontà ostruzionistica, legata alla scarsissima reattività — tanto scarsa da apparire voluta — rispetto alla richiesta di spostare l'autovettura. Quanto alla configurabilità del reato in un'ipotesi di tal fatta, vanno ricordati gli insegnamenti di questa Corte, che ha ritenuto integrato il reato di violenza privata nella condotta di chi ometta di spostare l'autovettura che ostruisca un passaggio, con o senza un'espressa richiesta in tal senso (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo e altri, Rv. 272322; Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013, dep. 2014, Iovino, Rv. 259052; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011, dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668; Sez. 5, n. 16571 del 20/04/2006, Badalamenti e altro, Rv. 234458; Sez. 5, n. 40983 del 18/10/2005, Siracusa, Rv. 232459), richiesta che, nella specie, era, come detto, stata ripetutamente tentata con le citofonate e poi in concreto effettuata, ma senza ottenere un tempestivo riscontro e bloccando, di fatto i lavori per un consistente lasso di tempo. Peraltro, una spia dell'inammissibilità è anche che il ricorrente — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. Anche il secondo motivo di ricorso — che attiene al fatto di cui al capoverso b) dell'imputazione— reitera gli stessi errori del primo quanto alla deduzione del travisamento della prova ed alla denunzia di tutti i vizi della motivazione. E anche questo motivo di ricorso è privo del necessario confronto con la decisione avversata allorché ha omesso di contrastare l'argomentazione della Corte territoriale circa il fatto che non solo l'imputato era passato a velocità elevata dove Pizzutti stava lavorando ma che, per farlo, aveva divelto le delimitazioni dell'area di cantiere, che erano evidentemente dirette ad inibire il transito per evitare pericolo all'operaio, che stava lavorando sotto il livello del suolo. Operaio che si era spaventato e che aveva udito che l'imputato gridava "ora devo passare e basta" segno della volontà di imporre, con un'azione forzosa, il suo transito ad onta dei lavori in corso. Le caratteristiche dell'azione posta in essere dall'imputato erano dunque evidentemente dirette ad ostacolare l'effettuazione dei lavori che egli aveva percepito essere incompatibili, in quel dato momento, con il passaggio di un'autovettura anche nella parte del viale normalmente aperta, dato che il percorso era stato completamente chiuso con apposita segnaletica che dava atto delle opere in corso di realizzazione. Ne consegue che, date le circostanze in cui il transito era avvenuto e dato il contesto di ripetute azioni ostruzionistiche rispetto all'effettuazione delle opere da parte del prevenuto in cui questo episodio si colloca, non è manifestamente illogico ritenere, come ha fatto la Corte distrettuale, che l'imputato fosse consapevole della presenza della botola o, quantomeno, di lavori incompatibili con il passaggio dell'autovettura e, nel contempo, fosse intenzionato ad impedire o ostacolare l'effettuazione di tali lavori, che avevano dovuto poi effettivamente subire un'interruzione. 3. Il terzo motivo di ricorso — che dubita della sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen. quanto all'episodio sub b) parte da un presupposto errato, vale a dire che, in quel momento, fosse aperto anche il tratto del viale di accesso alla proprietà destinato al passaggio della vettura del prevenuto, mentre l'area era completamente chiusa proprio per preservare l'incolumità dell'operaio che lavorava sotto il livello del suolo, sovrastato da una pedana di metallo. E' evidente, dunque, che divellere le delimitazioni appositamente collocate e passare a velocità elevata nonostante le attività di cantiere in corso era un'attività tesa ad ulteriormente disturbare le medesime che si erano dovute, appunto, interrompere. 4. Il quarto motivo di ricorso — che attiene all'episodio di cui al capo c) in occasione del quale l'imputato aveva minacciato di buttarsi all'interno di uno scavo perché, a suo dire, i lavori non erano stati preceduti dai necessari permessi è inammissibile in quanto la condotta dell'imputato costituiva una forma di costrizione ad interrompere le attività degli addetti ai lavori. Quanto alla configurabilità del reato di violenza privata in un'ipotesi di tal fatta, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell'ambito di manifestazioni di protesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisca agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, Ciartano e altri, Rv. 271267). Su tale connotazione lata della violenza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 610 cod. pen., cfr., oltre alla sentenze evocate al § 2.1 del considerato in diritto, cfr. Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, S., Rv. 270869; Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015, dep. 2016, Giudice, Rv. 266020). 5. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale (pervicacia della condotta, messa a rischio dell'incolumità dell'operaio Pizzutti) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 5. L'inammissibilità del ricorso determina l'impossibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (tra le altre, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito del ricorso impone, altresì, di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass