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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26517/2025

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5489/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente-ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

VENETO , n. 1033 / 20 21 , depositata il 20/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Credito imposta –credito previdenziale -accollo - indebita compensazione – sanzioni Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate , in data 20 dicembre 2017, e nuovamente in data 27 dicembre 2017, notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. atto di contestazione di sanzioni per indebite compensazioni ai sensi dell’art. 27, comma 18,d.l. 185 del 2008.

L’Ufficio, nell’ambito di un fenomeno fraudolento , avente ad oggetto il pagamento, da parte di una pluralità d’imprese, di contributi previdenziali ed assicurativi mediante l’illecita compensazione con crediti di imposta inesistenti di soggetti terzi, accertava che la contribuente, nel corso degli anni 2009 e 2011 , «ometteva il versamento di somme corrispondenti ai propri debiti contributivi I.N.P.S. ovvero maturava indebitamente un credito previdenziale, per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta fittizi mediante la presentazione di […] modelli F24 da parte di [OSCURATO:SOCIETA].».

In particolare, detta ultima società, qualificata dall’Ufficio come società cartiera,provvedeva al pagamento dei debiti INPS della Italfiduciariacon compensazione in modello F24 di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate o occupazionaliche, in realtà, erano inesistenti .

Attraverso tale meccanismo, pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA], beneficiaria del sistema di frode, vedeva assolto il proprio debito verso l’INPS.

Riteneval’Ufficio che, seppure non formalizzato da alcun contratto, il rapporto giuridico creatosi tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la C.E.D.A. fosse riconducibile all’accollo del debito disciplinato dall’art.1273 cod. civ. e, in ambito tributario dall’art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000 –norma che prevedela possibilità dell’accollo da parte di terzi del debito tributario, senza liberazione del contribuente - debitore originario– e che la frode fosse stata realizzata applicando il disposto di cui all’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 che aveva introdotto la così detta«compensazione orizzontale» che permetteva al contribuente di compensare crediti e debiti nei confronti anche di diversi enti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 impositori.

Per l’effetto, l’Ufficio procedeva alla irrogazione della sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009.

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CTP di Vicenza che accoglieva il ricorso con compensazione delle spese.

La CTP affermava che, poiché le somme compensate dall’accollante avevano ad oggetto debiti verso gli enti previdenziali – legittimati al recupero dei propri crediti ed all’applicazione delle relative sanzioni –le sanzioni scaturenti dalla indebita compensazione non potevano che riguardare l’accollante.

3. Avverso detta sentenza proponevano separati appelli entrambe le parti, dolendosi l’Agenzia delle entrate dell’annullamento dell’atto impositivo e la contribuente della compensazione delle spese di lite.

La CTR confermava la sentenza di primo grado, rigettando entrambi i gravami e, a propria volta, disponeva la compensazione delle spese di lite.

Rilevava, oltre quanto sostenuto dalla CTP, che sottoporre l’accollata alla sanzione – a fronte delle sanzioni che l’Ente previdenziale non potrà non comminare all’accollante – comportava un’illegittima doppia sanzione per la medesima fattispecie.

4. Avverso la sentenza della CTR la società propo ne ricorso pe r cassazione nei confronti del l ’Agenzia delle entrate c h e si d ifende a mezzo controricorso e propone ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso principale la contribuente propone due motivi.

1.1. Con ilmotivosub A) denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo stante la motivazione resa sulla compensazione delle spese di lite in quanto generica ed inidonea a palesare l’iter logico posto a fondamento della decisione

1.2. Con il motivo s u b B) denuncia erro r in iudicando e , in particolare,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 la violazionee falsa applicazione de gli art. 54 e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Evidenzia che la CTR,pur rilevando che le parti avevano proposto due appelli diversi, aveva riuni to i giudizi e non aveva dichiar a to l’inammissibilità di quello spiegato dall’Ufficio, sebbene tardivo , e aveva rigettava ilproprio, avente ad oggetto il solo capo della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese in ragione della oggettiva incertezza della materia.

Osserva in proposito che non vi era alcun incertezza in quanto la sanzione era stata comminata in ragione dell’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 abrogato dall’art. 32 d.lgs. n. 158 del 2015 con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e, dunque, prima della notifica dell’atto di contestazione.

Aggiunge che anche la risoluzione numero 140/E era stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate prima della notifica dell’atto di contestazione.

Evidenzia, pertanto, che non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni necessarie per compensare le spese di lite a fronte di un atto emesso illegittimamente. 2.Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. la violazione dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dell’art. 8, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 27, comma 18, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, dell’art. 13, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che le sanzioni irrogate all a contribuente, nella sua qualità di « accollato » , fossero illegittime solo perché le compensazioni indebite di cui quest’ultimo aveva beneficiatoavevano inciso su debiti previdenziali e non anche su debiti tributari.

Osserva che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000 è ammesso l’accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 contribuente originario; che l’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 puniva l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute; che tale disposizione è stata successivamente trasfusa nel vigente art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997; che nella fattispecie in esame era ben possibile, nei confronti del soggetto accollato, sia il recupero dei contributi previdenziali non versati a cura dell’Ente proposto, che l’irrogazione delle relative sanzioni essendo stati utilizzati in compensazione crediti inesistenti a fronte del consapevole coinvolgimento di cartiere o soggetti interposti ai fini fiscali al solo scopo di creare delle provviste illegittime per il pagamento di somme dovute.

Aggiunge che la sanzione irrogata attiene specificamente alla indebita compensazione dei crediti e non vi è motivo di ritenere che essa possa essere irrogata solo a fronte di condotte incidenti su posizioni debitorie fisc ali e non anche previdenziali; che il meccanismo della compensazione orizzontale può riguardare sia i crediti fiscali che quelli previdenziali.

Precisa, ancora, che la sanzione irrogata differisce da quella derivante dall’omesso versamento di una data somma fiscale o previdenziale, punendo, in particolare, l’indebito ricorso allo strumento della compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti, restando pertanto esclusa la duplicazione sanzionatoria, per altro nemmeno dimostrata.

3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che sulla questione controversa – ovvero la legittimità della sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, –inflitta al contribuente che, valendosi della possibilità della c.d. compensazione orizzontale, abbiafraudolentemente utilizzato il credito di imposta inesistente esposto da una terza società per compensare il proprio debito di natura previdenziale – non si ravvisa l’evidenza decisoria anche in ragione di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 in tema di accollo del debito d’imposta altrui.

Cons.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5489/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente-ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO , n. 1033 / 20 21 , depositata il 20/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Credito imposta –credito previdenziale -accollo - indebita compensazione – sanzioni Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate , in data 20 dicembre 2017, e nuovamente in data 27 dicembre 2017, notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. atto di contestazione di sanzioni per indebite compensazioni ai sensi dell’art. 27, comma 18,d.l. 185 del 2008. L’Ufficio, nell’ambito di un fenomeno fraudolento , avente ad oggetto il pagamento, da parte di una pluralità d’imprese, di contributi previdenziali ed assicurativi mediante l’illecita compensazione con crediti di imposta inesistenti di soggetti terzi, accertava che la contribuente, nel corso degli anni 2009 e 2011 , «ometteva il versamento di somme corrispondenti ai propri debiti contributivi I.N.P.S. ovvero maturava indebitamente un credito previdenziale, per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta fittizi mediante la presentazione di […] modelli F24 da parte di [OSCURATO:SOCIETA].». In particolare, detta ultima società, qualificata dall’Ufficio come società cartiera,provvedeva al pagamento dei debiti INPS della Italfiduciariacon compensazione in modello F24 di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate o occupazionaliche, in realtà, erano inesistenti . Attraverso tale meccanismo, pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA], beneficiaria del sistema di frode, vedeva assolto il proprio debito verso l’INPS. Riteneval’Ufficio che, seppure non formalizzato da alcun contratto, il rapporto giuridico creatosi tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la C.E.D.A. fosse riconducibile all’accollo del debito disciplinato dall’art.1273 cod. civ. e, in ambito tributario dall’art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000 –norma che prevedela possibilità dell’accollo da parte di terzi del debito tributario, senza liberazione del contribuente - debitore originario– e che la frode fosse stata realizzata applicando il disposto di cui all’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 che aveva introdotto la così detta«compensazione orizzontale» che permetteva al contribuente di compensare crediti e debiti nei confronti anche di diversi enti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 impositori. Per l’effetto, l’Ufficio procedeva alla irrogazione della sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CTP di Vicenza che accoglieva il ricorso con compensazione delle spese. La CTP affermava che, poiché le somme compensate dall’accollante avevano ad oggetto debiti verso gli enti previdenziali – legittimati al recupero dei propri crediti ed all’applicazione delle relative sanzioni –le sanzioni scaturenti dalla indebita compensazione non potevano che riguardare l’accollante. 3. Avverso detta sentenza proponevano separati appelli entrambe le parti, dolendosi l’Agenzia delle entrate dell’annullamento dell’atto impositivo e la contribuente della compensazione delle spese di lite. La CTR confermava la sentenza di primo grado, rigettando entrambi i gravami e, a propria volta, disponeva la compensazione delle spese di lite. Rilevava, oltre quanto sostenuto dalla CTP, che sottoporre l’accollata alla sanzione – a fronte delle sanzioni che l’Ente previdenziale non potrà non comminare all’accollante – comportava un’illegittima doppia sanzione per la medesima fattispecie. 4. Avverso la sentenza della CTR la società propo ne ricorso pe r cassazione nei confronti del l ’Agenzia delle entrate c h e si d ifende a mezzo controricorso e propone ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso principale la contribuente propone due motivi. 1.1. Con ilmotivosub A) denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo stante la motivazione resa sulla compensazione delle spese di lite in quanto generica ed inidonea a palesare l’iter logico posto a fondamento della decisione 1.2. Con il motivo s u b B) denuncia erro r in iudicando e , in particolare,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 la violazionee falsa applicazione de gli art. 54 e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Evidenzia che la CTR,pur rilevando che le parti avevano proposto due appelli diversi, aveva riuni to i giudizi e non aveva dichiar a to l’inammissibilità di quello spiegato dall’Ufficio, sebbene tardivo , e aveva rigettava ilproprio, avente ad oggetto il solo capo della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese in ragione della oggettiva incertezza della materia. Osserva in proposito che non vi era alcun incertezza in quanto la sanzione era stata comminata in ragione dell’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 abrogato dall’art. 32 d.lgs. n. 158 del 2015 con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e, dunque, prima della notifica dell’atto di contestazione. Aggiunge che anche la risoluzione numero 140/E era stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate prima della notifica dell’atto di contestazione. Evidenzia, pertanto, che non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni necessarie per compensare le spese di lite a fronte di un atto emesso illegittimamente. 2.Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. la violazione dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dell’art. 8, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 27, comma 18, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, dell’art. 13, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che le sanzioni irrogate all a contribuente, nella sua qualità di « accollato » , fossero illegittime solo perché le compensazioni indebite di cui quest’ultimo aveva beneficiatoavevano inciso su debiti previdenziali e non anche su debiti tributari. Osserva che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000 è ammesso l’accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 contribuente originario; che l’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 puniva l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute; che tale disposizione è stata successivamente trasfusa nel vigente art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997; che nella fattispecie in esame era ben possibile, nei confronti del soggetto accollato, sia il recupero dei contributi previdenziali non versati a cura dell’Ente proposto, che l’irrogazione delle relative sanzioni essendo stati utilizzati in compensazione crediti inesistenti a fronte del consapevole coinvolgimento di cartiere o soggetti interposti ai fini fiscali al solo scopo di creare delle provviste illegittime per il pagamento di somme dovute. Aggiunge che la sanzione irrogata attiene specificamente alla indebita compensazione dei crediti e non vi è motivo di ritenere che essa possa essere irrogata solo a fronte di condotte incidenti su posizioni debitorie fisc ali e non anche previdenziali; che il meccanismo della compensazione orizzontale può riguardare sia i crediti fiscali che quelli previdenziali. Precisa, ancora, che la sanzione irrogata differisce da quella derivante dall’omesso versamento di una data somma fiscale o previdenziale, punendo, in particolare, l’indebito ricorso allo strumento della compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti, restando pertanto esclusa la duplicazione sanzionatoria, per altro nemmeno dimostrata. 3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che sulla questione controversa – ovvero la legittimità della sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, –inflitta al contribuente che, valendosi della possibilità della c.d. compensazione orizzontale, abbiafraudolentemente utilizzato il credito di imposta inesistente esposto da una terza società per compensare il proprio debito di natura previdenziale – non si ravvisa l’evidenza decisoria anche in ragione di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 in tema di accollo del debito d’imposta altrui. Cons.
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