CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01117/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e, Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 febbraio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 gennaio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Novellara il 6 febbraio 2017. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa risposta della Corte di appello alla richiesta difensiva con cui era stata sollecitata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che si ritiene intervenuta il 10 gennaio 2024, sono manifestamente infondati, dovendosi ritenere che il silenzio motivazionale della sentenza impugnata rispetto alla richiesta difensiva contenuta nelle conclusioni scritte trasmesse in vista della definizione del giudizio di appello è destinato a rimanere privo di rilievo, atteso che l'istanza volta alla declaratoria di estinzione del reato contestato per prescrizione era del tutto priva di fondamento giuridico. Ed invero il termine massimo di prescrizione del reato contestato si computa in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000; dunque, essendo indicata la data di commissione del reato nel 6 febbraio 2017, il termine prescrizionale matura il 6 febbraio 2027, a nulla rilevando che le scritture contabili occultate si riferiscono al 2013, dovendosi fare riferimento all'epoca in cui è stato accertato l'occultamento (6 febbraio 2017), avendo questa Corte precisato in tal senso che il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Rv. 264676 e Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 2013, Rv. 254425). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembr