CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2022, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 16 aprile 2021, con la quale il Tribunale di Prato ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, contestati ai capi A), B) e C) dell'imputazione e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Lamenta che la Corte d'appello aveva denegato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando che era già stata valutata la modesta gravità del reato ai fini della concessione della circostanza di cui al quinto comma dell'art. 73, senza tuttavia tener conto che i medesimi elementi, per consolidato orientamento giurisprudenziale, possono essere posti anche a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche; inoltre, era stato ritenuto irrilevante, il comportamento animissivo e collaborativo del ricorrente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], perché privo di utilità probatoria, in contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale che lo ritiene elemento positivo. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è, nel complesso, infondato. 2. E' pur vero che in tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, gli stessi elementi valutati per la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere considerati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto detto principio non si applica quando l'elemento comune di valutazione non sia ritenuto assorbente rispetto agli altri elementi e influisce su diversi aspetti del giudizio (Sez.3, n. 31832 del 04/05/2018, Rv.273763 - 01). Nella specie, per, la Corte di appello ha fondato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche sull'assenza di elementi valutabili positivamente, risultando la confessione non espressiva di effettiva resipiscenza perché determinata dalla sorpresa nella flagranza di reato. Va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Ed è stato affermato, con riferimento alla confessione, che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza, come quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena (Sez.1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv.271454 - 01; Sez.1, n. 42208 del 21/03/2017, Rv.271224 - 01) 3. Il ricorso, pertanto, va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame