CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 06270/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21459/2011 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da mandato a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21459/2011 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21459/2011 Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 6270/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 studio, sito in Roma, Piazza SS.Apostoli, n.66 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 35/15/2010, depositata il 18 giugno 2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo (n. 63/04/2008), che aveva accolto solo in parte il ricorso presentato dalla società contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate, per l’anno 2003, per costi indeducibili per la somma di euro 900.238,00. Il giudice d’appello evidenziava che i crediti erano assistiti da garanzia, sicché solo il venir meno della stessa avrebbe comportato l’inesigibilità del credito; che, comunque, la perdita su crediti poteva essere dedotta dalla contribuente nell’esercizio da essa ritenuto idoneo, con l’unico limite di non ottenere un indebito risparmio di imposta e che non era necessario dedurre la perdita su crediti nell’anno in cui il debitore era stato sottoposto a procedura concorsuale. Pertanto, la società aveva correttamente dedotto la perdita su crediti nel 2003, invece che nel 2001, anno della dichiarazione di fallimento o della ammissione alla procedura di concordato preventivo dei propri debitori. Quanto alla nota di variazione in ordine al credito, ad essa ceduto con la cessione di azienda, la società aveva correttamente proceduto a tale operazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972. 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21459/2011 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21459/2011 Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 6270/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 3. Resiste con controricorso la società. 4.Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deduce la “nullità della sentenza per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. “. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli articoli 66 e 75 del d.P.R. n. 917 del 1966, art. 26 del d.P.R. n. 633 1972, in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “. 5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione degli articoli 66 e 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 11 del d.P.R. n. 42 del 1988 in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21459/2011 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21459/2011 Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 6270/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 6. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. 7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “motivazione omessa su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. 8. Con l’ottavo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. 9. Con il nono motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “motivazione omessa su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. 10. Con il decimo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2555 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. 11. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2.1.Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione. L’art. 6, comma 6, del decreto-legge 119 del 2018, convertito in legge 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo della prima rata entro il 31 maggio 2019”. Tra l’altro, l’Agenzia delle entrate ha depositato in data 3 dicembre 2021 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21459/2011 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21459/2011 Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 6270/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992. È stata prodotta in atti, da parte dell’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Cuneo, anche la “comunicazione della regolarità della definizione della lite”, in data 3 dicembre 2021, con l’indicazione che l’istanza era regolare e che la causa poteva essere definita per condono ex art. 6 del d.l. 119 del 2018. 12. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 119 del 2018. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21459/2011 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I