CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27633/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Verona ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, aisensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. in relazione al reato di associazioneper delinquere finalizzata alla commissione di più reati di falso, truffa ai dannidello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio,nonché per una serie di reati-scopo a ciascuno singolarmente contestati.Il giudice ha disposto la confisca, diretta o per equivalente, del profitto deireati contestati a ciascun ricorrente, ritenendone sussistenti i presupposti“secondo il criterio della ripartizione in parti uguali, che soccorre nel caso dispecie difettando elementi utili alla precisa individuazione della quota diarricchimento del singolo concorrente” (fg. 3 della sentenza impugnata).2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensoree con unico atto, attraverso il quale deducono:1) Erronea qualificazione giuridica del fatto per avere il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari ritenuto sussistente il reato di associazione per delinquere dicui al capo 1, anziché un mero concorso di persone nei singoli reati-scopo,difettando i requisiti della fattispecie associativa alla luce delle concrete condottecommesse dai ricorrenti, che avrebbero agito in contesti territoriali e momentidifferenti e non sono imputati dei medesimi reati-scopo;2) violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla confisca.La sentenza impugnata non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordinealla disposta confisca ed alla ricostruzione del profitto, limitandosi a richiamare icapi di imputazione e gli importi indicati nel decreto di sequestro preventivoemesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari il 21.11.2022.Non sono state esplicitate le ragioni della confisca con riferimento al reatoassociativo di cui al capo 1, che avrebbe natura facoltativa, circostanza cheavrebbe generato una duplicazione della misura rispetto a quella relativa aireati-fine.Non viene chiarita la ragione della ripartizione in parti uguali della confisca,peraltro con utilizzo di criteri diversi rispetto a quelli adottati nel decreto disequestro, per le ragioni meglio illustrate ai fgg. 16-18 del ricorso, cui si rinvia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve esserelimitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità chel’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essereesclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini diopinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153-01; Sez. 6,n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865-01).Nel caso in esame, la lettura del capo di imputazione e le considerazioni delgiudice rendono manifesto che i ricorrenti adottarono ripetutamente lo stessocomportamento illecito descritto nelle varie imputazioni, utilizzando una unicasocietà, quella di [OSCURATO:PERSONA], per esercitare il diritto di opzione previsto dallanormativa sul cosiddetto Superbonus 110% relativo a detrazioni fiscali inerenti afalsi lavori di edilizia.Ne consegue che la raffigurazione di una associazione per delinquere e nondi un semplice concorso di persone nei reati, non può ritenersi palesementeeccentrica rispetto ai contenuti della imputazione di cui al capo 1 messa inrelazione con le ripetitive ulteriori contestazioni di cui ai capi successivi, inerentiai reati-scopo.2. Il secondo motivo è fondato.Deve premettersi che la statuizione sulla confisca – pur possibile nel caso inesame in relazione ai titoli di reato - non faceva parte dell’accordo intervenutotra le parti, sicché deve essere applicato il principio di diritto secondo cui, lasentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza èricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamenteessendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generaleprevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348-01).Ciò posto, la motivazione sulla confisca, contenuta nella sentenzaimpugnata, non risulta congruamente adottata.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non ha, infatti, neanche richiamato lenorme di legge sulla base delle quali è stata disposta la confisca, né haspecificato se si trattava di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240 cod.pen. (lasola ammessa in relazione al capo 1, citato tra quelli in relazione ai quali talemisura è stata disposta), ovvero di confisca obbligatoria alle condizioni previstedalle norme che la autorizzano (ai sensi dell’art. 322-ter cod.pen., in relazione aireati di cui all’art. 316-ter cod.pen., o ai sensi dell’art. 648-quater, cod.pen. inrelazione ai reati di autoriciclaggio, che ammette anche la confisca del prodottodel reato, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen.).Anche l’utilizzo dei criteri di ripartizione della misura per singolo imputatodovevano essere più specificati in relazione al contenuto del decreto di sequestropreventivo in allora disposto.Per tali ragioni, e con assorbimento di ogni altra considerazione, la sentenzadeve essere annullata con esclusivo riferimento alla statuizione inerente allaconfisca. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Dichiara i ricorsi inammissibili nel restoCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]