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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05994/2024

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a pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 23098/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Ministero della Giustizia; - intimato - avverso il decreto della Corte di appello di Roma n. cronol. 820 /202 2 del 26/04/2022; ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Presupposto – nella vicenda processuale che viene in rilievo in questa sede -è un giudizio di equa riparazione promosso con ricorso del 10/5/2012 da [OSCURATO:PERSONA], deciso dalla Corte di appello di Roma con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], al quale aveva fatto seguito, il 4/9/2019, la fase di ottemperanza, definita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Instaurato il successivo giudizio per l’ottenimento dell’equo indennizzo, con decreto del 3/3/2021 reso in fase monocratica la Corte di appello di Roma riconosceva al Fortunato, per tale titolo, la somma di € 1.000, 00, oltre a interessi legali e spese, liquidate in € 27,00per esborsi e in € 600,00 per compensi professionali per l'irragionevole durata del precedente 2di 5 – 23098/2022 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. processo di equa riparazione.

Nella fase collegialeveniva accolta l’opposi- zione della parte privatae si riliquidava l’importo per l’equo indennizzo nella misura di€ 1.600,00 per equo indennizzo, nonché quello di € 1.300 ,00 per compenso professionale,oltre a € 54 ,00 per esborsi .

Ha proposto ricorsoper cassazione il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi.

È rimasto intimato il Ministero della Giustizia.

Ragioni della decisione

1. - Il primo, il secondo ed il terzo motivo censurano la quantificazione dei compensi del procedimento monitorio, rispettivamente per: (1) viola- zione del principio dell'effetto espansivo interno e del divieto di reformatio in peiusdella decisione riformata, con denuncia di violazione dell’art. 5-ter 89/2001, degli artt. 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c., nonché dell’art. 3 Cost.; (2) mancanza di motivazione sotto l’aspetto grafico, con violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost. (in via subordinata al rigetto del primo motivo); (3) vio- lazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, co. 2 , c.c., dell’art. 24 , co. 1 , l. 794/1942, dell’art. 13, co. 6 , l. 247/2012, degli artt. 2 , co. 1, 4 d.m. 55/2014 e correlativa tabella 8 (sempre condizionatamente al rigetto del primo motivo).

Il quarto, il quinto ed il sesto motivo lamentano la mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecni- che informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, rispettivamente per: (4) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronun- ciato (art. 112 c.p.c.); (5) mancanza di motivazione sotto l’aspetto grafico, con violazione dell’art. 132,co. 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 di sp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost. (in via subordinata al rigetto del quarto motivo); (6) vio- lazione dell’art. 13, co. 6 , l. 247/2012, dell’art. 4 , co. 1 - bis , d.m. 55/2014 (in via subordinata al rigetto del quarto motivo). 3di 5 – 23098/2022 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il settimo motivo denunzia la illegittimità dellaliquidazione dei compensi del procedimento di opposizione per violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, co. 2 , c.c., dell’art. 24 , co. 1 , l. 794/1942, dell’art. 13 , co. 6 , l. 247/2012, degli artt. 2,co. 1, 4 d.m. 55/2014 e correlativa tabella

12. L’ottavo ed il nono motivo censurano la liquidazione degli esborsi del pro- cedimento monitorio e del procedimento di opposizione, rispettivamente per: (8) mancanza di motivazione sotto l’aspetto grafico, con violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost.; (9) violazione degli artt. 91 c.p.c., 13 tariffa parte I allegata al d.p.r. 642/1972, 30,co. 1, d.p.r. 115/2002, 3 e 13 , co. 6 e 10 , l. 247/2012, 2 co. 2,d.m. 55/2014, 221, co. 3 , d.l. 34/2020 conv. in l . 77/2020, 1 , co. 1 , d.l. 19/2020, 23,co. 1, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, 1 , co. 1 , d.l. 2/2021 conv. in l. 29/2021.

2. -I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.

Quanto al primo motivo, l'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non intro- duce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase (a contraddittorio pieno) di un procedimento unico.

Ove –come nel caso di specie - venga accolta l’opposizione della parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all’intero procedimento (nelle sue due fasi) in base al criterio della soccombenza (cfr., tra le tante, Cass. 26851/2016, citata anche nel decreto impugnato, e Cass. n. 9728/2020).

Quanto al secondo motivo, sul punto rilevante la motivazione è presente, effettivaed adeguata.

Il terzo e il settimo motivo sono da esaminare insieme per connessione (attenendo alla stessa questione).

Anch’essi non colgono nel segno.

In caso di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione, le «spese […] devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in 4di 5 – 23098/2022 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. […] In caso di accoglimento dell'opposi- zione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per espri- mere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale)» (così Cass. 26851/2016, cit.).

Idue motivi in esame vanno, quindi , rigettati , poiché nel caso di specie la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) non è in- feriore ai minimi, in considerazione del valore della controversia, nonché dell’esclusiva applicazione della tabella n. 12 (si tratta appunto di una com- plessiva liquidazione ex novo, per cui non entra più in considerazione la tabella n. 8,relativa alla sol a fase monitori a ) .

3. - Il quarto, il quinto e il sesto motivo (sull’asserita mancata liquida- zione della maggiorazione sui compensi per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, anche con riguardo alla fase monitoria) pure vanno respinti.

La liquidazione delle sommecui si riferiscono vi è stata.

Stante il carattere complessivo della liquidazione all’esito della fase di opposizione, la previsione di compenso per l’impiego dellemodalità telema- tiche vale anche per il monitorio, poiché la quantificazione dei compensi è stata effettuata –per quanto prima evidenziato - avendo riguardo “all’intera vicenda processuale” (al di là dell’incidentale riferimento all’opposizione, dovendosi ritenere – per l’appunto - che con esso la Corte laziale abbia inteso rivolgere la completa liquidazione di entrambe le fasi all’esito dell’op- posizione).A pag. 4 del decreto impugnato si attesta che la relativa somma riconosciuta per i compensi professionali è stata incrementata nella misura del 30% ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 37/2018, proprio per l’effetto della redazione degli atti con modalità telematica ed attraverso la tecnica del c.d.

“collegamento ipertestuale”.

4. –L’ottavo e il nono motivo sono inammissibili. 5di 5 – 23098/2022 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Per far valere le doglianz e con essi denunciate (concernenti l’asserita mancata distinzione tra quanto liquidato per esborsi del procedimento mo- nitorio e quanto liquidato per esborsi del procedimento di opposizione) si sarebbe dovuto far ricorso al procedimento dicorrezione degli errori mate- riali o, se del caso , a quello di revocazione , dinanzi alla stessa Corte di ap- pello.

5. -Il ricorso va, in definitiva, rigettato per intero .

Nulla sulle spese poiché il Ministero intimato non ha svolto difese in que- sta fase.Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sul raddoppio del contributo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 23098/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Ministero della Giustizia; - intimato - avverso il decreto della Corte di appello di Roma n. cronol. 820 /202 2 del 26/04/2022; ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Presupposto – nella vicenda processuale che viene in rilievo in questa sede -è un giudizio di equa riparazione promosso con ricorso del 10/5/2012 da [OSCURATO:PERSONA], deciso dalla Corte di appello di Roma con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], al quale aveva fatto seguito, il 4/9/2019, la fase di ottemperanza, definita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Instaurato il successivo giudizio per l’ottenimento dell’equo indennizzo, con decreto del 3/3/2021 reso in fase monocratica la Corte di appello di Roma riconosceva al Fortunato, per tale titolo, la somma di € 1.000, 00, oltre a interessi legali e spese, liquidate in € 27,00per esborsi e in € 600,00 per compensi professionali per l'irragionevole durata del precedente 2di 5 – 23098/2022 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. processo di equa riparazione. Nella fase collegialeveniva accolta l’opposi- zione della parte privatae si riliquidava l’importo per l’equo indennizzo nella misura di€ 1.600,00 per equo indennizzo, nonché quello di € 1.300 ,00 per compenso professionale,oltre a € 54 ,00 per esborsi . Ha proposto ricorsoper cassazione il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi. È rimasto intimato il Ministero della Giustizia. Ragioni della decisione 1. - Il primo, il secondo ed il terzo motivo censurano la quantificazione dei compensi del procedimento monitorio, rispettivamente per: (1) viola- zione del principio dell'effetto espansivo interno e del divieto di reformatio in peiusdella decisione riformata, con denuncia di violazione dell’art. 5-ter 89/2001, degli artt. 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c., nonché dell’art. 3 Cost.; (2) mancanza di motivazione sotto l’aspetto grafico, con violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost. (in via subordinata al rigetto del primo motivo); (3) vio- lazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, co. 2 , c.c., dell’art. 24 , co. 1 , l. 794/1942, dell’art. 13, co. 6 , l. 247/2012, degli artt. 2 , co. 1, 4 d.m. 55/2014 e correlativa tabella 8 (sempre condizionatamente al rigetto del primo motivo). Il quarto, il quinto ed il sesto motivo lamentano la mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecni- che informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, rispettivamente per: (4) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronun- ciato (art. 112 c.p.c.); (5) mancanza di motivazione sotto l’aspetto grafico, con violazione dell’art. 132,co. 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 di sp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost. (in via subordinata al rigetto del quarto motivo); (6) vio- lazione dell’art. 13, co. 6 , l. 247/2012, dell’art. 4 , co. 1 - bis , d.m. 55/2014 (in via subordinata al rigetto del quarto motivo). 3di 5 – 23098/2022 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il settimo motivo denunzia la illegittimità dellaliquidazione dei compensi del procedimento di opposizione per violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, co. 2 , c.c., dell’art. 24 , co. 1 , l. 794/1942, dell’art. 13 , co. 6 , l. 247/2012, degli artt. 2,co. 1, 4 d.m. 55/2014 e correlativa tabella 12. L’ottavo ed il nono motivo censurano la liquidazione degli esborsi del pro- cedimento monitorio e del procedimento di opposizione, rispettivamente per: (8) mancanza di motivazione sotto l’aspetto grafico, con violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost.; (9) violazione degli artt. 91 c.p.c., 13 tariffa parte I allegata al d.p.r. 642/1972, 30,co. 1, d.p.r. 115/2002, 3 e 13 , co. 6 e 10 , l. 247/2012, 2 co. 2,d.m. 55/2014, 221, co. 3 , d.l. 34/2020 conv. in l . 77/2020, 1 , co. 1 , d.l. 19/2020, 23,co. 1, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, 1 , co. 1 , d.l. 2/2021 conv. in l. 29/2021. 2. -I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati. Quanto al primo motivo, l'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non intro- duce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase (a contraddittorio pieno) di un procedimento unico. Ove –come nel caso di specie - venga accolta l’opposizione della parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all’intero procedimento (nelle sue due fasi) in base al criterio della soccombenza (cfr., tra le tante, Cass. 26851/2016, citata anche nel decreto impugnato, e Cass. n. 9728/2020). Quanto al secondo motivo, sul punto rilevante la motivazione è presente, effettivaed adeguata. Il terzo e il settimo motivo sono da esaminare insieme per connessione (attenendo alla stessa questione). Anch’essi non colgono nel segno. In caso di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione, le «spese […] devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in 4di 5 – 23098/2022 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. […] In caso di accoglimento dell'opposi- zione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per espri- mere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale)» (così Cass. 26851/2016, cit.). Idue motivi in esame vanno, quindi , rigettati , poiché nel caso di specie la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) non è in- feriore ai minimi, in considerazione del valore della controversia, nonché dell’esclusiva applicazione della tabella n. 12 (si tratta appunto di una com- plessiva liquidazione ex novo, per cui non entra più in considerazione la tabella n. 8,relativa alla sol a fase monitori a ) . 3. - Il quarto, il quinto e il sesto motivo (sull’asserita mancata liquida- zione della maggiorazione sui compensi per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, anche con riguardo alla fase monitoria) pure vanno respinti. La liquidazione delle sommecui si riferiscono vi è stata. Stante il carattere complessivo della liquidazione all’esito della fase di opposizione, la previsione di compenso per l’impiego dellemodalità telema- tiche vale anche per il monitorio, poiché la quantificazione dei compensi è stata effettuata –per quanto prima evidenziato - avendo riguardo “all’intera vicenda processuale” (al di là dell’incidentale riferimento all’opposizione, dovendosi ritenere – per l’appunto - che con esso la Corte laziale abbia inteso rivolgere la completa liquidazione di entrambe le fasi all’esito dell’op- posizione).A pag. 4 del decreto impugnato si attesta che la relativa somma riconosciuta per i compensi professionali è stata incrementata nella misura del 30% ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 37/2018, proprio per l’effetto della redazione degli atti con modalità telematica ed attraverso la tecnica del c.d. “collegamento ipertestuale”. 4. –L’ottavo e il nono motivo sono inammissibili. 5di 5 – 23098/2022 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Per far valere le doglianz e con essi denunciate (concernenti l’asserita mancata distinzione tra quanto liquidato per esborsi del procedimento mo- nitorio e quanto liquidato per esborsi del procedimento di opposizione) si sarebbe dovuto far ricorso al procedimento dicorrezione degli errori mate- riali o, se del caso , a quello di revocazione , dinanzi alla stessa Corte di ap- pello. 5. -Il ricorso va, in definitiva, rigettato per intero . Nulla sulle spese poiché il Ministero intimato non ha svolto difese in que- sta fase.Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sul raddoppio del contributo.
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