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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28824/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione di domicilio, così riqualificata già in primo grado l'originaria imputazione per tentato furto in abitazione pluriaggravato, previa rimodulazione del trattamento sanzionatorio in accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p. proposto dall'imputato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato eccependo l'improcedibilità del reato per difetto di valida querela, lamentando la mancata estensione al Cariola della statuizione in tal senso adottata nei confronti dei coimputati con la medesima sentenza in accoglimento dei motivi d'appello da questi proposti e comunque non provvedendo nello stesso senso d'ufficio nonostante l'intervenuto concordato, il quale comunque non aveva comportato la rinunzia all'eccezione preliminare sull'improcedibilità del reato sollevata con i motivi d'appello.

3. Il ricorso é fondato.

Anche a prescindere dai limiti della procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore, con la quale questi era legittimato a rinunziare esclusivamente al motivo di impugnazione inerente l'affermazione di responsabilità, va ribadito che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213).

Una volta rilevata dunque l'invalidità della querela per difetto di legittimazione di colui che l'aveva proposta in accoglimento dei motivi in proposito presentati dai coimputati, doveva estenderne gli effetti anche al Cariola.

Conseguentemente, rilevata l'improcedibilità del reato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale ragione.

Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione di domicilio, così riqualificata già in primo grado l'originaria imputazione per tentato furto in abitazione pluriaggravato, previa rimodulazione del trattamento sanzionatorio in accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p. proposto dall'imputato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato eccependo l'improcedibilità del reato per difetto di valida querela, lamentando la mancata estensione al Cariola della statuizione in tal senso adottata nei confronti dei coimputati con la medesima sentenza in accoglimento dei motivi d'appello da questi proposti e comunque non provvedendo nello stesso senso d'ufficio nonostante l'intervenuto concordato, il quale comunque non aveva comportato la rinunzia all'eccezione preliminare sull'improcedibilità del reato sollevata con i motivi d'appello. 3. Il ricorso é fondato. Anche a prescindere dai limiti della procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore, con la quale questi era legittimato a rinunziare esclusivamente al motivo di impugnazione inerente l'affermazione di responsabilità, va ribadito che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213). Una volta rilevata dunque l'invalidità della querela per difetto di legittimazione di colui che l'aveva proposta in accoglimento dei motivi in proposito presentati dai coimputati, doveva estenderne gli effetti anche al Cariola. Conseguentemente, rilevata l'improcedibilità del reato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale ragione. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto
Sentenza Cassazione n. 28824/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris