CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30330/2021 R.G. propostoCAVALLI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marcantonio unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore,per essa, nella sua qualità di mandatariaPRELIOS [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore,Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP.– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2823/2021depositata il 04/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 2823/2021, pubblicata in data 4 ottobre 2021,la Corte d’appello di Milano, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Lodi n.178/2020, pubblicata il 10 aprile 2020.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 433/2015 col quale gli era stato ingiunto – nella veste difideiussore - il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. della somma di € 318.920,00, qualedebito gravante sulla debitrice principale società SER.GE.[OSCURATO:PERSONA] -successivamente dichiarata fallita – in relazione ad un rapporto diconto corrente e ad un mutuo ipotecario.Il Tribunale di Lodi, riunito al giudizio proposto dall’odiernoricorrente quello separatamente proposto da altri fideiussori, avevarespinto l’opposizione.3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumacigli appellati [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026intervenuta, quale cessionaria del credito, [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ ARESPONSABILITA’ LIMITATA - e per essa, nella sua qualità dimandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – la Corte d’appellodi Milano ha disatteso il gravame.La Corte territoriale – per quanto ancora rileva nella presentesede alla luce di motivi di ricorso - ha, in primo luogo, disatteso ilmotivo di gravame imperniato sulla contestazione della autenticità evalidità della delibera assembleare con la quale i soci dellaSER.GE.[OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di conferire all’A.U. della società ilpotere di estinguere un precedente mutuo con altra banca e diprocedere alla conclusione con [OSCURATO:PERSONA].COOP. A R.L. di un nuovo mutuo ipotecario del valore di €300.000,00.Il motivo è stato disatteso dalla Corte territoriale, rilevando che:- in assenza di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alverbale di assemblea – da qualificare quale scrittura privata –l’odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso,non proposta;- in ogni caso l’odierno ricorrente non aveva fornito alcunaprova o indizio della falsità della delibera, dovendosi anzirilevare, da un lato, che l’interpretazione della lettera delladelibera medesima deponeva nel senso della sua pienacoerenza originaria – e quindi nel senso di escludereun’alterazione successiva – e, dall’altro lato, che la tesidell’appellante era smentita dalla sua stesa condottasuccessiva, nel momento in cui aveva rilasciato fideiussione afavore della banca mutuante una fideiussione per l’importo di€ 400.000,00, proprio a copertura del debito di €300.000,00;Sez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026- nello statuto di SER.GE.[OSCURATO:PERSONA] non si rinveniva alcunariserva all’assemblea della facoltà di autorizzare laconclusione di contratti di mutuo, ben potendo quest’ultimaessere attuata dall’amministratore della società;- qualunque limitazione dei poteri dell’amministratore risultavain ogni caso inopponibile ex art. 2475-bis c.c. alla [OSCURATO:PERSONA], nonessendovi prova del fatto che quest’ultima aveva agito indanno della società.La Corte ambrosiana ha altresì disatteso il motivo di gravame conil quale si censurava la decisione di prime cure per non aver ritenutofondate le contestazioni dell’odierno ricorrente in ordine alla effettivaerogazione del mutuo.La Corte territoriale, infatti, ha osservato, da un lato, che talecontestazione non era stata svolta in sede di prime cure, risultandoquindi tardiva ex art. 115 c.p.c., e, dall’altro lato, che sussistevaprova documentale dell’erogazione.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ ARESPONSABILITA’ LIMITATA e per essa, nella sua qualità dimandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]. COOP.A R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., “Violazione ed erronea applicazione della disciplina intema di querela di falso. Violazione ed illogica applicazione dell’art.2697 c.c. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c.: viziodi ultrapetizione per aver la Sentenza della Corte d’Appello sollevatoun’eccezione (i.e. l’attribuzione di poteri statutari in capo al legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]), non rilevabile ex officio e maiproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] opposta o da altra parte processuale.”.Il ricorso censura la decisione impugnata, argomentando che lastessa avrebbe erroneamente:− affermato la necessità di proporre la querela di falso avversoil verbale di delibera di assemblea, laddove, da un lato, “ciòche si contesta non è una erronea o falsificata formazionedella volontà assembleare, né tantomeno la falsità di alcunodegli elementi costitutivi della delibera societaria per comeadottata dall’assemblea dei soci, e tantomeno la falsità dellafirma del legale rappresentante, bensì la successiva modificadi uno specifico aspetto contenutistico della delibera”, e,dall’altro lato, “Il ricorrente del resto non era né presidentedell’assemblea, né segretario verbalizzante, quindi non è datocomprendere come, e perché, avrebbe potuto o dovutodisconoscere una sottoscrizione che non era la propria, né hamai dedotto di non conoscere quella dell’amministratore”;− escluso la sussistenza di prova dell’alterazione, laddove taleprova emergerebbe dalla stessa presenza di una postilla nellacopia del verbale utilizzato per la conclusione del mutuo;− affermato la veste di terzo della [OSCURATO:PERSONA], laddove “Il testo delladelibera interpolata, infatti, è divenuto parte integrante edessenziale del contratto di mutuo (ed allo stesso allegato) perSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026espressa dichiarazione riportata nell’atto notarile di mutuosottoscritto dalle parti”, con la conseguenza che “è in re ipsache la [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto un vantaggio dallamaggiorazione della somma oggetto di mutuo”;− rilevato d’ufficio la presenza in capo all’[OSCURATO:PERSONA] poteri di conclusione del mutuo, omettendo di considerareche, una volta sottoposto il profilo all’assemblea, l’A.U.medesimo era tenuto ad attenersi al contenuto (effettivo) deldeliberato assembleare.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., “Illogica e contraddittoria motivazione in relazionealla discrepanza tra, da un lato, la parte motivazionale e decisoriadella delibera e, dall’altro, gli effetti della interpolazione del testodella delibera allegato al contratto di mutuo (di cui è divenuto parteintegrante). Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362-1371c.c.; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’interpretazionefatta propria dalla Sentenza”.Si censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa,esaminando il testo della delibera assembleare, è pervenuta allaconclusione della veridicità e non falsità dell’indicazione della sommadi € 300.000,00, argomentando che una corretta interpretazione delladelibera avrebbe evidenziato che l’indicazione corretta e veritiera eraquella della somma di € 106.000.001.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c.nonché “omessa e contraddittoria motivazione”;− in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., “omessa considerazionedi un fatto dirimente ai fini della decisione”.Sez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territorialeavrebbe:− erroneamente ritenuto tardiva la contestazione circal’effettiva erogazione della somma mutuata, laddove talecontestazione era stata tempestivamente mossa ed era stata,semmai, la banca opposta a non replicare a talecontestazione;− violato l’art. 2697 c.c., gravando il ricorrente dell’onere diprovare la insussistenza del credito azionato;− omesso di rilevare che immediatamente dopo l’accredito sulconto della società, la somma di € 150.000,00 era statagirocontata a favore della stessa banca ad estinzione di un“pre-finanziamento”.2. Preliminarmente, deve essere rilevata la non correttainstaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L.,infatti, non si rinviene in atti la notifica del ricorso, sebbene la stessa- mai estromessa dal giudizio pur a seguito della cessione del creditoa [OSCURATO:PERSONA] – dovesse comunque considerarsi parte del giudizio.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la notifica risulta effettuata al difensore domiciliatarionel giudizio di primo grado, senza che, tuttavia, sia possibile stabilirese (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005) se la procuraconferita a detto difensore - con relativa elezione di domicilio – fosseespressamente riferibile a tutti i gradi del processo – e quindi anche aquel giudizio di appello nel quale gli intimati erano rimasti contumaci– o se invece la notifica del ricorso dovesse farsi presso la parteSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026personalmente, con conseguente nullità della notifica effettuatapresso il domiciliatario, ormai non più tale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.16952 del 25/07/2006; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11485 del11/05/2018).Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione delcontraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio,più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del dirittofondamentale ad una ragionevole durata del processo impone algiudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dellostesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere ipresupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione delcontraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla oinesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre chein un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per ladefinizione del giudizio di cassazione senza comportare alcunbeneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delleparti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez.2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n.15106 del 17/06/2013).3. Il ricorso, infatti, nei motivi in cui si articola, è inammissibile.3.1. Quanto al primo motivo, infatti, lo stesso omette diimpugnare tutte le distinte rationes decidendi sulle quali viene abasarsi la sentenza oggetto di ricorso.La Corte d’appello di Milano, infatti, ha fondato la propriadecisione su ben quattro distinte rationes e cioè: I) assenza deldisconoscimento delle sottoscrizioni apposte al verbale di assemblea emancata proposizione della querela di falso; II) assenza di adeguataSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026prova della falsità della delibera, il cui tenore, anzi, escludevaun’alterazione successiva, anche alla luce del successivocomportamento dello stesso ricorrente; III) assenza, nello statutodella società, di una riserva alla sola assemblea del potere diautorizzare la conclusione di contratti di mutuo; IV) inopponibilità exart. 2475-bis c.c. all’odierna controricorrente dell’ipotetica limitazionedei poteri dell’amministratore, non essendovi prova del fatto che labanca aveva agito in danno della società.Orbene, è agevole osservare che il ricorso non impugnaadeguatamente né la seconda né la quarta di tali rationes decidendi.In relazione alla seconda ratio, infatti, il ricorrente viene in primoluogo a svolgere inammissibilmente una mera censura in fatto inordine alla valutazione espressa dalla Corte territoriale – ad essariservata e sindacabile in sede di legittimità entro limiti che in questasede non vengono rispettati – circa l’assenza di adeguata provadell’alterazione del verbale assembleare, come invece dedotto dalricorrente secondo una tesi che, peraltro, in questa sede vienerinnovata sul fallace postulato dell’assoluta equivalenza tra lapresenza di una postilla (e cioè di una formale dichiarazione direttifica) e l’effettuazione di un’alterazione non consentita.In secondo luogo, il ricorrente omette ulteriormente di svolgereadeguate censure all’indirizzo della valorizzazione, da parte dellaCorte ambrosiana, della successiva condotta tenuta dallo stessoricorrente, e cioè la concessione di una fideiussione per unammontare congruo rispetto all’oggetto del deliberato assembleareasseritamente alterato.Quanto alla quarta ratio, nessuna concreta ed ammissibile censuraviene mossa all’affermazione, sempre contenuta nella decisioneimpugnata, per cui l’eventuale assenza di poteri in capoSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026all’amministratore sarebbe stata inopponibile all’odiernacontroricorrente, non essendovi prova che la stessa avessedolosamente agito a danno della società.Consegue l’applicazione del principio per cui, qualora la decisioneimpugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte edautonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamentesufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formulispecifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppuresotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).3.2. Tanto basterebbe, quindi, a condurre alla declaratoria diinammissibilità anche del secondo e terzo motivo, risultando tuttaviaopportuno l’esame degli stessi anche ai fini della complessivavalutazione della fondatezza del ricorso e delle relative conseguenzedi legge, che verranno illustrate in prosieguo.Si deve, allora, osservare, in sintesi:a) in relazione al secondo motivo, che le censure del ricorrenterelative all’interpretazione che la Corte d’appello ha fatto delladelibera, oltre a non cogliere il fatto che tale interpretazione èstata svolta al solo fine di escludere un’alterazione nonconsentita, trovano un limite invalicabile nella constatazioneche le argomentazioni del ricorso, ben lungi dal precisare inquale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogicheod insufficienti, si traducono invece nella mera doglianza pernon avere la Corte territoriale accolto la ricostruzionecaldeggiata dal ricorrente anziché quella ad esso menoSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026favorevole (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021;Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017);b) in relazione al terzo motivo, che lo stesso, nelle deduzioniriferite all’art. 360, n. 5), c.p.c., risulta radicalmenteinammissibile alla luce dell’operatività della preclusione di cuiall’art. 348-ter c.p.c. – non essendo neppure dedotta unadiversità di percorso decisionale nelle sentenze assunte nei duegradi di merito – e, nelle deduzioni riferite all’art. 360, n. 3),c.p.c., omette di denunciare un effettivo inadeguato governodelle previsioni di diritto, sol che si consideri che: I) le stessededuzioni del ricorrente (pag. 25) confermano esattamentequanto osservato dalla Corte d’appello, e cioè che nel giudiziodi prime cure era stata contestata non l’erogazione dellesomme, ma il loro successivo utilizzo, mentre la contestazionesull’erogazione è stata formulata solo nella conclusionaled’appello; II) nel dedurre la violazione dell’art. 2967 c.c. ilricorrente non ha tenuto conto del fatto che la Corteterritoriale, applicando regolarmente il criterio di distribuzionedegli oneri probatori, ha ritenuto sussistente la relevatio abonere probandi di cui all’art. 115 c.p.c., secondo un giudizioche il motivo censura inammissibilmente sotto il profilo deldifetto di motivazione; III) le censure del ricorrente in ordine alsuccessivo impiego della somma mutuata in alcuna parte siconfrontano con i principi espressi da questa Corte in materiadi mutuo solutorio (Cass. Sez. U - Sentenza n. 5841 del05/03/2025) né considerano la irrilevanza – rispetto al terzomutuante – del concreto impiego della somma mutuata.4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dellaSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.5. La palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex seelemento idoneo e sufficiente per considerare l’impugnazione,proposta con il ricorso medesimo, temeraria ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., in conformità ai parametri reiteratamenteenunciati da questa Corte con specifico riferimento al giudizio diCassazione (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022;Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021), dovendosi in particolarerichiamare il principio per cui in tema di responsabilità aggravata, exart. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce abuso del diritto diimpugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorsoper cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine aragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motiviinammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego delladoverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020).Questa Corte, in particolare, ha osservato che la proposizione diun ricorso per cassazione fondato su motivi palesementeinammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadroordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantirel'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra,deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivirispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto,costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso delprocesso", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistemaSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad esseresanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favoredella controparte, di una somma equitativamente determinata, aisensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c., la quale configura una sanzionedi carattere pubblicistico che non richiede l'accertamentodell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente maunicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez.3 - Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021 ma si vedano anche Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 19285 del 29/09/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del22/02/2016Nella specie, la complessiva inammissibilità del ricorso - insignificativa parte affidato a censure in via di mero fatto edulteriormente imperniato su un’inammissibile ipotesi ex art. 360, n.5), c.p.c. senza che la parte abbia anche solo tentato diargomentarne l’ammissibilità – vale a palesare il carattere abusivodello stesso.Pertanto, in applicazione della menzionata disposizione, si stima dicondannare parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di un ulteriore importo che si stima di determinare,equitativamente, nella stessa misura dell’importo liquidato a titolo dicompenso per le spese del giudizio.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare laSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]’ - ConsigliereMAURA CAPRIOLI - ConsigliereUd. 11/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30330/2021 R.G. propostoCAVALLI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marcantonio unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore,per essa, nella sua qualità di mandatariaPRELIOS [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore,Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP.– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2823/2021depositata il 04/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 2823/2021, pubblicata in data 4 ottobre 2021,la Corte d’appello di Milano, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Lodi n.178/2020, pubblicata il 10 aprile 2020.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 433/2015 col quale gli era stato ingiunto – nella veste difideiussore - il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. della somma di € 318.920,00, qualedebito gravante sulla debitrice principale società SER.GE.[OSCURATO:PERSONA] -successivamente dichiarata fallita – in relazione ad un rapporto diconto corrente e ad un mutuo ipotecario.Il Tribunale di Lodi, riunito al giudizio proposto dall’odiernoricorrente quello separatamente proposto da altri fideiussori, avevarespinto l’opposizione.3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumacigli appellati [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026intervenuta, quale cessionaria del credito, [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ ARESPONSABILITA’ LIMITATA - e per essa, nella sua qualità dimandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – la Corte d’appellodi Milano ha disatteso il gravame.La Corte territoriale – per quanto ancora rileva nella presentesede alla luce di motivi di ricorso - ha, in primo luogo, disatteso ilmotivo di gravame imperniato sulla contestazione della autenticità evalidità della delibera assembleare con la quale i soci dellaSER.GE.[OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di conferire all’A.U. della società ilpotere di estinguere un precedente mutuo con altra banca e diprocedere alla conclusione con [OSCURATO:PERSONA].COOP. A R.L. di un nuovo mutuo ipotecario del valore di €300.000,00.Il motivo è stato disatteso dalla Corte territoriale, rilevando che:- in assenza di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alverbale di assemblea – da qualificare quale scrittura privata –l’odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso,non proposta;- in ogni caso l’odierno ricorrente non aveva fornito alcunaprova o indizio della falsità della delibera, dovendosi anzirilevare, da un lato, che l’interpretazione della lettera delladelibera medesima deponeva nel senso della sua pienacoerenza originaria – e quindi nel senso di escludereun’alterazione successiva – e, dall’altro lato, che la tesidell’appellante era smentita dalla sua stesa condottasuccessiva, nel momento in cui aveva rilasciato fideiussione afavore della banca mutuante una fideiussione per l’importo di€ 400.000,00, proprio a copertura del debito di €300.000,00;Sez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026- nello statuto di SER.GE.[OSCURATO:PERSONA] non si rinveniva alcunariserva all’assemblea della facoltà di autorizzare laconclusione di contratti di mutuo, ben potendo quest’ultimaessere attuata dall’amministratore della società;- qualunque limitazione dei poteri dell’amministratore risultavain ogni caso inopponibile ex art. 2475-bis c.c. alla [OSCURATO:PERSONA], nonessendovi prova del fatto che quest’ultima aveva agito indanno della società.La Corte ambrosiana ha altresì disatteso il motivo di gravame conil quale si censurava la decisione di prime cure per non aver ritenutofondate le contestazioni dell’odierno ricorrente in ordine alla effettivaerogazione del mutuo.La Corte territoriale, infatti, ha osservato, da un lato, che talecontestazione non era stata svolta in sede di prime cure, risultandoquindi tardiva ex art. 115 c.p.c., e, dall’altro lato, che sussistevaprova documentale dell’erogazione.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ ARESPONSABILITA’ LIMITATA e per essa, nella sua qualità dimandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]. COOP.A R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., “Violazione ed erronea applicazione della disciplina intema di querela di falso. Violazione ed illogica applicazione dell’art.2697 c.c. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c.: viziodi ultrapetizione per aver la Sentenza della Corte d’Appello sollevatoun’eccezione (i.e. l’attribuzione di poteri statutari in capo al legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]), non rilevabile ex officio e maiproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] opposta o da altra parte processuale.”.Il ricorso censura la decisione impugnata, argomentando che lastessa avrebbe erroneamente:− affermato la necessità di proporre la querela di falso avversoil verbale di delibera di assemblea, laddove, da un lato, “ciòche si contesta non è una erronea o falsificata formazionedella volontà assembleare, né tantomeno la falsità di alcunodegli elementi costitutivi della delibera societaria per comeadottata dall’assemblea dei soci, e tantomeno la falsità dellafirma del legale rappresentante, bensì la successiva modificadi uno specifico aspetto contenutistico della delibera”, e,dall’altro lato, “Il ricorrente del resto non era né presidentedell’assemblea, né segretario verbalizzante, quindi non è datocomprendere come, e perché, avrebbe potuto o dovutodisconoscere una sottoscrizione che non era la propria, né hamai dedotto di non conoscere quella dell’amministratore”;− escluso la sussistenza di prova dell’alterazione, laddove taleprova emergerebbe dalla stessa presenza di una postilla nellacopia del verbale utilizzato per la conclusione del mutuo;− affermato la veste di terzo della [OSCURATO:PERSONA], laddove “Il testo delladelibera interpolata, infatti, è divenuto parte integrante edessenziale del contratto di mutuo (ed allo stesso allegato) perSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026espressa dichiarazione riportata nell’atto notarile di mutuosottoscritto dalle parti”, con la conseguenza che “è in re ipsache la [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto un vantaggio dallamaggiorazione della somma oggetto di mutuo”;− rilevato d’ufficio la presenza in capo all’[OSCURATO:PERSONA] poteri di conclusione del mutuo, omettendo di considerareche, una volta sottoposto il profilo all’assemblea, l’A.U.medesimo era tenuto ad attenersi al contenuto (effettivo) deldeliberato assembleare.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., “Illogica e contraddittoria motivazione in relazionealla discrepanza tra, da un lato, la parte motivazionale e decisoriadella delibera e, dall’altro, gli effetti della interpolazione del testodella delibera allegato al contratto di mutuo (di cui è divenuto parteintegrante). Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362-1371c.c.; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’interpretazionefatta propria dalla Sentenza”.Si censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa,esaminando il testo della delibera assembleare, è pervenuta allaconclusione della veridicità e non falsità dell’indicazione della sommadi € 300.000,00, argomentando che una corretta interpretazione delladelibera avrebbe evidenziato che l’indicazione corretta e veritiera eraquella della somma di € 106.000.001.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c.nonché “omessa e contraddittoria motivazione”;− in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., “omessa considerazionedi un fatto dirimente ai fini della decisione”.Sez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territorialeavrebbe:− erroneamente ritenuto tardiva la contestazione circal’effettiva erogazione della somma mutuata, laddove talecontestazione era stata tempestivamente mossa ed era stata,semmai, la banca opposta a non replicare a talecontestazione;− violato l’art. 2697 c.c., gravando il ricorrente dell’onere diprovare la insussistenza del credito azionato;− omesso di rilevare che immediatamente dopo l’accredito sulconto della società, la somma di € 150.000,00 era statagirocontata a favore della stessa banca ad estinzione di un“pre-finanziamento”.2. Preliminarmente, deve essere rilevata la non correttainstaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L.,infatti, non si rinviene in atti la notifica del ricorso, sebbene la stessa- mai estromessa dal giudizio pur a seguito della cessione del creditoa [OSCURATO:PERSONA] – dovesse comunque considerarsi parte del giudizio.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la notifica risulta effettuata al difensore domiciliatarionel giudizio di primo grado, senza che, tuttavia, sia possibile stabilirese (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005) se la procuraconferita a detto difensore - con relativa elezione di domicilio – fosseespressamente riferibile a tutti i gradi del processo – e quindi anche aquel giudizio di appello nel quale gli intimati erano rimasti contumaci– o se invece la notifica del ricorso dovesse farsi presso la parteSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026personalmente, con conseguente nullità della notifica effettuatapresso il domiciliatario, ormai non più tale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.16952 del 25/07/2006; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11485 del11/05/2018).Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione delcontraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio,più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del dirittofondamentale ad una ragionevole durata del processo impone algiudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dellostesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere ipresupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione delcontraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla oinesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre chein un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per ladefinizione del giudizio di cassazione senza comportare alcunbeneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delleparti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez.2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n.15106 del 17/06/2013).3. Il ricorso, infatti, nei motivi in cui si articola, è inammissibile.3.1. Quanto al primo motivo, infatti, lo stesso omette diimpugnare tutte le distinte rationes decidendi sulle quali viene abasarsi la sentenza oggetto di ricorso.La Corte d’appello di Milano, infatti, ha fondato la propriadecisione su ben quattro distinte rationes e cioè: I) assenza deldisconoscimento delle sottoscrizioni apposte al verbale di assemblea emancata proposizione della querela di falso; II) assenza di adeguataSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicazione 25/03/2026prova della falsità della delibera, il cui tenore, anzi, escludevaun’alterazione successiva, anche alla luce del successivocomportamento dello stesso ricorrente; III) assenza, nello statutodella società, di una riserva alla sola assemblea del potere diautorizzare la conclusione di contratti di mutuo; IV) inopponibilità exart. 2475-bis c.c. all’odierna controricorrente dell’ipotetica limitazionedei poteri dell’amministratore, non essendovi prova del fatto che labanca aveva agito in danno della società.Orbene, è agevole osservare che il ricorso non impugnaadeguatamente né la seconda né la quarta di tali rationes decidendi.In relazione alla seconda ratio, infatti, il ricorrente viene in primoluogo a svolgere inammissibilmente una mera censura in fatto inordine alla valutazione espressa dalla Corte territoriale – ad essariservata e sindacabile in sede di legittimità entro limiti che in questasede non vengono rispettati – circa l’assenza di adeguata provadell’alterazione del verbale assembleare, come invece dedotto dalricorrente secondo una tesi che, peraltro, in questa sede vienerinnovata sul fallace postulato dell’assoluta equivalenza tra lapresenza di una postilla (e cioè di una formale dichiarazione direttifica) e l’effettuazione di un’alterazione non consentita.In secondo luogo, il ricorrente omette ulteriormente di svolgereadeguate censure all’indirizzo della valorizzazione, da parte dellaCorte ambrosiana, della successiva condotta tenuta dallo stessoricorrente, e cioè la concessione di una fideiussione per unammontare congruo rispetto all’oggetto del deliberato assembleareasseritamente alterato.Quanto alla quarta ratio, nessuna concreta ed ammissibile censuraviene mossa all’affermazione, sempre contenuta nella decisioneimpugnata, per cui l’eventuale assenza di poteri in capoSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026all’amministratore sarebbe stata inopponibile all’odiernacontroricorrente, non essendovi prova che la stessa avessedolosamente agito a danno della società.Consegue l’applicazione del principio per cui, qualora la decisioneimpugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte edautonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamentesufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formulispecifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppuresotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).3.2. Tanto basterebbe, quindi, a condurre alla declaratoria diinammissibilità anche del secondo e terzo motivo, risultando tuttaviaopportuno l’esame degli stessi anche ai fini della complessivavalutazione della fondatezza del ricorso e delle relative conseguenzedi legge, che verranno illustrate in prosieguo.Si deve, allora, osservare, in sintesi:a) in relazione al secondo motivo, che le censure del ricorrenterelative all’interpretazione che la Corte d’appello ha fatto delladelibera, oltre a non cogliere il fatto che tale interpretazione èstata svolta al solo fine di escludere un’alterazione nonconsentita, trovano un limite invalicabile nella constatazioneche le argomentazioni del ricorso, ben lungi dal precisare inquale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogicheod insufficienti, si traducono invece nella mera doglianza pernon avere la Corte territoriale accolto la ricostruzionecaldeggiata dal ricorrente anziché quella ad esso menoSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026favorevole (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021;Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017);b) in relazione al terzo motivo, che lo stesso, nelle deduzioniriferite all’art. 360, n. 5), c.p.c., risulta radicalmenteinammissibile alla luce dell’operatività della preclusione di cuiall’art. 348-ter c.p.c. – non essendo neppure dedotta unadiversità di percorso decisionale nelle sentenze assunte nei duegradi di merito – e, nelle deduzioni riferite all’art. 360, n. 3),c.p.c., omette di denunciare un effettivo inadeguato governodelle previsioni di diritto, sol che si consideri che: I) le stessededuzioni del ricorrente (pag. 25) confermano esattamentequanto osservato dalla Corte d’appello, e cioè che nel giudiziodi prime cure era stata contestata non l’erogazione dellesomme, ma il loro successivo utilizzo, mentre la contestazionesull’erogazione è stata formulata solo nella conclusionaled’appello; II) nel dedurre la violazione dell’art. 2967 c.c. ilricorrente non ha tenuto conto del fatto che la Corteterritoriale, applicando regolarmente il criterio di distribuzionedegli oneri probatori, ha ritenuto sussistente la relevatio abonere probandi di cui all’art. 115 c.p.c., secondo un giudizioche il motivo censura inammissibilmente sotto il profilo deldifetto di motivazione; III) le censure del ricorrente in ordine alsuccessivo impiego della somma mutuata in alcuna parte siconfrontano con i principi espressi da questa Corte in materiadi mutuo solutorio (Cass. Sez. U - Sentenza n. 5841 del05/03/2025) né considerano la irrilevanza – rispetto al terzomutuante – del concreto impiego della somma mutuata.4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dellaSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.5. La palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex seelemento idoneo e sufficiente per considerare l’impugnazione,proposta con il ricorso medesimo, temeraria ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., in conformità ai parametri reiteratamenteenunciati da questa Corte con specifico riferimento al giudizio diCassazione (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022;Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021), dovendosi in particolarerichiamare il principio per cui in tema di responsabilità aggravata, exart. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce abuso del diritto diimpugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorsoper cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine aragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motiviinammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego delladoverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020).Questa Corte, in particolare, ha osservato che la proposizione diun ricorso per cassazione fondato su motivi palesementeinammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadroordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantirel'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra,deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivirispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto,costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso delprocesso", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistemaSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad esseresanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favoredella controparte, di una somma equitativamente determinata, aisensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c., la quale configura una sanzionedi carattere pubblicistico che non richiede l'accertamentodell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente maunicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez.3 - Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021 ma si vedano anche Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 19285 del 29/09/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del22/02/2016Nella specie, la complessiva inammissibilità del ricorso - insignificativa parte affidato a censure in via di mero fatto edulteriormente imperniato su un’inammissibile ipotesi ex art. 360, n.5), c.p.c. senza che la parte abbia anche solo tentato diargomentarne l’ammissibilità – vale a palesare il carattere abusivodello stesso.Pertanto, in applicazione della menzionata disposizione, si stima dicondannare parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di un ulteriore importo che si stima di determinare,equitativamente, nella stessa misura dell’importo liquidato a titolo dicompenso per le spese del giudizio.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare laSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 30330/2021Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 7117/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., acorrispondere alla controricorrente l’ulteriore importo di € 10.000,00;Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 14 di 14P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., acorrispondere alla controricorrente l’ulteriore importo di € 10.000,00;Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 30330/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 14 di 14