CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18288/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A., nella qualità di società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 51 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Fornaci, n. 38 -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 16 97 /20 20 , pubblicata in data5 marzo 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che CNH [OSCURATO:PERSONA] S.A., nella qualità di società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre, con quattro motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 1697/2020 pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 10436/2015, è stata rigettata la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente ad oggetto la domanda di pagamento dell’indennizzo dovuto per ilfurto di un veicolo ; in primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva conven uto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 108.900,00 in conseguenza del furto -avvenuto in data 31 marzo 2012 - del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA], che, con contratto del 16 settembre 2011, l ’ attrice aveva concesso in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da questa assicurato, in data 13 dicembre 2011, per i rischi furto e incendio, con polizza [OSCURATO:SOCIETA], vincolata a favore della concedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sino al 31 ottobre 2016, data di scadenza del leasing; la [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., costituendosi in giudizio, aveva dedottoche la polizza era stata ‹‹ sto r nata ›› il giorno stesso della sua sottoscrizione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva pagato la prima rata del premio, sicché il veicolo, alla data del furto, era privo della garanzia assicurativa; la [OSCURATO:PERSONA] aveva ecce pi to l’inopponibilità a sé dell’asserito storno, mai comunicato, assumendo che la [OSCURATO:SOCIETA], attraverso l’appendice di vincolo, aveva assunto l’obbligo di informarla di eventuali modifiche assicurative al fine di consentire di mantenere le garanzie sul veicolo; il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di parte attrice, condannando la società convenuta a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’importo di euro 98.010,00, oltre interessi; in accoglimento dell’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.avverso la suddetta decisione, la Corte d’appello di Roma , con la sentenza qui impugnata,ha osservato che il caso sottoposto al suo esame riguardava la cd. ‹‹appendice di vincolo››e che, a prescindere dalla qualificazione del contratto e dalla posizione del beneficiario del vincolo, risultava mancante la previsione contrattuale di un obbligo di comunicazione, in favore dell’appellata , del mancato pagamento del premio; ha osservato, in particolare, che la società assicuratrice aveva tempestivamente eccepito il mancato versamento del premio relativo alla polizza in oggetto, ai sensi dell’art. 1901 cod. civ., ed il conseguente annullamento del contratto in epoca antecedente al furto, producendo un certificato Ania attestante una nuova copertura assicurativa del veicolo presso la [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 5 marzo 2012; per contrastare tale eccezione, il vincolatario avrebbe dovuto provare l’avvenuto pagamento del premio, ma i documenti offerti, ossia il contrassegno, peraltro privo della data di decorrenza, ed il certificato di assicurazione non erano idonei a tale fine; [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo; la ricorrente resiste con controricorso al ricorso incidentale; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio;Consideratoche con ilprimo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt.1218, 1411, 1891, 1175, 1362, 1366 e 1375 cod. civ., in ordine alla qualificazione del contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nell’accertare l’opponibilità, alla beneficiaria del vincolo , del lo ‹‹ storno ›› di polizza, aveva omesso di verificare la natura del contratto assicurativo e la posizione giuridica del vincolatario; segnatamente, con riguardo al contratto, sostiene che d oveva ritenersi sussistente un preciso obbligo di informativa in capo alla società assicuratrice nei confronti del terzo beneficiario, considerato che tra gli scopi del contratto vi era quello di garantire la permanenza della copertura assicurativa per l’intera durata della locazione finanziaria; l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. all’obbligazione di dare avviso dello storno della polizza, essendo stato causa determinante per la concreta perdita della garanzia assicurativa, legittimava la richiesta di risarcimento dei danni; con specifico riferimento alla posizione giuridica delle parti, assume che dal la necessità di tutelare l’incolpevole affidamento del terzo discendeva l’inopponibilità dello storno del la polizza, mai comunicato, dato che l a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , sin dalla sottoscrizione della polizza, aveva chiaramente manifestato di avere interesse al contratto assicurativo, che, ai sensi dell’art. 1411, secondo comma, cod. civ., non poteva quindi essere revocato senza il consenso della beneficiaria del vincolo; con il secondo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ossia dell’emissione e della sottoscrizione della polizza Furto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta ai giudici di appello di avere fondato la decisione esclusivamente sul cd. ‹‹contrassegno di assicurazione››, omettendo di prendere in considerazione l’ulteriore certificato assicurativo relativo alla garanzia furto/incendio, che riportava la data di decorrenza della copertura assicurativa, la durata, la data di scadenza, l’ammontare dei premi, l’attestazione del pagamento del premio ‹‹alla firma››, elementi tutti dai quali avrebbe potuto desumersila validità, efficacia ed operatività della polizza; con il terzo motivo, prospettando la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1372 e 1411 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in relazione all’assolvimento dell’onere della prova, rispetto all’art. 360 n. 3 c.p.c.››, la ricorrente censura la sentenza impugnata là dovela Corte territoriale ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’operatività della polizza, il ‹‹ contrassegno di assicurazione ›› prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , men tre ha ritenuto idonei a provare l’eccezione di inoperatività fatta valere dalla [OSCURATO:SOCIETA]l’‹‹appendice di annullamento›› e un certificato Ania attestante una nuova copertura assicurativa a decorrere dal 5 marzo 2012; evidenzia, al riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel giudizio di primo grado aveva anche prodotto il contratto di assicurazione a copertura del rischio furto, con vincolo a proprio favore, e la denuncia di avvenuto furto ed aveva provato l’invio alla [OSCURATO:SOCIETA]. della documentazione necessaria per istruire la pratica e risarcire il danno, a dimostrazionedei fatti posti a fondamento della domanda; con il quarto motivo, censurando la decisione gravata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, contesta alla Corte di appello di avere fondato la decisione su una eccezione mai sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei gradi del giudizio di merito, ossia sulla ‹‹mancanza di una previsione contrattuale di un obbligo di comunicazione, in suo favore, del mancato pagamento del premio››; con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia la ‹‹ nullità della sentenza di secondo grado per omessa pronuncia sulla domanda di condanna della odierna ricorrente alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 112 c.p.c. e/o in alternativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e/o in alternativa dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››; la controricorrente precisa che in data 10 luglio 2015 aveva provveduto ad effettuare il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle somme liquidate dal Tribunale e che, proponendo appello, aveva chiesto la restituzione di quanto versatoin esecuzione della sentenza, ma la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sul punto; l’esame dei motivi del ricorso principale involge questioni di particolare rilevanza che attengono a gli obblighi che discendono dall’inserimento della c.d. ‹‹appendice di vincolo›› nel contratto di assicurazione collegato al contratto di leasin g , dovendosi, in particolare, stabilire se, tenuto conto della peculiare struttura del contratto e dell’interesse del terzo vincolatario di mantenere la copertura assicurativa per l’intera durata della locazione finanziaria, sussista un obbligo , incomben te sulla società assicuratrice , di comunicare al terzo beneficiario il venir meno della copertura assicurativa, anche alla luce dei principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e se, in caso di mancata previsione contrattuale di un obbligo di comunicazione, la società assicuratrice possa sottrarsi al pagamento dell’indennizzo opponendo al terzo beneficiario l’inoperatività della polizza in ragione del mancato pagamento del premio assicurativo;il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la definizione della causa in adunanza camerale, data la valenza nomofilattica delle questioni prospettate che rende opportuna la trattazione della causa in pubblica ud