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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34046/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 19 aprile 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancata correlazione fra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto basato sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione l'aggravante non sia indicata mediante la locuzione codicistica, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato (Sez. 5, n. 7208 del 1/12/2020, Colucci, Rv. 280472) e nel caso di specie era indicato nel capo di imputazione che la merce oggetto del reato era esposta sugli scaffali di un esercizio commerciale e questa Corte di cassazione ha affermato più volte che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. (ex multis, Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663); - che il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è legittimo il provvedimento del questore che preveda solo il divieto di fare ritorno in un determinato territorio comunale e non l'ordine di rientro nel luogo di residenza (Sez. 1, n. 460 del 14/11/2018, PG C/Laslo, Rv. 276155) e nel caso di specie l'imputato ha violato il divieto di rientrare nel Comune di Milano; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 19 aprile 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancata correlazione fra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto basato sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione l'aggravante non sia indicata mediante la locuzione codicistica, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato (Sez. 5, n. 7208 del 1/12/2020, Colucci, Rv. 280472) e nel caso di specie era indicato nel capo di imputazione che la merce oggetto del reato era esposta sugli scaffali di un esercizio commerciale e questa Corte di cassazione ha affermato più volte che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. (ex multis, Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663); - che il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è legittimo il provvedimento del questore che preveda solo il divieto di fare ritorno in un determinato territorio comunale e non l'ordine di rientro nel luogo di residenza (Sez. 1, n. 460 del 14/11/2018, PG C/Laslo, Rv. 276155) e nel caso di specie l'imputato ha violato il divieto di rientrare nel Comune di Milano; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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