CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16835/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento nella misura massima della riduzione di pena per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene accessorie temporanee, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ridotto sensibilmente la pena, con riferimento sia quella base, irrogata nel minimo edittale, sia in relazione agli aumenti per la continuazione, nella misura di un mese per ciascun reato fine, e considerando che, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello, non oggetto di censura da parte del ricorrente, con l'impugnazione non si era contestata la durata delle pene accessorie; rilevato che la richiesta di rinvio dell'udienza, avanzata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che l'imputato sta scontando una pena definitiva con il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali non è suscettibile di accoglimento, posto che il presente ricorso viene trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M