Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 22553/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto dal: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; 14 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata del 5 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]-giudice dell'esecuzione, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, statuito dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n.30272 del 27 maggio 2025, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto la continuazione tra i reati di spendita di monete false, commessi il 28 e il 30 agosto 2016 a [OSCURATO:PERSONA] - di cui alla sentenza n. 1290/2019 emessa il Tribunale di Verona, irrevocabile il 20 giugno 2019 - e la truffa commessa il 18 maggio 2015 a Veronella, di cui alla sentenza n. 2064/2021, deliberata dal Tribunale di Verona e divenuta irrevocabile il 1 ottobre 2022.

2. Avverso l'ordinanza indicata del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]-giudice dell'esecuzione ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, apoditticità e manifesta illogicità della motivazione, ritenendo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si sia uniformato ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento.

Rileva il pubblico ministero ricorrente come la Prima sezione di questa Corte abbia annullato la precedente ordinanza per carenza di motivazione, poiché il giudice dell'esecuzione non aveva argomentato adeguatamente la programmazione dei secondi reati come già ideata al momento della pianificazione dei primi, consumati ben un anno prima.

Premesso che il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall'esistenza di una rappresentazione unitaria del disegno criminoso da parte dell'agente, che non può identificarsi come una scelta di vita che implica la reiterazione di medesime condotte, deduce il pubblico ministero come, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione sia incorso nuovamente nel medesimo vizio, perché non ha individuato elementi concreti da cui desumere l'identità del disegno criminoso nonostante la distanza temporale dai fatti, affermando «un sufficientemente stabile inserimento in un mercato illegale», relativamente al reperimento di banconote false e titoli di credito di provenienza furtiva, sottoscritti con firma apocrifa, al fine di acquistare beni, in assenza di qualsivoglia ancoraggio agli atti dei procedimenti e alle motivazioni dei titoli esecutivi.

23. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibilmente formulato.

1. Nel solco dei principi tracciati da questa Corte in tema di ricostruzione dell'unitario determinismo che sottende l'istituto della continuazione, la Prima sezione ha rilevato - nella sentenza d'annullamento - come «Al di là della possibilità o meno di ritenere omogenee le violazioni e sovrapponibili le modalità esecutive..., la motivazione del provvedimento impugnato risulta apodittica quanto alla possibilità di ritenere che la programmazione dei reati oggetto della seconda sentenza siano stati, seppure in termini generali, ideati all'atto della programmazione e commissione del primo, avvenuta ben un anno prima», mandando al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame.

Il mandato d'annullamento è stato, dunque, delimitato dalla necessaria rivalutazione dell'incidenza del fattore cronologico riguardo la valutazione, ora per allora, di un unitario determinismo genetico, di cui i diversi reati possano ritenersi espressione, che giustifichi il temperamento sanzionatorio e che escluda, al contrario, la seriale reiterazione di condotte sorrette, di volta in volta, da estemporanee ed occasionali determinazioni.

2. I tratti identitari della continuazione sono stati compiutamente delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato come «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01;

V. anche Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01; Sez.

U, n. 18891 del 327/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01 e Sez.

U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

L'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01); in particolare, quanto al fattore cronologico, è stato affermato come il decorso del tempo costituisca elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01; N. 3747 del 2009 Rv. 242537 - 01, N. 34756 del 2012 Rv. 253664 - 01), il che si traduce in un rafforzamento dell'onere di motivazione, nel senso che quanto più ampia sarà la distanza temporale tra i fatti, tanto più dovranno essere esplicitati gli indicatori di una previa ideazione complessiva.

3. Nel caso in esame, lo stesso giudice dell'esecuzione, nel richiamare a pag. 2 dell'ordinanza i principi di diritto affermati nella sentenza rescindente, alla lettera f), riporta «La non eccessiva distanza temporale è un indice che comporta un'auto/imitazione della discrezionalità a favore di una massima di esperienza ragionevole, atta a giustificare una attuazione temporalmente frazionata del fine specifico», in tal guisa mostrando di orientare la valutazione degli ulteriori indicatori, ravvisati nel caso di specie, con particolare rigore e secondo lo standard dimostrativo richiesto nella sentenza d'annullamento.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha, in primis, rilevato come la distanza non fosse tale da convalidare, in senso ostativo, la massima d'esperienza alla cui stregua lo iato temporale tra i fatti esprime una frattura nel processo volitivo dell'agente, trattandosi di reati consumati a distanza di quindici mesi; ha, pertanto, reputato il dato sostanzialmente recessivo, in presenza di ulteriori indicatori atti a convalidare - in retrospettiva - la ricostruzione della genetica ideazione unitaria, rimarcando l'unitario interesse speculativo sotteso alla acquisizione di beni senza la corresponsione del prezzo, realizzato con modalità sostanzialmente equivalenti, quali il pagamento con valuta contraffatto o con titoli di credito apocrifi ed inesigibili.

E poiché Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale 4giudicato interno ed il divieto di replicare l'errore censurato, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 03), l'incedere argomentativo dell'ordinanza impugnata si sottrae a censure sia in riferimento al rispetto del vincolo del rinvio, sia sotto il versante del vizio di motivazione qui riproposto: quanto al primo punto, perché il giudice dell'esecuzione si è fatto carico di ponderare il dato cronologico - sottovalutato dal primo giudice ed oggetto del mandato di riesame - reputandolo, tuttavia, non ostativo, trattandosi di una distanza temporale non escludente, ex se, il presupposto volitivo genetico; quanto al secondo, perché la motivazione resa in ordine alla valutazione degli ulteriori indicatori non si rivela irragionevole, nella misura in cui radica - in termini di prognosi postuma - i plurimi reati ad una modalità esecutiva effettivamente omogenea, dimostrativa di una deliberazione unitaria ed originaria, rappresentata con argomentazione non illogica e, dunque, qui non censurabile.

4. Alla luce di quanto rassegnato, il ricorso del pubblico ministero è manifestamente infondato, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., ed è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, nel punto in cui mostra di non condividere la motivazione del provvedimento impugnato, invece non censurabile in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.MIl Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] a Pezzullo [OSCURATO:PERSONA] _ 18 GIU 20267., IL wN,-.E.Luì: JPERTO S b n ein-ionie 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; 14 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata del 5 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]-giudice dell'esecuzione, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, statuito dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n.30272 del 27 maggio 2025, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto la continuazione tra i reati di spendita di monete false, commessi il 28 e il 30 agosto 2016 a [OSCURATO:PERSONA] - di cui alla sentenza n. 1290/2019 emessa il Tribunale di Verona, irrevocabile il 20 giugno 2019 - e la truffa commessa il 18 maggio 2015 a Veronella, di cui alla sentenza n. 2064/2021, deliberata dal Tribunale di Verona e divenuta irrevocabile il 1 ottobre 2022. 2. Avverso l'ordinanza indicata del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]-giudice dell'esecuzione ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, apoditticità e manifesta illogicità della motivazione, ritenendo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si sia uniformato ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento. Rileva il pubblico ministero ricorrente come la Prima sezione di questa Corte abbia annullato la precedente ordinanza per carenza di motivazione, poiché il giudice dell'esecuzione non aveva argomentato adeguatamente la programmazione dei secondi reati come già ideata al momento della pianificazione dei primi, consumati ben un anno prima. Premesso che il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall'esistenza di una rappresentazione unitaria del disegno criminoso da parte dell'agente, che non può identificarsi come una scelta di vita che implica la reiterazione di medesime condotte, deduce il pubblico ministero come, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione sia incorso nuovamente nel medesimo vizio, perché non ha individuato elementi concreti da cui desumere l'identità del disegno criminoso nonostante la distanza temporale dai fatti, affermando «un sufficientemente stabile inserimento in un mercato illegale», relativamente al reperimento di banconote false e titoli di credito di provenienza furtiva, sottoscritti con firma apocrifa, al fine di acquistare beni, in assenza di qualsivoglia ancoraggio agli atti dei procedimenti e alle motivazioni dei titoli esecutivi. 23. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibilmente formulato. 1. Nel solco dei principi tracciati da questa Corte in tema di ricostruzione dell'unitario determinismo che sottende l'istituto della continuazione, la Prima sezione ha rilevato - nella sentenza d'annullamento - come «Al di là della possibilità o meno di ritenere omogenee le violazioni e sovrapponibili le modalità esecutive..., la motivazione del provvedimento impugnato risulta apodittica quanto alla possibilità di ritenere che la programmazione dei reati oggetto della seconda sentenza siano stati, seppure in termini generali, ideati all'atto della programmazione e commissione del primo, avvenuta ben un anno prima», mandando al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. Il mandato d'annullamento è stato, dunque, delimitato dalla necessaria rivalutazione dell'incidenza del fattore cronologico riguardo la valutazione, ora per allora, di un unitario determinismo genetico, di cui i diversi reati possano ritenersi espressione, che giustifichi il temperamento sanzionatorio e che escluda, al contrario, la seriale reiterazione di condotte sorrette, di volta in volta, da estemporanee ed occasionali determinazioni. 2. I tratti identitari della continuazione sono stati compiutamente delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato come «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; V. anche Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01; Sez. U, n. 18891 del 327/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01 e Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). L'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01); in particolare, quanto al fattore cronologico, è stato affermato come il decorso del tempo costituisca elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01; N. 3747 del 2009 Rv. 242537 - 01, N. 34756 del 2012 Rv. 253664 - 01), il che si traduce in un rafforzamento dell'onere di motivazione, nel senso che quanto più ampia sarà la distanza temporale tra i fatti, tanto più dovranno essere esplicitati gli indicatori di una previa ideazione complessiva. 3. Nel caso in esame, lo stesso giudice dell'esecuzione, nel richiamare a pag. 2 dell'ordinanza i principi di diritto affermati nella sentenza rescindente, alla lettera f), riporta «La non eccessiva distanza temporale è un indice che comporta un'auto/imitazione della discrezionalità a favore di una massima di esperienza ragionevole, atta a giustificare una attuazione temporalmente frazionata del fine specifico», in tal guisa mostrando di orientare la valutazione degli ulteriori indicatori, ravvisati nel caso di specie, con particolare rigore e secondo lo standard dimostrativo richiesto nella sentenza d'annullamento. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha, in primis, rilevato come la distanza non fosse tale da convalidare, in senso ostativo, la massima d'esperienza alla cui stregua lo iato temporale tra i fatti esprime una frattura nel processo volitivo dell'agente, trattandosi di reati consumati a distanza di quindici mesi; ha, pertanto, reputato il dato sostanzialmente recessivo, in presenza di ulteriori indicatori atti a convalidare - in retrospettiva - la ricostruzione della genetica ideazione unitaria, rimarcando l'unitario interesse speculativo sotteso alla acquisizione di beni senza la corresponsione del prezzo, realizzato con modalità sostanzialmente equivalenti, quali il pagamento con valuta contraffatto o con titoli di credito apocrifi ed inesigibili. E poiché Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale 4giudicato interno ed il divieto di replicare l'errore censurato, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 03), l'incedere argomentativo dell'ordinanza impugnata si sottrae a censure sia in riferimento al rispetto del vincolo del rinvio, sia sotto il versante del vizio di motivazione qui riproposto: quanto al primo punto, perché il giudice dell'esecuzione si è fatto carico di ponderare il dato cronologico - sottovalutato dal primo giudice ed oggetto del mandato di riesame - reputandolo, tuttavia, non ostativo, trattandosi di una distanza temporale non escludente, ex se, il presupposto volitivo genetico; quanto al secondo, perché la motivazione resa in ordine alla valutazione degli ulteriori indicatori non si rivela irragionevole, nella misura in cui radica - in termini di prognosi postuma - i plurimi reati ad una modalità esecutiva effettivamente omogenea, dimostrativa di una deliberazione unitaria ed originaria, rappresentata con argomentazione non illogica e, dunque, qui non censurabile. 4. Alla luce di quanto rassegnato, il ricorso del pubblico ministero è manifestamente infondato, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., ed è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, nel punto in cui mostra di non condividere la motivazione del provvedimento impugnato, invece non censurabile in questa sede. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.MIl Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] a Pezzullo [OSCURATO:PERSONA] _ 18 GIU 20267., IL wN,-.E.Luì: JPERTO S b n ein-ionie 5
Sentenza Cassazione n. 22553/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris