Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 22 ottobre 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:895
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0691_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 ottobre 2021 –
O e a.
(causa C‑691/20) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Diritto dell’Unione europea – Principi – Articolo 18 TFUE – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Responsabilità solidale, tra le società facenti parte di un gruppo, per i debiti derivanti da un contratto di lavoro stipulato da una di tali società – Esclusione da parte della normativa dello Stato membro interessato delle società che hanno la sede in un altro Stato membro
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto – Ambito di applicazione – Presupposti
(Art. 18 TFUE)
(v. punti 18, 19)
2.
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Disposizioni del Trattato – Attuazione dell’articolo 18 TFUE mediante l’articolo 49 TFUE – Normativa nazionale che esclude la responsabilità solidale di una società che detiene una posizione di controllo su un’altra società ed ha sede in uno Stato membro diverso rispetto a quella, per debiti risultanti da un contratto di lavoro concluso da quest’ultima – Ammissibilità
(Artt. 18 e 49 TFUE)
(v. punti 20, 22-25 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] divieto di discriminazione, istituito dall’articolo 49 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale secondo la quale una società, con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società da essa controllata, non può essere ritenuta responsabile in solido per i debiti di quest’ultima società derivanti da un contratto di lavoro.
(
1
)
GU C 110 del 29.3.2021
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