CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 aprile 1980
Cassazione n. 36968/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/04/1980 avverso l'ordinanza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trieste con ordinanza del 19 - 22 novembre 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], che era stato ristretto in custodia cautelare agli arresti domiciliari per sette giorni, dal 19 ottobre al 26 ottobre 2010 (data in cui la misura era stata sostituita con altra non custodiale), in relazione alle accuse di violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, descritte ai capi nn. 196 e 208 dell'editto, accuse da cui, dopo la condanna alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, oltre multa (sentenze del G.u.p. del Tribunale di Trieste, all'esito dell'abbreviato, dell'Il aprile 2012 e della Corte di appello del 20 febbraio 2013), era stato, infine, prosciolto per prescrizione (sentenza della S.C.: Sez. 6, n. 53344 del 27/10/2017, dep. 23/11/2017). 2. Ricorre per la cassazione del provvedimento, tramite difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1.Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., per avere fatto parte del Collegio della Corte di appello che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione un magistrato che aveva composto il Collegio della Corte territoriale che il 20 febbraio 201:3 ha confermato la condanna inflitta all'imputato in primo grado, così ponendo in essere «una doppia valutazione negativa del medesimo materiale probatorio» (così alla p. 2 del ricorso). L'applicabilità dell'art. 34 cod. proc. pen. nel caso di specie discenderebbe, ad avviso del ricorrente, dall'essere quello il cui esito si contesta «un "grado" dell'intera vicenda processuale» (così alla p. 2 del ricorso). 2.2. Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. ed omissione di pronunzia sulla concedibilità ab origine del beneficio della pena sospesa, con conseguente diritto - si ritiene - del ricorrente alla riparazione ex artt. 314-315 cod. proc. pen. Si rammenta che entrambe le sentenze di merito hanno riconosciuto la sospensione condizionale della pena, «sospensione che la successiva sentenza 32/2014 della Corte costituzionale ha poi, reso prospettiva praticamente quasi automatica nel caso di specie» (così alle pp. 3-4 del ricorso). La Corte di merito - afferma il ricorrente - non «spreca una riga neppure per ipotizzare una causa ostativa originaria alla concedibilità del beneficio (originaria = astrattamente ipotizzabile nell'episodio di causa). Sicuramente l'assenza di precedenti e financo di qualche mera segnalazione di polizia, il numero degli episodi contestati e la scarsa qualità degli elementi indiziari a :)/ disposizione del primo Giudice facevano pesare fin dall'inizio ad una pena irrogabile in concreto entro i due anni di reclusione» (così alla p. 4 del ricorso). 2.3. Mediante il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della «illogicità ed infondatezza della motivazione rispetto ai dati processuali e suo discostamento dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia di "frequentazione di soggetto poco raccomandabile" nonché di intercettazioni "inter alios"(una!) prive di riscontri di fatto» (così alla p. 4 del ricorso). Avendo il giudice della riparazione valorizzato l'essersi il ricorrente accompagnato ad un soggetto malvivente poco raccomandabile, [OSCURATO:PERSONA], che poi lo ha chiamato in correità, si sottolinea .come, al momento dell'operazione da cui è derivato l'arresto, EI Msafti non fosse pregiudicato né fosse stato destinatario di indagini - note - di polizia, che [OSCURATO:PERSONA] era il datore di lavoro del fratello del ricorrente, che era l'unico rivenditore di carne halal nel Friuli a metà degli anni duemila e, quindi, un punto di riferimento per l'intera comunità islamica, e che non è stato dimostrato in cosa consistesse la frequentazione tra Belkorchi ed [OSCURATO:PERSONA] né la sua intensità. Si richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. Quanto, poi, alla fonte di prova a carico del ricorrente, presente sin dalla fase cautelare, essa consisterebbe in una chiamata in correità contenuta in un dialogo intercorso tra altri ed intercettata e che si presta ad interpretazioni equivoche, non essendo nemmeno certo che il "Salah" del quale si dice che "verrà come l'altra volta" sia il ricorrente e non già altra persona. Né è stata rinvenuta droga nel domicilio o nella immediata disponibilità del ricorrente, che non è stato pedinato né è stato destinatario di perquisizioni, sequestri o altri atti investigativi né Belkorchi si è, «poi, presentato al fantomatico appuntamento di cui parlavano al telefono gli altri due coimputati [...] I due interlocutori potevano parlare effettivamente di carne e non di droga» (così alla p. 9 del ricorso). Gli indizi sin dalla fase cautelare sarebbero consistiti soltanto nel contenuto della intercettazione telefonica, rispetto alla quale l'imputato ha fornito - si afferma - una plausibile versione alternativa. 2.4. Con l'ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA] denunzia omessa, illogica ed infondata motivazione rispetto al tema della «intervenuta prescrizione, non dipesa da causa imputabile al ricorrente [... ma] da un ritardo burocratico della Cancelleria [...] per il quale nulla poteva o nulla ha potuto» il ricorrente (così alle pp. 11-12 del ricorso). Evidenzia la difesa che, del resto, la Corte europea dei diritti dell'uomo (ad esempio, nella-decisione del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] vs. Portogallo) ha criticato interpretazioni troppo restrittive dell'art. 5 della Convenzione europea: «l'odierno diniego rischia, allora, di scontrarsi con l'approccio, ben più garantista, della Corte Edu» (così alla p. 12 del ricorso). Si sottolinea, infine, che il ricorrente non ha chiesto la riparazione per il periodo in cui è stato sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma che ha sottolineato la circostanza per porre in luce il disagio patito dallo stesso e le conseguenze dell'ingiusta detenzione. Si domanda, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 7 maggio 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. L'Avvocatura erariale il 14-18 maggio 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso, con ogni conseguente statuizione in tema di spese ed onorari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo, con il quale si lamenta la pretesa incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. di un magistrato della Corte di appello a comporre il Collegio della riparazione, per avere lo stesso composto la Corte di merito che ha confermato la condanna, come condivisibilmente evidenziato dal P.G. nella sua requisitoria, la presente procedura ha natura civile e, pertanto, non possono valere ipotetiche situazioni di incompatibilità derivanti da atti compiuti nel procedimento previste dall'art. 34 cod. proc. pen., richiamandosi al riguardo il risalente principio, al quale occorre dare senz'altro continuità, secondo il quale «Il procedimento di cui all'art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per l'ingiusta detenzione) ha natura civil-processualistica ed è del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine; pertanto non possono applicarsi ad esso, perché inconfigurabili, le situazioni di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento previste dall'art. 34 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di partecipazione al procedimento "de quo" di un magistrato il quale, nel processo penale, avéva fatto parte del collegio che era stato chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di remissione in libertà)» (Sez. 4, n. 113 del 31/01/1994, Corrias, Rv. 196972).3. Quanto al secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla prevedibilità, secondo il ricorrente, della concessione del beneficio della pena sospesa, si osserva come l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., la cui violazione denuncia il ricorrente, non è, in realtà, tra le norme, richiamate dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., che fa riferimento agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. In ogni caso, la prevedibilità circa la futura concessione della pena sospesa è valutazione di pieno merito, discrezionale, scevra da qualsiasi automatismo, e «In tema di ingiusta detenzione, con riferimento all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell'ambito del sub procedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso» (Sez. 4, n. 1862 del 07/01/2016, Scivoli, Rv. 265582; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 44830 del 22/10/2015, Raffaele, Rv. 264896; Sez. 4, n. 24623 del 20/02/2014, Mancuso, Rv. 261563; Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011, Hodan e altro, Rv. 250314; Sez. 4, n. 2509 del 14/10/2009, dep. 2010, Lavelle, Rv. 246296). 4. Quanto poi al terzo motivo, con il quale si sostiene la insussistenza ab origine del quadro indiziario, lo stesso è basato su - inammissibili - censure di merito (circa le modalità e l'intensità o meno della frequentazione del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], il lavoro svolto dallo stesso, il contenuto delle intercettazioni); in ogni caso, risulta tranciante il rilievo di cui al punto che segue. 5. In riferimento all'ultimo motivo, incentrato sul tema della prescrizione, si osserva come, per costante orientamento di legittimità, «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, ma, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado. Conf. Corte cost., 20 giugno 2008 n. 219» (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; in conformità le Sezioni semplici successive, tra cui Sez. 4, n. 15000 del 19/02/2009, Cicione ed altro, Rv. 243210; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015; Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264). Nel caso di specie, la condanna inflitta in primo grado era pari ad un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, mentre la carcerazione preventiva agli arresti domiciliari è durata meno, cioè sette giorni; né il ricorrente, pur potendo farlo, ha rinunziato alla prescrizione. 6. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente, spese che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente, l