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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 08395/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 7033/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti/ric.incidentali– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1327/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi unico erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede, insieme ai fratelli Rosa, Rosario e [OSCURATO:PERSONA] dal padre [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquistato il fondo, di cui qui si discute, da Rosa e [OSCURATO:PERSONA], chiamati in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], chiese che, riconosciuta la di lui titolarità, i convenuti fossero condannati a rilasciare lo stacco di terreno detenuto senza titolo e a risarcire il danno.

I convenuti eccepirono l’esistenza di un diritto d’enfiteusi costituito da [OSCURATO:PERSONA] in favore di Rosa, Rosario e [OSCURATO:PERSONA] e del padre dell’attore [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, accoltane la richiesta, autorizzò la chiamata in causa degli eredi di Rosa, Rosario e [OSCURATO:PERSONA].

I già menzionati convenuti eccepirono l’estinzione per prescrizione del diritto d’enfiteusi per non uso ventennale e l’acquisto per usucapione del fondo.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda riconvenzionale d’usucapione e rigettò quelle attoree e dei chiamati.

3. La Corte d’appello di Palermo, investita dall’impugnazione dell’attore e dei chiamati, integralmente riformata la sentenza del Tribunale, rigettò la domanda d’acquisto per usucapione e quella proposta dalle controparti in primo grado.

4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di tre motivi e gli intimati resistono con controricorso, in seno al quale avanzano ricorso incidentale fondato su un solo motivo.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza d’appello di non avere giudicato inammissibile il gravame a causa della “mutatio libelli” operata dagli appellanti, i quali, solo in secondo grado, avevano richiesto il rilascio del fondo in loro favore pro quota, nel mentre in primo grado il rilascio era stato richiesto a solo vantaggio di [OSCURATO:PERSONA].

6. La doglianza è inammissibile per mancanza d’interesse: poiché la domanda della controparte è stata rigettata non è dato cogliere quale utilità potrebbe la ricorrente trarre dall’eventuale fondatezza della sua prospettazione.

7. Con il secondo motivo la Mazzola denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che non fosse stato dichiarato il difetto di interesse/legittimazione degli appellanti, a cui avrebbe dovuto conseguire l’accoglimento della di lei domanda d’usucapione.

8. Anche questo motivo, difettando d’interesse, è inammissibile.

Per un verso, invero, la domanda di rilascio del Barranco, come detto, è stata rigettata.

Per altro verso, la circostanza che l’unico asserito legittimato, il livellario, non si fosse costituito in giudizio, perciò solo non valeva a reputare fondata la domanda d’usucapione, rigettata dalla Corte di merito per mancanza di prova.

9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1140, 1159 cod. civ., 115, 116 e 253 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la sentenza d’appello non aveva reputato che sin dal 1978 le convenute avevano iniziato a possedere come proprietarie.

10. Trattasi di doglianza che non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

La Corte ritiene essere mancata la prova che dopo un incendio scoppiato nel 1978 nel fondo, che oggi si pretende usucapito, la ricorrente abbia iniziato ininterrottamente ad esercitare il possesso utile all’usucapione, in particolare negando che a tal fine potesse assumere prova concludente il fatto che si fosse provveduto a ripulire anche il fondo confinante, al solo fine di proteggere il proprio; nel mentre le attività di coltivazione non apparivano decisive e, inoltre, dalle prove testimoniali era dato ricavare che solo in epoca infraventennale fossero state poste in essere attività significative dal punto di vista della vantata signoria.

L’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre,ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

Deve soggiungersi che è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio rie same di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

In ordine a specifico profilo evidenziato in ricorso, deve rilevarsi che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 2, n. 6, n. 6123,5/03/2020, Rv. 657277).

In definitiva, in questa sede, inammissibilmente, la ricorrente invoca un riesame della ricostruzione fattuale incensurabilmente resa dal Giudice del merito.

11. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

12. L’unico motivo incidentale, con il quale i controricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello ebbe a qualificare la domanda come di rivendicazione, invece che come petizione di eredità, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile, non attingendo alla ratio decidendi.

La corte locale, invero, dopo aver spiegato i presupposti della petizione ereditaria, affrontando il tema che le era stato posto, esclude che a fronte della contestazione del titolo di proprietà operata dai convenuti, l’azione promossa deve qualificarsi come azione di rivendica .

Il riportato ragionamento, implicante legittima qualificazione della domanda, non risulta precipuamente aggredito con il motivo qui in esame, che si limita a dolersi del risultato.

13. Tenuto conto della reciproca soccombenza le spese possono compensarsi.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso principale e quello incidentale inammissibili e compensa le spese del giudizio di legittimità. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quelli incidentali di un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 7033/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti/ric.incidentali– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1327/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi unico erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede, insieme ai fratelli Rosa, Rosario e [OSCURATO:PERSONA] dal padre [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquistato il fondo, di cui qui si discute, da Rosa e [OSCURATO:PERSONA], chiamati in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], chiese che, riconosciuta la di lui titolarità, i convenuti fossero condannati a rilasciare lo stacco di terreno detenuto senza titolo e a risarcire il danno. I convenuti eccepirono l’esistenza di un diritto d’enfiteusi costituito da [OSCURATO:PERSONA] in favore di Rosa, Rosario e [OSCURATO:PERSONA] e del padre dell’attore [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, accoltane la richiesta, autorizzò la chiamata in causa degli eredi di Rosa, Rosario e [OSCURATO:PERSONA]. I già menzionati convenuti eccepirono l’estinzione per prescrizione del diritto d’enfiteusi per non uso ventennale e l’acquisto per usucapione del fondo. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda riconvenzionale d’usucapione e rigettò quelle attoree e dei chiamati. 3. La Corte d’appello di Palermo, investita dall’impugnazione dell’attore e dei chiamati, integralmente riformata la sentenza del Tribunale, rigettò la domanda d’acquisto per usucapione e quella proposta dalle controparti in primo grado. 4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di tre motivi e gli intimati resistono con controricorso, in seno al quale avanzano ricorso incidentale fondato su un solo motivo. 5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza d’appello di non avere giudicato inammissibile il gravame a causa della “mutatio libelli” operata dagli appellanti, i quali, solo in secondo grado, avevano richiesto il rilascio del fondo in loro favore pro quota, nel mentre in primo grado il rilascio era stato richiesto a solo vantaggio di [OSCURATO:PERSONA]. 6. La doglianza è inammissibile per mancanza d’interesse: poiché la domanda della controparte è stata rigettata non è dato cogliere quale utilità potrebbe la ricorrente trarre dall’eventuale fondatezza della sua prospettazione. 7. Con il secondo motivo la Mazzola denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che non fosse stato dichiarato il difetto di interesse/legittimazione degli appellanti, a cui avrebbe dovuto conseguire l’accoglimento della di lei domanda d’usucapione. 8. Anche questo motivo, difettando d’interesse, è inammissibile. Per un verso, invero, la domanda di rilascio del Barranco, come detto, è stata rigettata. Per altro verso, la circostanza che l’unico asserito legittimato, il livellario, non si fosse costituito in giudizio, perciò solo non valeva a reputare fondata la domanda d’usucapione, rigettata dalla Corte di merito per mancanza di prova. 9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1140, 1159 cod. civ., 115, 116 e 253 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la sentenza d’appello non aveva reputato che sin dal 1978 le convenute avevano iniziato a possedere come proprietarie. 10. Trattasi di doglianza che non supera lo scrutinio d’ammissibilità. La Corte ritiene essere mancata la prova che dopo un incendio scoppiato nel 1978 nel fondo, che oggi si pretende usucapito, la ricorrente abbia iniziato ininterrottamente ad esercitare il possesso utile all’usucapione, in particolare negando che a tal fine potesse assumere prova concludente il fatto che si fosse provveduto a ripulire anche il fondo confinante, al solo fine di proteggere il proprio; nel mentre le attività di coltivazione non apparivano decisive e, inoltre, dalle prove testimoniali era dato ricavare che solo in epoca infraventennale fossero state poste in essere attività significative dal punto di vista della vantata signoria. L’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre,ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). Deve soggiungersi che è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio rie same di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). In ordine a specifico profilo evidenziato in ricorso, deve rilevarsi che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 2, n. 6, n. 6123,5/03/2020, Rv. 657277). In definitiva, in questa sede, inammissibilmente, la ricorrente invoca un riesame della ricostruzione fattuale incensurabilmente resa dal Giudice del merito. 11. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 12. L’unico motivo incidentale, con il quale i controricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello ebbe a qualificare la domanda come di rivendicazione, invece che come petizione di eredità, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile, non attingendo alla ratio decidendi. La corte locale, invero, dopo aver spiegato i presupposti della petizione ereditaria, affrontando il tema che le era stato posto, esclude che a fronte della contestazione del titolo di proprietà operata dai convenuti, l’azione promossa deve qualificarsi come azione di rivendica . Il riportato ragionamento, implicante legittima qualificazione della domanda, non risulta precipuamente aggredito con il motivo qui in esame, che si limita a dolersi del risultato. 13. Tenuto conto della reciproca soccombenza le spese possono compensarsi. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso principale e quello incidentale inammissibili e compensa le spese del giudizio di legittimità. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quelli incidentali di un ulteriore importo a t
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