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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24944/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/7/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere omesso, il 18 novembre 2017, di presentarsi in Commissariato, come prescritto, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 23.

2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero dei suo difensore di fiducia, formulando due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione della penale responsabilità.

Quest'ultima sì basava sulla sola relazione dell'Assistente della Polizia di [OSCURATO:PERSONA], di turno quel giorno, in Commissariato, solo a partire dalle ore

19. L'omessa presentazione dell'imputato, da Cortese attestata, andrebbe dunque riferita al relativo turno di servizio.

Non vi sarebbero elementi sufficienti per ritenere che l'obbligato non avesse adempiuto in orario antecedente le

19. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., argomentato sulla base di parametri diversi da quelli (la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento) normativamente stabiliti.

3. Il giudizio dì cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Esso reitera censure già disattese dalla Corte territoriale mediante logiche e convincenti argomentazioni, essendo del tutto ragionevole ritenere che l'attestazione dì servizio dell'[OSCURATO:PERSONA] sia stata redatta, una volta scaduto il termine, dietro consultazione del registro di presenza dell'intera giornata nella quale l'obbligo di presentazione avrebbe dovuto essere adempiuto.

Né il ricorrente ha mai precisato, in modo anche da consentire al giudice di merito eventuali approfondimenti ìstruttori, in quale antecedente orario, non certificato, egli sarebbe comparso dinanzi all'Autorità di pubblica sicurezza.2.

Il secondo motivo è invece fondato.

La Corte territoriale ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiamando, in termini peraltro meramente enunciativi, la personalità dell'imputato, i precedenti penali e la permanente pericolosità sociale.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha precisato che la citata disposizione correla l'esiguità del disvalore del fatto ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555-01), includenti la personalità del reo e i precedenti penali.

Questi ultimi possono rilevare quali indici di abitualità ostativa, solo se plurimi e riguardanti reati della stessa indole (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01), ma nessuna precisazione è stata operata al riguardo.

Sussiste così il vizio denunciato nel motivo in scrutinio.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Il ricorso deve essere nel resto rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/7/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere omesso, il 18 novembre 2017, di presentarsi in Commissariato, come prescritto, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 23. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero dei suo difensore di fiducia, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione della penale responsabilità. Quest'ultima sì basava sulla sola relazione dell'Assistente della Polizia di [OSCURATO:PERSONA], di turno quel giorno, in Commissariato, solo a partire dalle ore 19. L'omessa presentazione dell'imputato, da Cortese attestata, andrebbe dunque riferita al relativo turno di servizio. Non vi sarebbero elementi sufficienti per ritenere che l'obbligato non avesse adempiuto in orario antecedente le 19. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., argomentato sulla base di parametri diversi da quelli (la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento) normativamente stabiliti. 3. Il giudizio dì cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Esso reitera censure già disattese dalla Corte territoriale mediante logiche e convincenti argomentazioni, essendo del tutto ragionevole ritenere che l'attestazione dì servizio dell'[OSCURATO:PERSONA] sia stata redatta, una volta scaduto il termine, dietro consultazione del registro di presenza dell'intera giornata nella quale l'obbligo di presentazione avrebbe dovuto essere adempiuto. Né il ricorrente ha mai precisato, in modo anche da consentire al giudice di merito eventuali approfondimenti ìstruttori, in quale antecedente orario, non certificato, egli sarebbe comparso dinanzi all'Autorità di pubblica sicurezza.2. Il secondo motivo è invece fondato. La Corte territoriale ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiamando, in termini peraltro meramente enunciativi, la personalità dell'imputato, i precedenti penali e la permanente pericolosità sociale. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha precisato che la citata disposizione correla l'esiguità del disvalore del fatto ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555-01), includenti la personalità del reo e i precedenti penali. Questi ultimi possono rilevare quali indici di abitualità ostativa, solo se plurimi e riguardanti reati della stessa indole (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01), ma nessuna precisazione è stata operata al riguardo. Sussiste così il vizio denunciato nel motivo in scrutinio. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Il ricorso deve essere nel resto rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta
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