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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 42986/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in qualità di parti civili, ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/01/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto, lamentando l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili, che non erano state oggetto di appello.

1.1. Ha depositato memoria il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Alla sentenza di assoluzione consegue, infatti, la revoca delle statuizioni civili, essendo la condanna al risarcimento dei danni connessa all'affermazione di responsabilità penale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Il esid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in qualità di parti civili, ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/01/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto, lamentando l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili, che non erano state oggetto di appello. 1.1. Ha depositato memoria il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Alla sentenza di assoluzione consegue, infatti, la revoca delle statuizioni civili, essendo la condanna al risarcimento dei danni connessa all'affermazione di responsabilità penale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Il esid
Sentenza Cassazione n. 42986/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris