CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43126/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r •nn [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582-585 cod. pen., riducendo però la pena a quella di mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un motivo sulla entità della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza è generica, poiché non indica quali concreti e specifici elementi, trascurati dalla Corte di appello, avrebbero dovuto condurre a una ulteriore riduzione della pena inflitta. 6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere