CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023
Cassazione n. 00326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che SABBATINELLI Moreno - imputato del reato di illecita detenzione di due panetti di hashish, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 21/02/2023 dalla Corte d'Appello di Ancona (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale della stessa città) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con specifico riferimento alla ritenuta destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi; rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P