Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39765/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 3) delle imputazioni, confermando la condanna per il reato, commesso in concorso, di cui all'art. 1

I. 2 ottobre 1967, n. 895, specificamente per avere fabbricato, in assenza di licenza dell'Autorità, alcune bottiglie incendiarie, note come bottiglie "molotov", a cui dettero fuoco al fine di farle esplodere, fatto commesso in Cairate il 22 dicembre 2015 nei pressi di un capannone industriale in disuso.

E ha per l'effetto rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed auro 5000,00 di multa.

2. La Corte di appello ha dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria nei giorni 22 e 23 dicembre 2015, per la mancata osservanza delle garanzie della difesa.

È così venuta meno la prova della loro colpevolezza in ordine all'omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], che era a loro legato da una relazione di amicizia e che il giorno del fatto si trovava insieme agli imputati che si erano recati presso il capannone in disuso, dopo aver acquistato una tanica di benzina, e lì avevano riempito alcune bottiglie di vetro con la benzina allo scopo di utilizzarle come molotov, lanciandole, a scopo di divertimento, contro un muro per farle esplodere.

Ha dunque attestato che, secondo quanto risulta dall'annotazione di polizia giudiziaria del 23 dicembre 2015 - non contestato dalle difese in primo grado -, i due imputati e la vittima si erano portati al secondo piano del capannone proprio per fare quanto prima indicato.

Ha infine confermato la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 1

I. n. 895 del 1967, dal momento che i carabinieri del R.I.S. di Parma hanno concluso i loro accertamenti dando atto che, in ragione della tipologia dei reperti, è plausibile ritenere che fossero parti di ordigni incendiari realizzati artigianalmente, noti come bottiglie molotov.

Tali oggetti sono ordigni micidiali, con spiccata capacità offensiva, potendo cagionare un incendio e provocare una deflagrazione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancato esame degli atti di appello, rigettati con formule assertive e senza prendere in considerazione le doglianze e i rilievi in essi formulati in ordine alla sentenza di primo grado, in particolare con riferimento alla ritenuta micidialità del prodotto fabbricato.

La Corte di appello ha risposto in maniera del tutto inadeguata, citando una vecchia massima giurisprudenziale secondo cui una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di stoppino è arma da guerra per il potenziale offensivo che assume; ma non si è curata di indagare, con la necessaria adeguatezza, il profilo della concreta capacità incendiaria e della pericolosità dei reperti.

E non ha quindi tenuto conto delle conclusioni del consulente della difesa, per il quale le bottiglie rinvenute non possono essere classificate come incendiarie né micidiali.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

La norma incriminatrice di cui si è fatta applicazione non ha riguardo alla fabbricazione rudimentale di ordigni, oggettivamente incapaci di assimilare la loro portata offensiva a quelli fabbricati ed utilizzati dai terroristi.

In linea con la ratio legis la giurisprudenza ha ritenuto che l'elemento discriminante tra l'arma da guerra e un qualsiasi diverso tipo di ordigno vada necessariamente ricercato attraverso ulteriori indici idonei a provarne la reale micidialità.

Da qui l'inaccettabilità di automatismi per catalogare un dispositivo quale arma da guerra, spettando alla valutazione del giudice, sulla base di elementi concreti, la specifica qualificazione.

Nel caso in esame non vi sono elementi, e la Corte di appello non li ha infatti individuati, per affermare che gli ordigni rudimentalmente fabbricati fossero caratterizzati da micidialità.

3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per la omessa riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. o in quella di cui ai all'art. 679 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 674 cod. pen.

Nel caso in esame si è di fronte a condotte aventi ad oggetto non esplosivi ma materie esplodenti, prive di potenza micidiale.

3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per il diniego dell'attenuante della lieve entità, di cui all'art. 5

I. n. 895 del 1967, che, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità è applicabile anche in riferimento alle bottiglie incendiarie.

3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge relativamente alle dichiarazioni rese dagli imputati in fase di indagine.

La Corte di appello ha correttamente riconosciuto e decretato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati nelle giornate del 22 e del 23 dicembre 2015, sulla base delle quali era stata pronunciata la condanna in primo grado.

E però ha finito per utilizzare quelle stesse dichiarazioni per provare come si svolsero i fatti in quella giornata del dicembre 2015.Considerato in diritto

1. I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Prima di illustrare le ragioni dell'annullamento della sentenza impugnata va rilevata l'infondatezza del motivo di ricorso con cui si lamenta l'utilizzazione, a fini di ricostruzione della vicenda, delle dichiarazioni degli imputati, rese nei giorni 22 e 23 dicembre 2015, che pure sono state dalla stessa Corte di appello dichiarate inutilizzabili.

Si osserva infatti che, come si ricava dalla lettura della motivazione, la vicenda è stata delineata sulla base di quanto riportato nell'annotazione del Comando della polizia locale di Cairate del 23 dicembre 2015 (fl. 5), sicché non può dirsi che quella dichiarazione di inutilizzabilità abbia reso impossibile una pronuncia di merito in ordine al residuo addebito per il quale è, appunto, intervenuta l'affermazione di responsabilità.

3. Con i motivi di appello le difese avevano posto, con ricchezza di argomenti critici, il tema della micidialità degli ordigni e quindi della riconducibilità degli stessi al tipo contestato, ossia alla categoria delle bottiglie molotov.

La sentenza sul punto ha risposto con scarna e lacunosa motivazione.

Si è limitata ad un assai sintetico richiamo alle conclusioni tratte nella consulenza dei carabinieri del R.I.S. di Parma senza curarsi di confutare i rilievi di impugnazione per mezzo degli accertamenti e delle valutazioni tecniche in atti.

Non ha dato pertanto risposta alle questioni che erano state sottoposte al suo esame, rinviando a giudizi di consulenza né spiegati né confrontati con le ragioni contrarie esposte dalla difesa, e quindi acriticamente recepiti.

3.1. Non è dubbio che, per giurisprudenza costante, le bottiglie molotov siano parificate alle armi da guerra, in ragione della micidialità conseguente al liquido infiammabile di cui sono riempite e alla presenza dello stoppino che, al momento dell'impatto, dà fuoco e incendia l'ordigno con notevole capacità di propagazione delle fiamme - Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254451; Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Rv. 243376; Sez. 1, n. 17218 del 22/02/2001, Rv. 218763; Sez. 1, n. 6534 del 05/04/1991, Rv. 187633; Sez. 1, n. 1311 del 16/10/1990, Rv. 186716.

Il tema posto con i motivi di appello era però altro, se possano ora considerarsi vere e proprie bottiglie molotov i manufatti rudimentalmente realizzati dagli imputati, e sul punto, come già osservato, la Corte di appello non ha sufficientemente risposto.4.

La Corte di appello ha poi omesso del tutto la risposta alla richiesta difensiva di applicazione dell'attenuante della lieve entità.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 ben può essere applicata ai reati di detenzione e porto di armi da guerra.

Era dunque obbligo per la Corte di appello affrontare il tema e spiegare le ragioni della scelta compiuta.

5. Le carenze appena illustrate impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 3) delle imputazioni, confermando la condanna per il reato, commesso in concorso, di cui all'art. 1 I. 2 ottobre 1967, n. 895, specificamente per avere fabbricato, in assenza di licenza dell'Autorità, alcune bottiglie incendiarie, note come bottiglie "molotov", a cui dettero fuoco al fine di farle esplodere, fatto commesso in Cairate il 22 dicembre 2015 nei pressi di un capannone industriale in disuso. E ha per l'effetto rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed auro 5000,00 di multa. 2. La Corte di appello ha dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria nei giorni 22 e 23 dicembre 2015, per la mancata osservanza delle garanzie della difesa. È così venuta meno la prova della loro colpevolezza in ordine all'omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], che era a loro legato da una relazione di amicizia e che il giorno del fatto si trovava insieme agli imputati che si erano recati presso il capannone in disuso, dopo aver acquistato una tanica di benzina, e lì avevano riempito alcune bottiglie di vetro con la benzina allo scopo di utilizzarle come molotov, lanciandole, a scopo di divertimento, contro un muro per farle esplodere. Ha dunque attestato che, secondo quanto risulta dall'annotazione di polizia giudiziaria del 23 dicembre 2015 - non contestato dalle difese in primo grado -, i due imputati e la vittima si erano portati al secondo piano del capannone proprio per fare quanto prima indicato. Ha infine confermato la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 1 I. n. 895 del 1967, dal momento che i carabinieri del R.I.S. di Parma hanno concluso i loro accertamenti dando atto che, in ragione della tipologia dei reperti, è plausibile ritenere che fossero parti di ordigni incendiari realizzati artigianalmente, noti come bottiglie molotov. Tali oggetti sono ordigni micidiali, con spiccata capacità offensiva, potendo cagionare un incendio e provocare una deflagrazione. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancato esame degli atti di appello, rigettati con formule assertive e senza prendere in considerazione le doglianze e i rilievi in essi formulati in ordine alla sentenza di primo grado, in particolare con riferimento alla ritenuta micidialità del prodotto fabbricato. La Corte di appello ha risposto in maniera del tutto inadeguata, citando una vecchia massima giurisprudenziale secondo cui una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di stoppino è arma da guerra per il potenziale offensivo che assume; ma non si è curata di indagare, con la necessaria adeguatezza, il profilo della concreta capacità incendiaria e della pericolosità dei reperti. E non ha quindi tenuto conto delle conclusioni del consulente della difesa, per il quale le bottiglie rinvenute non possono essere classificate come incendiarie né micidiali. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La norma incriminatrice di cui si è fatta applicazione non ha riguardo alla fabbricazione rudimentale di ordigni, oggettivamente incapaci di assimilare la loro portata offensiva a quelli fabbricati ed utilizzati dai terroristi. In linea con la ratio legis la giurisprudenza ha ritenuto che l'elemento discriminante tra l'arma da guerra e un qualsiasi diverso tipo di ordigno vada necessariamente ricercato attraverso ulteriori indici idonei a provarne la reale micidialità. Da qui l'inaccettabilità di automatismi per catalogare un dispositivo quale arma da guerra, spettando alla valutazione del giudice, sulla base di elementi concreti, la specifica qualificazione. Nel caso in esame non vi sono elementi, e la Corte di appello non li ha infatti individuati, per affermare che gli ordigni rudimentalmente fabbricati fossero caratterizzati da micidialità. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per la omessa riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. o in quella di cui ai all'art. 679 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 674 cod. pen. Nel caso in esame si è di fronte a condotte aventi ad oggetto non esplosivi ma materie esplodenti, prive di potenza micidiale. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per il diniego dell'attenuante della lieve entità, di cui all'art. 5 I. n. 895 del 1967, che, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità è applicabile anche in riferimento alle bottiglie incendiarie. 3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge relativamente alle dichiarazioni rese dagli imputati in fase di indagine. La Corte di appello ha correttamente riconosciuto e decretato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati nelle giornate del 22 e del 23 dicembre 2015, sulla base delle quali era stata pronunciata la condanna in primo grado. E però ha finito per utilizzare quelle stesse dichiarazioni per provare come si svolsero i fatti in quella giornata del dicembre 2015.Considerato in diritto 1. I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Prima di illustrare le ragioni dell'annullamento della sentenza impugnata va rilevata l'infondatezza del motivo di ricorso con cui si lamenta l'utilizzazione, a fini di ricostruzione della vicenda, delle dichiarazioni degli imputati, rese nei giorni 22 e 23 dicembre 2015, che pure sono state dalla stessa Corte di appello dichiarate inutilizzabili. Si osserva infatti che, come si ricava dalla lettura della motivazione, la vicenda è stata delineata sulla base di quanto riportato nell'annotazione del Comando della polizia locale di Cairate del 23 dicembre 2015 (fl. 5), sicché non può dirsi che quella dichiarazione di inutilizzabilità abbia reso impossibile una pronuncia di merito in ordine al residuo addebito per il quale è, appunto, intervenuta l'affermazione di responsabilità. 3. Con i motivi di appello le difese avevano posto, con ricchezza di argomenti critici, il tema della micidialità degli ordigni e quindi della riconducibilità degli stessi al tipo contestato, ossia alla categoria delle bottiglie molotov. La sentenza sul punto ha risposto con scarna e lacunosa motivazione. Si è limitata ad un assai sintetico richiamo alle conclusioni tratte nella consulenza dei carabinieri del R.I.S. di Parma senza curarsi di confutare i rilievi di impugnazione per mezzo degli accertamenti e delle valutazioni tecniche in atti. Non ha dato pertanto risposta alle questioni che erano state sottoposte al suo esame, rinviando a giudizi di consulenza né spiegati né confrontati con le ragioni contrarie esposte dalla difesa, e quindi acriticamente recepiti. 3.1. Non è dubbio che, per giurisprudenza costante, le bottiglie molotov siano parificate alle armi da guerra, in ragione della micidialità conseguente al liquido infiammabile di cui sono riempite e alla presenza dello stoppino che, al momento dell'impatto, dà fuoco e incendia l'ordigno con notevole capacità di propagazione delle fiamme - Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254451; Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Rv. 243376; Sez. 1, n. 17218 del 22/02/2001, Rv. 218763; Sez. 1, n. 6534 del 05/04/1991, Rv. 187633; Sez. 1, n. 1311 del 16/10/1990, Rv. 186716. Il tema posto con i motivi di appello era però altro, se possano ora considerarsi vere e proprie bottiglie molotov i manufatti rudimentalmente realizzati dagli imputati, e sul punto, come già osservato, la Corte di appello non ha sufficientemente risposto.4. La Corte di appello ha poi omesso del tutto la risposta alla richiesta difensiva di applicazione dell'attenuante della lieve entità. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 ben può essere applicata ai reati di detenzione e porto di armi da guerra. Era dunque obbligo per la Corte di appello affrontare il tema e spiegare le ragioni della scelta compiuta. 5. Le carenze appena illustrate impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz
Sentenza Cassazione n. 39765/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris