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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 05726/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1692/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3541/2017 depositata il 07/07/2017 R.G.N. 3933/2013; udita la reazione svolid nello ~ièra eli consiglio del 21/12/2022 dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.1692/2018 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato l'opposizione proposta dalla società "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI) per la somma di Euro 16.999,00 a titolo di contributi e sanzioni dovute sulla posizione dell'addetto stampa della società per il periodo 2008 - 2010; il primo giudice aveva accolto l'opposizione, ritenendo dirimente la circostanza che la società, erroneamente qualificando il proprio dipendente come impiegato di concetto ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore del commercio, aveva versato i relativi contributi all'INPS in buona fede, e che quindi, quanto alle sanzioni, la fattispecie fosse regolata dall'art. 116, comma 20,

I. 388 del 2000, che prevede la trasferibilità diretta all'ente competente, senza applicazione delle sanzioni, dei contributi versati al creditore apparente; la Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ha stabilito che la società era tenuta a corrispondere all'INPGI le sanzioni civili per l'omessa contribuzione, escludendo l'applicazione del comma 20 sopra richiamato; per l'effetto ha evidenziato come, in base all'autonomia che l'ordinamento ha assegnato a tale ente previdenziale speciale, in materia di regime sanzionatorio e condoni per inadempienze contributive, due delibere (n. 89 del 2001 e n. 23 del 2006) riferite al periodo di causa avevano espressamente escluso il meccanismo della trasferibilità, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 116 della

I. n. 388 del 2000; la cassazione della sentenza è domandata dalla "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." sulla base di due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta "Nullità della sentenza per omesso ed errato esame della documentazione in atti, laddove vi è stata un'errata valutazione del verbale di accertamento n. 17/2010, notificato in data 11 marzo 2010.

Violazione e falsa applicazione della Convenzione INPS-INPGI del 7 ottobre 2009 e della Circolare INPGI n.11 del 17 dicembre 2009, nonché degli artt.1362 e ss. c.c., laddove ha escluso l'applicabilità nel caso di specie della medesima Convenzione e Circolare"; deduce che il verbale di accertamento le sarebbe stato notificato dopo la sottoscrizione della Convenzione tra INPGI e INPS e che la visita dei funzionari si sarebbe conclusa nel 2010, dopo la sigla dell'accordo, e che, pertanto, nell'ispezione avrebbe dovuto tenersi conto di quanto disposto in quella convenzione; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 20, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché degli artt.1189, 2697 e 2727 e ss. c.c., oltreché della stessa Convenzione INPS-INPGI del 7 ottobre 2009 e della Circolare INPGI n.11 del 17 dicembre 2009, laddove ha ritenuto che non fosse stata fornita prova della buona fede della Società ricorrente"; il giudice d'appello non avrebbe valutato correttamente gli elementi di prova acquisiti in giudizio né avrebbe rilevato la sussistenza della buona fede nel comportamento della società; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, appaiono diretti ad ottenere - inammissibilmente - una rivalutazione dei fatti di causa in sede di legittimità; la Corte d'appello ha, infatti, accertato il difetto di prova della buona fede, asserendo che la società non avrebbe dovuto ignorare l'inquadramento professionale di un proprio dipendente che svolgeva attività giornalistica di addetto stampa come era risultato dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in sede istruttoria; inoltre, i motivi non sono specificamente prospettati; recentemente, le Sezioni Unite (Sez.

Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sull'entità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi; a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito come il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l'orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora (come nel caso in esame) il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all'idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022); applicando tale principio di diritto al caso in esame, si rileva come parte ricorrente non soltanto abbia mancato di trascrivere e di produrre, col ricorso per cassazione, il verbale di accertamento n. 17 del 2010 comprensivo di relata di notifica, ma altresì le Convenzioni e le Circolari INPS sulle cui basi ha inteso costruire il proprio impianto difensivo; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.100,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1692/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3541/2017 depositata il 07/07/2017 R.G.N. 3933/2013; udita la reazione svolid nello ~ièra eli consiglio del 21/12/2022 dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.1692/2018 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato l'opposizione proposta dalla società "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI) per la somma di Euro 16.999,00 a titolo di contributi e sanzioni dovute sulla posizione dell'addetto stampa della società per il periodo 2008 - 2010; il primo giudice aveva accolto l'opposizione, ritenendo dirimente la circostanza che la società, erroneamente qualificando il proprio dipendente come impiegato di concetto ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore del commercio, aveva versato i relativi contributi all'INPS in buona fede, e che quindi, quanto alle sanzioni, la fattispecie fosse regolata dall'art. 116, comma 20, I. 388 del 2000, che prevede la trasferibilità diretta all'ente competente, senza applicazione delle sanzioni, dei contributi versati al creditore apparente; la Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ha stabilito che la società era tenuta a corrispondere all'INPGI le sanzioni civili per l'omessa contribuzione, escludendo l'applicazione del comma 20 sopra richiamato; per l'effetto ha evidenziato come, in base all'autonomia che l'ordinamento ha assegnato a tale ente previdenziale speciale, in materia di regime sanzionatorio e condoni per inadempienze contributive, due delibere (n. 89 del 2001 e n. 23 del 2006) riferite al periodo di causa avevano espressamente escluso il meccanismo della trasferibilità, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 116 della I. n. 388 del 2000; la cassazione della sentenza è domandata dalla "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." sulla base di due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta "Nullità della sentenza per omesso ed errato esame della documentazione in atti, laddove vi è stata un'errata valutazione del verbale di accertamento n. 17/2010, notificato in data 11 marzo 2010. Violazione e falsa applicazione della Convenzione INPS-INPGI del 7 ottobre 2009 e della Circolare INPGI n.11 del 17 dicembre 2009, nonché degli artt.1362 e ss. c.c., laddove ha escluso l'applicabilità nel caso di specie della medesima Convenzione e Circolare"; deduce che il verbale di accertamento le sarebbe stato notificato dopo la sottoscrizione della Convenzione tra INPGI e INPS e che la visita dei funzionari si sarebbe conclusa nel 2010, dopo la sigla dell'accordo, e che, pertanto, nell'ispezione avrebbe dovuto tenersi conto di quanto disposto in quella convenzione; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 20, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché degli artt.1189, 2697 e 2727 e ss. c.c., oltreché della stessa Convenzione INPS-INPGI del 7 ottobre 2009 e della Circolare INPGI n.11 del 17 dicembre 2009, laddove ha ritenuto che non fosse stata fornita prova della buona fede della Società ricorrente"; il giudice d'appello non avrebbe valutato correttamente gli elementi di prova acquisiti in giudizio né avrebbe rilevato la sussistenza della buona fede nel comportamento della società; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, appaiono diretti ad ottenere - inammissibilmente - una rivalutazione dei fatti di causa in sede di legittimità; la Corte d'appello ha, infatti, accertato il difetto di prova della buona fede, asserendo che la società non avrebbe dovuto ignorare l'inquadramento professionale di un proprio dipendente che svolgeva attività giornalistica di addetto stampa come era risultato dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in sede istruttoria; inoltre, i motivi non sono specificamente prospettati; recentemente, le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sull'entità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi; a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito come il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l'orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora (come nel caso in esame) il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all'idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022); applicando tale principio di diritto al caso in esame, si rileva come parte ricorrente non soltanto abbia mancato di trascrivere e di produrre, col ricorso per cassazione, il verbale di accertamento n. 17 del 2010 comprensivo di relata di notifica, ma altresì le Convenzioni e le Circolari INPS sulle cui basi ha inteso costruire il proprio impianto difensivo; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.100,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no
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