CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23152/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e CAVALIERE Michele hanno proposto personalmente separati ricorsi avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Bari esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5, cod. pen., ha tuttavia confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trani aveva condannato i predetti furto pluriaggravata (in Barletta il 13/10/2015), con la recidiva qualificata per entrambi. ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stati proposti da soggetti non legittimati, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; rilevato che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La P id nter [OSCURATO:PERSONA]