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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22077/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di L'Aquila.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza datata 24 settembre 2025, respingeva l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] dello stesso Tribunale, in data 18 giugno 2025, aveva respinto a sua volta la remissione del debito di euro 41.248,00 per spese di giustizia e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

2. La reiezione dell'istanza si fondava sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto una condotta regolare durante il periodo di detenzione, considerati i numerosi illeciti disciplinari gravanti sul richiedente, alcuni di particolare gravità, che avevano anche comportato l'esclusione dalle attività ricreative sportive, l'isolamento durante la permanenza all'aria e l'esclusione dalle attività in comune, oltra alla mancata concessione della liberaziorlú anticipata per quattro mesi.

13. Avverso il provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato reclamo, il quale veniva riqualificato nel ricorso per cassazione.

3.1. Il difensore lamenta la violazione dell'art. 6, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in combinato disposto con l'art. 30-ter, comma 8, ord. pen., considerato che l'ordinanza impugnata ha fondato le sue valutazioni esclusivamente su annotazioni e sanzioni disciplinari risalenti nel tempo, senza attualizzare il giudizio di regolare condotta del detenuto.

La difesa rappresenta che la decisione impugnata ha omesso di effettuare una analisi individualizzata della condotta del detenuto, non avendo eseguito la necessaria istruttoria per accertare le condizioni economiche e la personalità complessiva del richiedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. L'art. 6, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per quanto qui rileva, ai primi due commi, stabilisce: «1.

Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.

2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Il requisito della "regolare condotta" è precisato dall'art. 30-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.): «8.

La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

Il ricorrente contesta che nell'ordinanza impugnata sia stato attribuito rilievo esclusivo agli illeciti disciplinari del condannato, tutti risalenti nel tempo, senza aver attualizzato la condotta e aver offerto un giudizio che avesse ad oggetto il comportamento complessivamente tenuto da [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione.

Ebbene, in tema di remissione del debito non è necessaria, ai fini della concessione del beneficio, la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria (Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Formisano, Rv. 265721 - 01).

È stato precisato, a tal proposito, che la valutazione positiva della condotta regolare tenuta durante la detenzione inframuraria può essere esclusa anche a 2seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, ma previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato (Sez. 1, n. 28257 del 26/3/2021, Lucariello, Rv. 281753 - 01).

Tanto premesso, tenuto conto che alcuni dei numerosi illeciti disciplinari nei quali è incorso [OSCURATO:PERSONA] sono risultati essere di particolare gravità, tanto da imporre le sopra descritte sanzioni, deve ritenersi che, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza abbia adeguatamente esaminato la complessiva condotta inframuraria, caratterizzata anche dalla commissione di illeciti risalenti nel tempo.

A tale ultimo proposito, come anticipato, il difensore lamenta che nel provvedimento impugnato le valutazioni del Tribunale si sono basate su condotte poste in essere tempo addietro e tale analisi non è stata attualizzata attraverso la necessaria istruttoria.

Deve ritenersi, tuttavia, che tale doglianza sia ancorata ad una interpretazione delle disposizioni sopra riportate che non trova riscontro nella lettera e nella ratio delle norme, che è costituita dalla volontà di premiare i soggetti che hanno avuto una condotta carceraria costantemente improntata a senso di responsabilità nel corso di tutto il periodo in considerazione e non anche, per scelte eventualmente strumentali, nel breve periodo.

Come visto, il requisito della regolare condotta previsto dal citato art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 viene precisato dal comma 8 dell'art. 30 -ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, laddove prevede che "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali".

Proprio il riferimento al concetto di costanza deve far ritenere che la valutazione del magistrato di sorveglianza non possa e non debba essere ancorata all'ultimo periodo di detenzione, ma al complessivo e costante atteggiamento posto in essere dal detenuto "durante la detenzione", espressione, quest'ultima, che con evidenza fa riferimento all'intero percorso di carcerazione.

Solo in tal modo, del resto, può interpretarsi il requisito della "regolare condotta", che fa riferimento ai e comportamenti tenuti durante tutto il corso della detenzione, senza ancorare tale giudizio al percorso di progressiva risocializzazione e/o rieducazione del condannato che, invece, avrebbe potuto giustificare una valorizzazione dell'ultimo periodo di detenzione.3 QAlla luce dell'insieme di tali considerazioni, del tutto condivisibili si rivelano le valutazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza, che ha valorizzato il comportamento complessivamente tenuto dal detenuto e, in particolare, le sanzioni disciplinari riportate.

Queste ultime, del resto, risultano essere di particolare gravità, tanto da aver comportato anche periodi di isolamento e la esclusione dalle attività sportive e ricreative, e sono state commesse da [OSCURATO:PERSONA] nell'arco di sette anni di detenzione, circostanza che certamente è incompatibile con i concetti di "regolare condotta" e "costante senso di responsabilità e correttezza", sopra descritti.

Si impone, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'Aquila. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza datata 24 settembre 2025, respingeva l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] dello stesso Tribunale, in data 18 giugno 2025, aveva respinto a sua volta la remissione del debito di euro 41.248,00 per spese di giustizia e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. 2. La reiezione dell'istanza si fondava sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto una condotta regolare durante il periodo di detenzione, considerati i numerosi illeciti disciplinari gravanti sul richiedente, alcuni di particolare gravità, che avevano anche comportato l'esclusione dalle attività ricreative sportive, l'isolamento durante la permanenza all'aria e l'esclusione dalle attività in comune, oltra alla mancata concessione della liberaziorlú anticipata per quattro mesi. 13. Avverso il provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato reclamo, il quale veniva riqualificato nel ricorso per cassazione. 3.1. Il difensore lamenta la violazione dell'art. 6, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in combinato disposto con l'art. 30-ter, comma 8, ord. pen., considerato che l'ordinanza impugnata ha fondato le sue valutazioni esclusivamente su annotazioni e sanzioni disciplinari risalenti nel tempo, senza attualizzare il giudizio di regolare condotta del detenuto. La difesa rappresenta che la decisione impugnata ha omesso di effettuare una analisi individualizzata della condotta del detenuto, non avendo eseguito la necessaria istruttoria per accertare le condizioni economiche e la personalità complessiva del richiedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. L'art. 6, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per quanto qui rileva, ai primi due commi, stabilisce: «1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà. 2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354». Il requisito della "regolare condotta" è precisato dall'art. 30-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.): «8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». Il ricorrente contesta che nell'ordinanza impugnata sia stato attribuito rilievo esclusivo agli illeciti disciplinari del condannato, tutti risalenti nel tempo, senza aver attualizzato la condotta e aver offerto un giudizio che avesse ad oggetto il comportamento complessivamente tenuto da [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione. Ebbene, in tema di remissione del debito non è necessaria, ai fini della concessione del beneficio, la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria (Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Formisano, Rv. 265721 - 01). È stato precisato, a tal proposito, che la valutazione positiva della condotta regolare tenuta durante la detenzione inframuraria può essere esclusa anche a 2seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, ma previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato (Sez. 1, n. 28257 del 26/3/2021, Lucariello, Rv. 281753 - 01). Tanto premesso, tenuto conto che alcuni dei numerosi illeciti disciplinari nei quali è incorso [OSCURATO:PERSONA] sono risultati essere di particolare gravità, tanto da imporre le sopra descritte sanzioni, deve ritenersi che, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza abbia adeguatamente esaminato la complessiva condotta inframuraria, caratterizzata anche dalla commissione di illeciti risalenti nel tempo. A tale ultimo proposito, come anticipato, il difensore lamenta che nel provvedimento impugnato le valutazioni del Tribunale si sono basate su condotte poste in essere tempo addietro e tale analisi non è stata attualizzata attraverso la necessaria istruttoria. Deve ritenersi, tuttavia, che tale doglianza sia ancorata ad una interpretazione delle disposizioni sopra riportate che non trova riscontro nella lettera e nella ratio delle norme, che è costituita dalla volontà di premiare i soggetti che hanno avuto una condotta carceraria costantemente improntata a senso di responsabilità nel corso di tutto il periodo in considerazione e non anche, per scelte eventualmente strumentali, nel breve periodo. Come visto, il requisito della regolare condotta previsto dal citato art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 viene precisato dal comma 8 dell'art. 30 -ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, laddove prevede che "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". Proprio il riferimento al concetto di costanza deve far ritenere che la valutazione del magistrato di sorveglianza non possa e non debba essere ancorata all'ultimo periodo di detenzione, ma al complessivo e costante atteggiamento posto in essere dal detenuto "durante la detenzione", espressione, quest'ultima, che con evidenza fa riferimento all'intero percorso di carcerazione. Solo in tal modo, del resto, può interpretarsi il requisito della "regolare condotta", che fa riferimento ai e comportamenti tenuti durante tutto il corso della detenzione, senza ancorare tale giudizio al percorso di progressiva risocializzazione e/o rieducazione del condannato che, invece, avrebbe potuto giustificare una valorizzazione dell'ultimo periodo di detenzione.3 QAlla luce dell'insieme di tali considerazioni, del tutto condivisibili si rivelano le valutazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza, che ha valorizzato il comportamento complessivamente tenuto dal detenuto e, in particolare, le sanzioni disciplinari riportate. Queste ultime, del resto, risultano essere di particolare gravità, tanto da aver comportato anche periodi di isolamento e la esclusione dalle attività sportive e ricreative, e sono state commesse da [OSCURATO:PERSONA] nell'arco di sette anni di detenzione, circostanza che certamente è incompatibile con i concetti di "regolare condotta" e "costante senso di responsabilità e correttezza", sopra descritti. Si impone, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri P.Q.M
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