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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32167/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale, che, in particolare, dà compiutamente conto della intenzionalità delle condotte del ricorrente che ha egli stesso ammesso di avere spintonato e inferto un pugno allo scopo di liberare il figlio dai militari operanti; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale, che, in particolare, dà compiutamente conto della intenzionalità delle condotte del ricorrente che ha egli stesso ammesso di avere spintonato e inferto un pugno allo scopo di liberare il figlio dai militari operanti; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris