CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 23258/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er l’AGRICOLTURA società consortile per azioni in liquidazione – c.f. 0 7174671003 – in persona del l iquidatore e l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 95, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento della “SOFITER – [OSCURATO:PERSONA] ” s. p . a . in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so in virtù di procura speciale a marg in e del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Giu seppe Mazzini , n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei6/9.2.2018 del Tribunale di Torino , udita la relazione nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsiil ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 93 l.fall. l ’ “ Agrisian – Consulenza e Servizi per l’Agricoltura” società consortile per azioni in liquidazione domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “ Sofiter – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.in liquidazione dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza dei 14/27 dicembre 2016 (cfr. ricorso, pag. 2). Esponeva che era stata costituita, con capitale sociale pari ad euro 10.330.000,00, con rogito del 2.8.2002, tra le altre, dalla “Sofiter– [OSCURATO:PERSONA]”,che aveva provveduto alla sottoscrizione di 583.645 azioni, ciascuna del valore di euro 1,00. Esponeva che era creditrice per l’importo di euro 68.091,91 per “decimi” di capitale dalla fallita s.p.a. sottoscritto e non versato, in relazione ai quali era stata pronunciata dal Tribunale di Roma l’ingiunzione di pagamento n. 11530/2016, nonché per l’importo di euro 355.643,10per costi sostenuti ai fini della locazione dell’immobile sito in Roma, alla via Gianni, sede del “[OSCURATO:PERSONA] e di alcuni uffici di supporto, costi che la società fallita era obbligata a rimborsarlein proporzione alla sua partecipazione. Chiedeva l’ammissione al passivo per euro 6 8. 091 , 91, oltre interessi successivi al 10.6.2016 e sino al soddisfo, in prededuzione e per euro 355.643,10 in chirografo(cfr. ricorso, pagg. 2 - 3 ) . 2.Il giudice delegato, conformemente al parere del curatore, faceva luogo all’ammissione al passivo in chirografoper l’importo di euro 176.803,92, ossia denegava l’ammissione al passivo per le spese legali e di registrazione – nel complesso pari ad euro 5.017,33 - relative all’ingiunzione di pagamento n. 11530/2016, disconosceva l a prededuzione limitatamente al credito di euro 68.091,91 ed ai correlati interessi, disponeva, sino a concorrenza del minor importodi euro 24 1 .9 62 , 64 , la compensazione delle azionate pretese con gli opposticrediti vantati dalla fallita nei confronti della ricorrente. 3.L’ “ Agrisian ” proponeva opposizione ex art. 98 l.fall. Resisteva ilcuratore del fallimento. 4.Con decreto dei 6/9.2.2018 il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. Evidenziava il tribunale, in ordine al l’invocata prededuzione – ancorata all’asserito automatico subentro del fallimento in forza degli artt. 72 e 74 l.fall. nel contratto di società – che l’esposizione debitoria traeva titolo dal diverso “contrattoconsensuale di sottoscrizione del capitale sociale” stipulato nel 2002 e per nulla pendente alla data della dichiarazione di fallimento, viepiù che il capitaleera stato integralmente sottoscritto (cfr. decreto impugnato, pag. 3) . Premettevail tribunale, in ordine alla compensazione eccepita dalla curatela fallimentare, che era fuor di contestazione che l’“Agrisian” e la “Sofiter” avevano in data 23.12.2004 stipulatoun appalto di servizi , in virtù del quale la s.p.a. poi fallita si era obbligata ad eseguire per conto dell ’opponente attività di natura informatica, ingegneristico-agronomica. Premetteva altresì che l’“Agrisian”, benché si fosse riservata “qualsiasi rivalsa a valle di accertamenti effettuati in sede di verifica e collaudo”, avrebbe dovuto farluogo ai pagamenti entro tre giorni dal dì dell’incasso dei corrispettivi ad essa dovuti dall’ “ Agea ”, beneficiaria dei servizi de lla “ Sofiter ” (cfr. decreto impugnato, pag. 3).Indi evidenziava, per un verso, c he, c osì come si desumeva dall’univoca formulazione della clausola di cui all’art. 10.5 del contratto , il corrispettivo dovuto alla “Sofiter” era in ogni caso esigibile annualmente, a seguito della emissione di fattura a saldo, “salvo la successiva emersione di contro-crediti di Agrisian a seguito di eventuali rivalse esercitate da Agea” (così decreto impugnato, pag. 3). Indi evidenziava, per altro verso, che il credito eccepito dal curat ore in compensazione si fondava su fatture relativeal periodo ottobre 2006/novembre 2008 e che l’ “Agrisian” non aveva sollev ato contestazioni circa l’integrale e corretta esecuzione delle prestazioni di cui alle medesime fatture , cosicché il contenzioso in corso tra l’“Agrisian” e l’ “Agea” era “del tutto inconferente al fine di paralizzare la compensazione”(così decreto impugnato, pag. 4). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso l ’ “ Agrisian – Consulenza e Servizi per l’Agricoltura” società consortile per azioni in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Ilcuratore del fallimento della “ Sofiter – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. La ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. in relazione all’interpretazione dell’art. 10, 5° co. e 10° co., del contratto d’appalto stipulato conla “Sofiter”.Deduce cheil tribunale ha interpretato il contratto d’appalto siglato con la “Sofiter”, segnatamente con riferimento alle clausole relative ai termini di pagamento, in spregio a i canon i letterale e sistematico , addivenendo così ad un’interpretazione contraria a buona fede(cfr. ricorso, pag. 13). 8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il tribunale non ha tenuto conto del fattoche l’ “Agea”, a seguito del collaudo finale delle attività svolte nel periodo settembre 2004/gennaio 2008, ha bloccato qualsivoglia pagamento a favore di essa ricorrente e ha applicatopenali per oltre euro 4.000.000,00 (c fr. ricorso, pag. 14 ) . 9.Con il terzo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnato decreto per mancanza assoluta di motivazione. Deduce che l’impugnato dictum difetta di motivazione nella parte in cui il tribunale ha assunto che il contenziosoche la oppone all’ “Agea” non ha rilievo al fine di precluderela compensazione (cfr. ricorso, pa g . 1 5 ) . 10. Il primo motivo , il secondo motivo ed il terzo motiv o di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi mezzi di impugnazione sonoda respingere . 11.Il primo mezzo di impugnazione veicola una “ quaestio ” ermeneutica . Su tale scorta devesi dar atto, previamente, che la ricorrente in violazione dell’onere di“autosufficienza”, ex art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., non ha provveduto a riprodurre il testo integrale del contratto d’appalto siglato in data 23.12.2004 con la “Sofiter” ( cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass.13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469). E, ben vero, l’inottemperanza all’onere suindicato viepiù rileva, siccome la ricorrente ha prospettato la violazione del criterio ermeneutico d i cui al l’art.1363 cod. civ.,in virtù del quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre”. 12.Sovvengono comunque gli insegnamenti di questa Corte. Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745; Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9461, secondo cui, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate,ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione della interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata).Altresì,l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 13.Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione del contratto in data 23.12.2004 cui il t ribunale ha fatto luogo, è ineccepibile in diritto e va esente da qualsivoglia formadi “anomalia motivazionale” destinata ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. In particolare, con riferimento all’ “anomalia”della motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672 ) , il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Ulteriormente, il tribunale ha assunto che, “di là della inequivoca formulazione della clausola contrattuale ex art. 10.5. del contratto” (così decreto impugnato, pag. 3),sarebbe stato irragionevole “postulare l’inesigibilità totale del credito per prestazioni effettivamente eseguite in ragione del possibile, ipotetico ed eventuale credito di rivalsa, del tutto indeterminato ed indeterminabile nell’an, nel quantume nel quando” (così decreto impugnato, pag. 4).14. È innegabile , in ogni caso, che le censure dalla ricorrente addotte si sostanziano tout courtnella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione. Tant’è che si risolvono nell’assunto per cui in nessun modo le previsioni contrattuali possono essere interpretate nel senso di rendere esigibili da parte del socio della società consortile, corrispettivi che la stessa consortile non ha ancora riscosso dal cliente finale (cfr. ricorso, pag. 13). 15. Del tutto ingiustificata è la denuncia –veicolata segnatamente dal terzo motivo –di mancanza assoluta di motivazione. È indubitabile, invero, alla luce dell’operata enunciazione dei passaggi salienti dell’impugnato dictum, che la motivazione vi è,è congrua ed esaustiva. Difatti, allorché ha esplicitato le ragioni della irrilevanza del contenzioso pendente tra l’ “Agrisian” e l’ “Agea” al fine di paralizzare l ’eccezione di compensazione sollevata dal curatore del fallimento della “Sofiter”, il tribunale ha aggiuntivamente specificato che l’ “inconferenza” traeva ragione in primo luogo da quanto esplicitato “in ordine all’esigibilità dei corrispettivi relativi all’appalto di servizi” ed in secondo luogo dall’esame del lodo arbitrale, da cui risultava che il contenzioso tra la “Agrisian” e l’ “Agea” non riguardava le prestazioni eseguite dalla “Sofiter”, “ma il mancato pagamento di servizi diversi ed il mancato svicolo da parte di Agea di polizze a garanzia” (così decreto impugnato, pag. 4). 16. Evidentemente, al cospetto delle distinte “ rationes decidendi ” che concorrono a sorreggerel’impugnato dictum, soccorre l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a supportarla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). In tal guisa, giacché le ragioni di censura addotte specificamente con il primo mezzo avverso la prima “ratio” – ragioni che la stess a ricorrente reputa “assorbenti” (cfr. ricorso, pag. 14) - non hanno sortito buon esito, invano l a “Agrisian”censura con il secondo ed il terzo mezzo la seconda “ratio decidendi”. 17.Ingiustificata comunque è la censura di “omesso esame” veicolata dal secondo motivo. Il fatto la cui disamina sarebbe stata omessa, è stato viceversa dal tribunale esaminato, seppur alla stregua del duplice rilievo de ll’esatta e compiuta esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture relative al periodo ottobre 2006/novembre 2008e della mancata formulazione al riguardo di contestazioni. 18.Invano, poi, la ricorrente adduce che non si è al cospetto di un ipotetico ed eventuale credito di rivalsa - così come ha assunto il tribunale – bensì di contestazioni che hanno dato vita ad un contenzioso annoso e tuttora irrisolto (così ricorso, pag. 14). Ed invano, parimenti, la ricorrente prospetta chel’esame del lodo arbitrale e della documentazione prodotta depone indiscutibilmente in senso contrario, ossia nel senso che il pagamento dei servizi che ha giudizialmente richiesto all’ “Agea”, afferisce pur alle prestazioni eseguite dalla “Sofiter” in esecuzione del contratto di appalto di servizi del 23.12.2004 (cfr. ricorso, pag. 15).Sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della qualecon il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr. altresì Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5,cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass.(ord.) 19.7.2021, n. 20553). 19.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2328, 2329, 2342, 2344 e 2615 cod. civ. e degli artt. 72, 74 e 111, 1° co., n. 1, l.fall., anche alla luce dell’art. 2288 cod. civ., dell’art. 106, 2° co., l.fall., dell’art. 2437 bis, 3° co., cod. civ., dell’art. 2491 cod. civ. e dell’art. 2265 cod. civ. Deduce che ha errato il Tribunale di Torino a disconoscere la prededuzione con riferimento al credito di euro 68.091,91 per i “decimi”di capitale dalla fallita s.p.a. sottoscritto e non versato. Deduce chel’obbligo di versamento del capitale sottoscritto discende dallo stesso contratto di società (cfr. ricorso, pag. 20), per definizione contratto di durata ad esecuzione continuata (cfr. ricorso, pag. 26), “dal quale trae origine un rapporto giuridico di durata tra ciascun socio e la società, caratterizzato da reciproche obbligazioni” (così ricorso, pag. 26), sicché, diversamente da quanto assunto dal tribunale, un distinto – rispetto al contratto di società - “contratto consensuale di sottoscrizione del capitale sociale” si configura nella di versa ipotesi, tra le altre, di aumento del capitale (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce altresì che al momento della dichiarazione di fallimento della “Sofiter” il rapporto sociale doveva reputarsi senz’altro “pendente”(cfr. ricorso, pag. 21) né, come comprovato dalla possibilità di vendita in sede fallimentare delle partecipazioni azionarie, poteva dirsi cessato a seguito e per effetto della dichiarazione di fallimento(cfr. ricorso, pagg. 21 – 22) . Deduce inoltre che né la “Sofiter” né essa ricorrente “avevano compiutamente adempiuto le proprie contrapposte prestazioni al momento della dichiarazione di fallimento” (così ricorso, pag. 23)e che il rapporto pendente, nella specie, ha avuto per leggenecessaria prosecuzione con il subentro automatico del curatore nella posizione del fallito(cfr. ricorso, pag. 2 4 ) . Deduce inveroche aveva già deliberato il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione, sicché risultava preclusa al curatore del fallimento della “Sofiter” “la possibilità di optare tra continuazione e scioglimento, con conseguente subentro del curatore negli obblighi statutari inerenti tale rapporto” (cosìricorso, pag. 25), sicchévi è stata assunzione da parte del curatore in prededuzione dei crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di insolvenza e dunque pur di quello relativo ai mancati conferimenti(cfr. ricorso, pag. 25). Deduce infine che la natura prededucibile del proprio credito per i “decimi” non versati discende dall’art. 74 l.fall., che disciplina espressamente “l’ipotesi del subentro del curatore in tutti i contratti di durata pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, prevedendo la prededucibilità del credito del contraente inbonis sia per le prestazioni da eseguirsi che per quelle già eseguite prima del fallimento” (così ricorso, pag. 27). 20.Il quarto motivo di ricorso va respinto. 21.Va dapprima puntualizzato che , così come ha nno dato atto e la ricorrent e (“(…) di contratto o negozio di sottoscrizione di capitale sociale, distinto dal contratto di società, è possibile parlare, nelle ipotesi – che comunque non ricorrono nella fattispecie in esame –di aumento di capitale sociale attraverso l’emissione di nuove azioniovvero di costituzione della società per azioni per pubblica sottoscrizione (…)”: così ricorso, pag. 18) e il controricorrente (“il credito in questione (…) consiste nel credito derivante dal contratto di sottoscrizione del capitale sociale perfezionato al tempo di costituzione della società”: cosìcontroricorso, pag. 22), i “decimi” non versati, per i quali è stata invocata la prededuzione, non si correlano ad un’operazione di aumento del capitale sociale dell ’ “Agrisian” società consortile per azioni (ai sensi dell’art. 2615 ter, 1° co., cod. civ. “le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602”). Non si versa dunque nella specie, segnatamente, nella previsione degli artt.2438 e 2439 cod. civ., pur nella formulazione antecedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dì di entrata in vigore della “riforma societaria”(l’ “Agrisian” è stata costituita in data 2.8.2002 -cfr. ricorso, pag. 3 - ante riorme nte all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ) . I“decimi” per cui è lite afferiscono quindi alla costituzione dell’“Agrisian” (cfr. in tal senso memoria della ricorrente, pag. 9). 22. Va dipoi puntualizza t o che i “decimi” per cui è controversia non si identificano con quelli di cui all’abrogata previsione dell’art. 2329 (rubricato “condizioni per la costituzione”), 1° co., n. 2, cod. civ.La stessa ricorrente, invero,ha dato atto che in sede di sua costituzione la “Sofiter” aveva provveduto alla sottoscrizione di n. 583.645 azioni da euro 1,00 ciascuna(cfr. ricorso, pag. 4). Cosicché i “decimi” non versati de quibu s agitur , siccome pari ad euro 68.091,91, sono ulteriori rispetto a quelli da versarsi imprescindibilmente , ed evidentemente versatiall’atto della costituzione dell’ “ Agrisian” . 23. Ebbene, i n epoca antecedente alla “riforma societaria ” questa Corte aveva assunto che il versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro configurasse presupposto indefettibile per la costituzione di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata (quale che fosse il modo della costituzione, simultaneo o successivo), e non mero requisito per la sua omologazione, alla stregua del disposto degli artt. 2329, n. 2, e 2475 cod. civ. (cfr. Cass. 21.4.1983, n. 2745). Il surriferito insegnamento – che può a pieno titolo essere reiterato nella specie sia giacché l’“Agrisian” è stata costituita antecedentemente alla “riforma societaria”sia giacché il combinato disposto de gli a ttuali a rt t . 23 29 (parimenti rubricato “condizioni per la costituzione”), n. 2, e 2342, 2° co., cod. civ. non differisce sostanzialmente ( al di là della minore consistenza (25%) in percentuale dei “decimi” da versare)dall’abrogata previsione dell’art. 2329, 1° co., n. 2, cod. civ. – induce a reputare , per converso, che il versamento dei “decimi”ulteriori e rimanenti costituisce atto di adempimento del contratto di società –contratto associativo, con comunione di scopo (cfr. Cass. 12.12.2014, n. 26222) - e presuppone l’avvenuto perfezionamento del vincolo sociale e l’assunzione della qualità di socio da parte del conferente (cfr. Cass. 24.5.1965, n. 999, seppur con riferimento all’atto di conferimento ad una società di beni in matura).Del resto, l’art. 2424 cod. civ. contempla alla lettera A) dell’attivo patrimoniale i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”. E l’art. 2344 cod. civ., qualora non si reputi utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento,prefigura, in ultima istanza, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio moroso (eventualmente con estinzione delle azioni invendute e riduzione del capitale). 24.In questo quadro va disatte so , certo, l’assunto del Tribunale di Torino, che ha ravvisato il titolo del debito nel “diverso ed affatto pendente contratto consensuale di sottoscrizione del capitale sociale”(assunto, questo, riflesso d i una certa qual elaborazione giurisprudenziale di merito che opinava nel senso che il c.d. atto di sottoscrizione delle azioni di una s.p.a. si concreta in un negozio giuridico con il quale il sottoscrittore acquista la qualità di socio - o amplia la sua preesistente partecipazione sociale -e, correlativamente, assume l’obbligo dei conferimenti, cioè del versamento del “corrispettivo”; e che opinava altresì nel senso che tale negozio fosse un contratto “consensuale”) , siccome ricostruzione che più correttamente si attaglia alla sottoscrizione non già delle azioni di iniziale emissione bensì di successivaemissione (cfr. in tal senso Cass.15.9.2009, n. 19813, secondo cui, in materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l’obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall’avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l’adozione di una forma particolare).Nondimeno, è da escludere recisamente che , al dì della dichiarazione di fallimento della “Sofiter”, il vincolo associativo scaturito dal rogito per notar Ramondellidel 2.8.2002, con cui si ebbe a costituire l’ “Agrisian” , fosse “ancora ineseguito” o “non compiutamente da entrambe le parti”nei termini postulat i dall’art. 72, 1° co., l.fall. ai fini della sua sospensione e della susseguente facoltà di sceltatra il subingresso e lo scioglimento accordata al curatore . Per un verso, il vincolo societarioper la “Sofiter” si era già perfezionato e la medesima “Sofiter” aveva già acquisito la qualità di socio dell’“Agrisian”. Per altro verso, la ricorrente per nulla ha addotto che gli altri soci dell’ “Agrisian” non avessero a loro volta provveduto all’integrale versamento dei “decimi”cui erano tenuti. Cosicché il contratto di società, l’atto costitutivo dell’ “Agrisian” a rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA],non era stato compiutamente eseguito unicamente e soltanto dalla “Sofiter” in dipendenza, appunto,del mancato versamento dei “ decimi” residui (cfr. Cass. 4.4.1973, n. 934, secondo cui l’art. 72 l.fall. è applicabile solo nel caso in cui il contratto è ancora inseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, sicché si è fuori della sua previsione quando una delle parti abbia interamente effettuato la propria prestazione; e secondo cui, per stabilire se l’esecuzione sia interamente avvenuta, occorre prendere in considerazione solo le obbligazioni fondamentali che a ciascuna parte derivano dal negozio, e non anche quelle accessorie). 25.Si è anticipato, d’altra parte, che il credito dell’ “Agrisian” per gli ulteriori e residui “decimi” dovuti dalla “Sofiter” si correla all’atto negoziale-costitutivo della società consortile per azioni, atto rispetto alquale la stess a “Agrisian” è , a rigore,estranea.Comunque, èda disconoscere che il medesimo credito rifletta una relazione sinallagmatica tra la società consortile e la s.p.a. sua socia poi fallita(cfr. Cass.4.12.1995, n. 12487, secondo cui, seppur con specifico riferimento alle società di persone, le disposizioni in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., non sono applicabili al contratto di società, peraltro, per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l’ente sociale), sì che l’anzidettarelazione si presti ad essere ricondotta al paradigma dell’art. 74 l.fall., rubricato “contratti ad esecuzione continuata o periodica” ed a tenor del quale “se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodicadeve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati”. Va perciò disatteso l’assunto della ricorrente secondo cui nel contratto di società è “ravvisabile un sinallagma tra l’obbligo di conferimento e la fruizione dei vantaggi derivanti dalla qualità di socio” (così ricorso, pag. 27; così memoria della ricorrente, pag. 13). 26. I n fine, e in ogni caso , è da nega re che il rapporto di partecipazione societaria, nella specie di partecipazione della “Sofiter” all’ “Agrisian”, possa proiettarsi in sede fallimentare alla stregua di un rapporto ad esecuzione continuata o periodica ex art. 74 l.fall., con l’ aggravio in prededuzione degli oneri –per gli iniziali “decimi” residui non versati -alla medesima partecipazione societariacorrelati. Più esattamente, la dichiarazionedi fallimento del socio è, alternativamente , atta a sortireun triplice effetto. In virtùdelle prefigurazion i d i cui al 1° co. dell’art. 2288 cod. civ. e d i cui a l 1° co. dell’art. 2289 cod. civ. la dichiarazione di fallimento comportal’esclusione di diritto del socio fallito dalla compagine societaria a base o connotazione personalistica e determina l’insorgere a vantaggio dell’ufficio fallimentare del credito al valore pecuniario –al dì del fallimento - della quota di partecipazione del socio fallito. In virtùdella prefigurazione di cui al 1° co. dell’art. 2492 cod. civ., qualora la compagine societaria a base o connotazione capitalistica sia stata sciolta e posta in liquidazione in epoca antecedente – è il caso dell ’ “Agrisian” - al fallimento del socio, la dichiarazione di fallimento del socio comporta l’ acquisizione all’attivo concorsuale del credito del socio fallito alla parte a costui spettante nella divisione dell’attivo della società sciolta edin liquidazione e corrispondente alla sua quota di partecipazione (in s.r.l.)ovvero a ciascuna delle azioni di sua titolarità. In virtùdelle prefigurazioni di cui al 1° co. dell’art. 42 l.fall. e d i cui a gli artt. 2352 (disposizione, quest’ultima,da interpretare estensiva mente ) e 2471 cod. civ. la dichiarazione di fallimento estende senz’altro il pignoramento generale pur alle azioni di s.p.a. edalle quote di s.r.l. di spettanza del fallito, in ipotesi di sua partecipazione acompagini societari e a base o connotazione capitalistica. Tuttavia, e tal ultimo effetto e i primi due si producono ex lege , siccome , propriamente, riflesso dell ’ universalità dell’ esecuzione fallimentare , dell’universalità della liquidazione coattiva fallimentare. Cosicché prescindono del tuttoe fuoriescono dall’operatività del meccanismo contemplato dall’art. 74 l.fall., in virtù del qualesul substrato del quiescente, in esito alla dichiarazione di fallimento, rapporto di durata– rapporto, ben vero, sinallagmatico, cui certonon è ascrivibile il vincolo di partecipazione societaria – si innesta la scelta gestoria del curatore, se del caso nei termini del subingresso nel vincolo in sospensione , con l’avallo tutorio – sub specie di autorizzazione – del comitato dei creditori a riscontro dell’opportunità della scelta. Alle esposizioni debitoriein particolare per gli iniziali insoluti “decimi” residui che eventualmente ineriscono al controvalore della quota di partecipazione del socio fallito, nel primo caso, ovvero alla quota di partecipazione o alla partecipazione azionaria del socio fallito involte nella liquidazione volontaria della società partecipata in bonis, nel secondo caso, ovvero alla quota di partecipazione o alla partecipazione azionaria del socio fallito da liquidare in sede fallimentare, nel terzo caso , non si correlano ragioni creditorie prededucibili. Nel quadro delle previsioni del 2° co. dell’art. 111 l.fall. le ragioni di credito per gli iniziali “decimi” residui dell’organismo societario del qualeil fallito è stato parte o al quale partecipa, in quanto insorte antecedentemente, non sono cronologicamente occasionate dal fallimento del socio; e, in quanto innegabilmenteprive, nella prospettiva dell ’acquisizione del credito ex art. 2289 cod. civ., dell’acquisizione del credito exart. 2492 cod. civ. e della liquidazione fallimentare della quota di partecipazione o della partecipazione azionaria, di una peculiare utilitas per la massa dei creditori , non sono teleologicamente funzionali né al più proficuo avvio né al più proficuo sviluppo , a tal specifico riguardo,dell’esecuzione falliment are . 27.Nonostante i l rigetto del ricorso si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Invero, le “questioni” involte segnatamente dalla delibazione del quarto motivo di ricorso presentano significativi elementi di complessità. D’altronde, in ordine alle medesime “questioni”non si registrano “precedenti” specifici.28.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315. Cfr. altresì Cass. (ord.) 9.6.2014, n. 12936). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d