CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 29102/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1336 /2020 del 22/7/2020. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2018 il Tribunale di Siracusa accerta che l'edificio costruito sotto la linea elettrica dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] rientra in parte nella servitù di elettrodotto a vantaggio dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. È ordinataquindi la demo- lizione della struttura precaria di mq. 11,23, ricadente nell'area asservita, ed è condannata la convenuta a corrispondere all'attrice € 6 . 000 quale ri- sarcimento per l'edificazione abusiva del vano cucina per una superficie di 2di 8 – 29102/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. mq. 3,88, che non è colpito dall’ordine di demolizione. È rigettata la ricon- venzionale di usucapione ordinaria. La Corte di appello rigetta l’impugnazionedella convenuta. Ricorre in cassazione la convenuta con cinque motivi, illustrati da memo- ria. Resiste l’attricecon controricorso. Ragioni della decisione 1.1.- Il primo motivo (p. 4) denuncia la violazione degli artt. 111 co. 6 cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per il carattere apparente della motivazione in ordine alla sussistenza della domanda didemolizione di tutti i fabbricati ri- cadentientro l'area asservita. Ci si duole in particolare della disposta de- molizione di porzione esterna alla proiezione verticale dei conduttori. Il secondo motivo (p. 8) denunciala violazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) per avere la Corte di appello confermato , nonostante esorbitasse dal peti- tum introduttivo,l’ordine di demolizione (e in parte qua la condanna al ri- sarcimento per equivalente sostitutiva) della parte del fabbricato ricom- presa entro l’area asservita. Inaltre parole, i primi due motivi – che possono esaminarsi congiunta- mente - criticano la sentenza d’appello per avere ritenuto inclus a nel peti- tum della domanda introduttiva la richiesta di demolizione delle parti del fabbricato rientranti nello spazio coperto dalla servitù di non edificazione e non invece esclusivamente di quelli ricadenti entro l’area segnata dalla proiezione verticale dei conduttori elettrici, secondo la richiesta dell’attrice. Il primo motivo critica la sentenza sotto il profilo dell’apparenza dellamoti- vazione, poiché la Corte di appellonon ha spiegato da quali parti e d espres- sioni dell’atto di citazione si evinca che la domanda attorea sia diretta al la demolizione di tutte le parti di fabbricato edificate sull’area asservita, a fronte della delimitazione chiara delpetitum, in questi termini:«condannare i convenuti alla distruzione a proprie spese della parte di fabbricato rica- dente nella zona compresa entro la proiezione verticale dei conduttori tra i 3di 8 – 29102/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sostegni n. 497 e n. 498 della linea elettrica primaria a 150 K V Catania - Siracusa». Né ha spiegato la Corte territoriale perché l’indicata delimita- zione spaziale serva esclusivamente ad una più precisa individuazione della porzione di fondo oggetto della servitù in esame e non alla esclusiva deli- mitazione della porzione di fabbricato di cui espressamente è stata richiesta la demolizione. Il secondo motivo criticala sentenza per violazione del prin- cipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoper avere la Corte di ap- pello incluso nel petitum una domanda esorbitante dalla delimitazione adot- tata dall’attrice. 1.2. -I primi due motivi sono infondati . Nella parte censurata (p. 4) dai primi due motivi, la sentenza qualifica l’azione come confessoria servitutis,vede poi emergere dalla lettura com- plessiva dell’atto di citazione introduttivo la richiesta di demolizione di tutte le parti di fabbricato edificate sull’area asservita, poiché il riferimento alla proiezione verticale dei conduttori tra i sostegni n. 497e n. 498 della linea elettrica non intende circoscrivere la domanda solo a quella specifica por- zione dell'edificio sotto tale proiezione, non fa quindi salve le costruzioni esorbitantida quest’ultima, epperò situate entro la zona asservita . Tale ri- ferimento alla proiezione verticaleserve esclusivamente ad una più precisa individuazione della porzione di fondo oggetto della servitù in esame, sem- pre però al fine di ottenere la rimozione di ogni elemento del fabbricato costruito entro la zona asservita senza autorizzazione. Fin qui la sentenza impugnata. Quanto al rigetto del primo motivo, la motivazione è quindi effettiva e risoluta, senza essere insanabilmente contraddittoria. Quanto al rigetto del secondo motivo, l’interpretazione della domanda giudiziale è– come è noto -prerogativa d e l giudice di merito entro i limiti in cui non ne riesc a violato l’art. 112 c.p.c. Tale limite non è superato nel caso di specie, poiché la pronuncia del giudice di merito tiene evidentemente conto della funzione oggettiva cui risponde l’esercizio di una confessoria servitutis, essa non 4di 8 – 29102/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. fuoriesce dall’ambito dellaplausibilità e quindi non si espone a censure va- lidein sede di legittimità, senza che il superamento di tale vaglio implichi che la corte di legittimità si associ a tale apprezzamento, che rimane legit- timamente proprio del giudice di merito. Del resto, nell’atto di citazione – che il ricorsotrascrive a pag. 10 - vi era un espresso riferimento all’esten- sione della servitù “ad una zona della larghezza di metri 20, avente per linea mediana l’asse della palificazione di sostegno….”. I primi due motivi sonopertanto rigettati. 2. -Il terzo motivo (p. 17) denuncia la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., nonché degli artt. 115, 116 c.p.c. nellavalutazione delle prove e nel riparto del relativo onere, perché secondo lo stesso c.t.u. non si è rag- giunta certezza che la parte esterna alla proiezione verticale dei conduttori rientrinella zona asservita, cosicché tale incertezza d eve andare a pregiu- dizio dell’attrice, cui incombe il relativo onere probatorio. Viceversa,la Corte hainvertito illegittimamente l’onere della prova gravando la convenuta della mancata prova che l’elettrodottocome realizzato non è conforme all’ ambito di asservimento delineato dal relativo decreto prefettizio . Inoltre, la ricor- rente critica la violazione delle disposizioni sulle presunzioni, poiché il ra- gionamento della Corte non si appoggia ad indizi gravi, precisi e concor- danti. In definitiva, ad avviso della ricorrente, manca la prova della viola- zione dellaservitù. Del terzo motivoè da dichiarare l’inammissibilità. Nella parte censurata,la sentenza argomenta che non rileva l'eventuale incertezza sul se l'attuale palificazione sia fedele al progetto alla base del decreto prefettizio. È vero che il consulente, dopo aver accertato la viola- zione sulla base del tracciato esistente, ha dato atto dell'assenza dicertezza matematica circa la fedeltàdel tracciato rispetto a quanto disposto origina- riamente con il decretoamministrativo. Ciò dipende dal fatto che quest'ul- timo non presentadocumentazioni idonee ad individuare con la precisione che sarebbe stata necessari a l a posizione dei pali pre si a riferimento per 5di 8 – 29102/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. definire l'area di asservimento, ma si limita ad altre indicazioni altimetriche e ad una indicazione complessiva del percorso dell'infrastruttura sul territo- rio. Tuttavia, tale incertezza appare appunto irrilevante ai fini della deci- sione,perché - a maggior ragione in assenza di prova specifica contraria - può ragionevolmente presumersi che il tracciato sia stato originariamente eseguito con un posizionamento corretto, conforme al progetto sotteso al decreto del prefetto, cioè che il decreto avesse in mente - quale parametro di definizione delle aree gravate da servitù - proprio la palificazione così come realizzata, con una struttura che non risulta essere mai stata modifi- cata. Ai fini di risolvere la controversia, conclude la Corte, si può utilizza re l'attuale infrastruttura quale riferimento per l'individuazione dell'area di as- servimentoe considerar e così corretta la misurazione eseguita dal consu- lente sui tralicci esistenti in loco. Inoltre, la circostanza che la costruzione sia stata edificata a palificazione già presente, avrebbe comunque imposto al titolare del fondo servente di verificare il rispetto della servitù nello svol- gimento della propria attività edificatoria.Fino a qui la sentenza impugnata. Come si può constatare,il rilievo dell’assenza della certezza matematica circa i confini dell’area asservita non offre alla Corte lo spunto per una in- debita inversione dell’onere della prova tale da scaricare sulla posizione della convenuta le conseguenze di tale incertezza, bensì costituisce l’occa- sione per lo sviluppo di un ragionamento presuntivo che muove dal rilievo che il primo fattore di incertezza si radica sulle fattezze del decreto prefet- tizio e che si snoda in passaggi argomentativi non implausibili, nell’ambito dei quali il rilievo del difetto di prova contraria assume la fisionomia di un cenno parenteticodi carattere prevalentemente retorico - persuasivo , privo quindi di carattere portantenella dinamica argomentativa. A tale ragiona- mento, la ricorrente contrappone in modoinammissibile un proprio diverso apprezzamento circa la gravità e la concordanza degli indizi, che non fonda una censura validain sede di giudizio di legittimità. Il terzo motivo è inammissibile. 6di 8 – 29102/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. -Il quarto motivo (p. 19 ss.) denuncia ex artt. 111 co. 6 cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. il carattere apparente della motivazione sulla quantificazione del risarcimento. Il quarto motivoè infondato . Questa Corte afferma costantemente che il vizio di motivazione appa- rente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non poten- dosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 2023in motiva- zione; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U,Sen- tenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) Nel caso in esame, la motivazione (p. 7) esiste, è risoluta e rende perce- pibile il fondamento della decisione. Argomenta la Corte di appello che le valutazioni del c.t.u. non sono vincolanti per il giudice, che se ne può disco- stare con una motivazione congrua. Sottolinea che l’aumento a € 6.000 rispetto a € 1.500 quantificati da c.t.u. dipende tra l’altro dalla quantifica- zione degli obblighi di custodia e dei rischi di impresa dovuti alla presenza dell’abitazione. Inoltre, la Corte di appello aggiunge ulteriori argomentazioni a sostegno della quantificazione compiuta dal giudice di primo grado, che così è validamente confermata. 4. -Il quinto motivo (p. 20) denuncia ex artt. 111 co. 6 cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. il carattere apparente della motivazione, l’omessa pronuncia, la violazione degli artt. 167 e 164 c.p.c. poiché la Corte di appello haomesso di rilevare la sanatoria della decadenza dall'eccezione riconvenzionale di usucapione per mancato rilievo ad opera della controparte di farla valere. Nella parte censurata(p. 9 ) dal quinto motivo la sentenza considera l’ec- cezione di usucapione preclusa, poiché si tratta di eccezione in senso stretto 7di 8 – 29102/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ed il convenuto non si è costituito tempestivamente nel giudizio di primo grado. Ne desume il rigetto del motivo di appello circa l’omessa pronuncia sull’eccezione, poiché il giudice di primo grado avrebbe comunque dovuto dichiararla inammissibile. Il quinto motivo è infondato. L'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissi- bile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice dipronunciarsi nel merito (v. tra le varie, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20363 del 16/07/2021 ; Sez. 1 - , Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018). Il principio vale logicamente anche per le eccezioni inammissibili. Inoltre, nessuna norma prevede la sanatoria in caso di decadenze ex art.167 cpc. ormai maturate. Sul punto la motivazione della Corte di appello è corretta. È poi da repli- care all’argomento fatto valere dallaricorrente che è rilevabile d’ufficio la decadenza per tardività dal potere di sollevareun’eccezione in senso stretto. 5. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €3.000,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. 8di 8 – 29102/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 (