CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], depositatatelematicamente con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, resa in data 19 gennaio 2026, la Corte diappello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62n. 4) cod.pen., perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624-biscod.pen., per essersi impossessato di una bicicletta di proprietà di AnnaCiammaricone, sottraendola da un cortile di pertinenza dell’abitazione dellamedesima.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suodifensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma processuale, inparticolare dell’art. 545-bis cod. proc.pen. dolendosi che il Tribunale non abbiarichiesto la disponibilità dell'imputato ad avere applicata una delle sanzionisostitutive di cui all'art. 53 legge 689/81, al posto della pena detentiva, in talmodo violando l'articolo 545-bis cod. proc. pen. Deduce, inoltre, l'illogicità dellamotivazione della sentenza nella parte in cui si è ritenuto impossibile procederealla sostituzione della pena detentiva nonostante la difesa abbia espressamentededotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen.anche considerata la mancata esplicita indicazione dei motivi per i quali la dettasostituzione non sarebbe possibile.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all'art. 624-bis cod.pen. deducendo che il cortile dell'abitazione,presidiato da un cancello aperto e senza segni di effrazione, non sarebbeconfigurabile come luogo di privata dimora con conseguente sussunzione dellacondotta nell'alveo degli artt. 624 e 625, numero 7, cod. pen., procedibile aquerela e non d'ufficio.3. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta con la quale hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il difensore ha insistito, con memoria, nell’accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.È infondata la doglianza legata alla presunta violazione dell’art 545-biscod. proc.pen.La disposizione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. prescrive chiaramente, intema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, che il giudice della condannadà avviso alle parti, funzionale al procedimento di sostituzione della pena, subitodopo la lettura del dispositivo sempre che ricorrano le condizioni per lasostituzione.Secondo l’insegnamento di questa Corte, il giudice non deve in ogni casoproporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, alriguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo lalettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc.pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicitavalutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva(Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412.Anche in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art.53 legge n. 689 del 1981- è stato ripetutamente affermato che la sostituzionedelle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice,che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenutacondanna e la personalità del condannato (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del27/01/2015, Rv. 263558).Anche a seguito della introduzione della nuova disciplina normativa di cui ald,lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’applicazione di una sanzione sostitutiva di penadetentiva continua a rimanere subordinata ad una valutazione giudizialeancorata ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen., peraltro puntualmenterichiamato anche dall'attuale tenore dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez.6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090).È logico quindi ritenere che il giudice, ove non ravvisi l'esistenza dellecondizioni per la sostituzione, non abbia l'obbligo di dare alcun avviso alle parti eall'imputato in particolare che, pertanto, non potrà dolersi di alcuna omissione.Se il giudice della condanna non dà immediatamente avviso, non si apre ilsubprocedimento per l'eventuale applicazione delle sanzioni sostitutive edecorrono ordinariamente i termini per l'impugnazione della sentenza, con laconseguenza della sua irrevocabilità ove l'impugnazione non venga proposta.1.1.È manifestamente infondato l’ulteriore rilievo difensivo, relativo allapresunta illogicità della motivazione per avere la Corte escluso la possibilità diprocedere alla sostituzione della pena detentiva, per mancanza di consensoespresso dell’imputato, pur in presenza di un esplicito motivo di appello, inquanto fondato su una sovrapposizione fra il piano dei motivi con quello delconsenso dell'imputato.Occorre, invero, distinguere tra la facoltà attribuita alla parte dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen. pen. di prestare il consenso (personalmente otramite difensore munito di procura speciale) ed il differente ambito della sualogica richiesta che deve risultare necessariamente veicolata attraverso i motividi appello, previa esplicita indicazione dei presupposti che ne consentirebberol'applicazione ex art. 132 cod. pen., in linea con le indicazioni fornite dalleSezioni Unite di questa Corte (Sez.U. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125con cui si è rimarcato che al giudice di appello deve ritenersi preclusa lapossibilità di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevise nell'atto di appello o al più tardi con i motivi aggiunti, non risulta formulataalcuna specifica e motivata richiesta in merito).La formulazione di un motivo di appello con cui la difesa deduca la nullitàdella sentenza di primo grado, sul presupposto di un insussistente obbligo per ilgiudice di avvisare l’imputato della possibilità di chiedere l’applicazione disanzioni sostitutive, in ragione della sola entità della pena detentiva e purquando non ravvisi la sussistenza delle ulteriori condizioni soggettiva, non favenire meno la necessità che la richiesta provenga direttamente dall'imputato oda soggetto munito di procura speciale a pena di inammissibilità.Nella fattispecie in esame, è incontroverso che il difensore, nel proporrel'appello, non era munito di procura speciale e che, nel corso del giudizio, non èstata espressa alcuna concreta disponibilità dell'imputato in tal senso (pag.4). Neconsegue l’infondatezza della doglianza.2.È manifestamente infondato il secondo motivo.La sentenza impugnata, nel qualificare l’area esterna contigua all’abitazionedella persona offesa, come area pertinenziale della stessa abitazione, si èinserita nel solco dell’insegnamento di questa Corte secondo cui, ai fini dellasussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, ènecessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi almedesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solodi servizio, tra i due beni, configurabile quando il bene accessorio arrechi una"utilità" al bene principale (Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076;Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274389 – 01 secondo la quale ilcortile di uno stabile rientra senz’altro nell'ambito della tutela dei benipredisposta dall'art. 624-bis cod.pen., che ha dato autonomo risalto allepertinenze, essendo incontrovertibile la sua natura pertinenziale delle abitazionicollocate nello stabile condominiale, sebbene pro quota, per tutti gliappartamenti dell'anzidetto complesso).Le censure – dirette a contestare la configurabilità del reato ritenuto insentenza per difetto di un locus qualificabile come privata dimora- si risolvono,peraltro, in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, e sono, quindi, precluse in sede di giudizio di legittimità(Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]