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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 21960/2026

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d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 23 settembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto e 1500 euro diammenda per il reato di porto ingiustificato di due coltelli, qualificati come strumenti da puntao da tagli atti ad offendere.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio dimotivazione.La Corte non avrebbe fornito una motivazione soddisfacente in punto al mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità non avendo la Corte valutato tutte lecircostanze della condotta.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 4 comma 3 l. 110/75, pergenericità della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).I motivi di ricorso sono mere riproposizioni dei motivi di gravame cui la Corte ha datoampio spazio e che ha motivatamente respinto; con tali argomentazioni il ricorrente non haistituito alcun proficuo riscontro, non confrontandosi con le medesime e non fornendo alcunadeduzione ulteriore atta a superarle.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 23 settembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto e 1500 euro diammenda per il reato di porto ingiustificato di due coltelli, qualificati come strumenti da puntao da tagli atti ad offendere.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio dimotivazione.La Corte non avrebbe fornito una motivazione soddisfacente in punto al mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità non avendo la Corte valutato tutte lecircostanze della condotta.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 4 comma 3 l. 110/75, pergenericità della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).I motivi di ricorso sono mere riproposizioni dei motivi di gravame cui la Corte ha datoampio spazio e che ha motivatamente respinto; con tali argomentazioni il ricorrente non haistituito alcun proficuo riscontro, non confrontandosi con le medesime e non fornendo alcunadeduzione ulteriore atta a superarle.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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