Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05641/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sulla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 08/10/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza ex art. 175 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 26 novembre 2021, che aveva riformato parzialmente (quanto alla misura della pena) la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

L'istante fa presente di avuto conoscenza della celebrazione del giudizio di appello solo con l'arresto in Svezia a fini di consegna, ex

I. n. 69 del 2005, per l'esecuzione della suddetta sentenza e di non aver pertanto esperire rituale ricorso per cassazione (il suo legale di fiducia, dopo aver presentato l'appello, aveva rinunciato al mandato senza comunicare nulla al predetto ed era nominato per il giudizio di appello un difensore di ufficio; l'istante, dopo aver dichiarato domicilio in Italia, si era trasferito in Svezia, comunicandolo agli uffici di questura e al suo difensore di fiducia; la Corte di appello aveva tentato la notifica del decreto che disponeva il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato, procedendo poi alla notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; il giudizio di appello era celebrato in sua assenza).

2. La richiesta è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Rv. 279738).

Nel caso ora in esame, risulta che l'imputato fu citato presso il domicilio dichiarato, a causa di un errore a lui ascrivibile (non aver comunicato il mutamento di domicilio all'ufficio giudiziario, trattandosi di atto personale, Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Rv. 278247) che non può integrare quindi un'ipotesi di caso fortuito.

Come hanno infatti da tempo chiarito le Sezioni Unite, costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo.

Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua "imprevedibilità", mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della "irresistibilità".

Connotazione comune ad entrambi è la "inevitabilità" del fatto, non riscontrabile all'evidenza nel caso in esame.

Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sulla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 08/10/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza ex art. 175 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 26 novembre 2021, che aveva riformato parzialmente (quanto alla misura della pena) la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'istante fa presente di avuto conoscenza della celebrazione del giudizio di appello solo con l'arresto in Svezia a fini di consegna, ex I. n. 69 del 2005, per l'esecuzione della suddetta sentenza e di non aver pertanto esperire rituale ricorso per cassazione (il suo legale di fiducia, dopo aver presentato l'appello, aveva rinunciato al mandato senza comunicare nulla al predetto ed era nominato per il giudizio di appello un difensore di ufficio; l'istante, dopo aver dichiarato domicilio in Italia, si era trasferito in Svezia, comunicandolo agli uffici di questura e al suo difensore di fiducia; la Corte di appello aveva tentato la notifica del decreto che disponeva il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato, procedendo poi alla notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; il giudizio di appello era celebrato in sua assenza). 2. La richiesta è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Rv. 279738). Nel caso ora in esame, risulta che l'imputato fu citato presso il domicilio dichiarato, a causa di un errore a lui ascrivibile (non aver comunicato il mutamento di domicilio all'ufficio giudiziario, trattandosi di atto personale, Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Rv. 278247) che non può integrare quindi un'ipotesi di caso fortuito. Come hanno infatti da tempo chiarito le Sezioni Unite, costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua "imprevedibilità", mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della "irresistibilità". Connotazione comune ad entrambi è la "inevitabilità" del fatto, non riscontrabile all'evidenza nel caso in esame. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 05641/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris