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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1985

ECLI:EU:C:1985:490
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61984C0173

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

G. [OSCURATO:PERSONA]

del 10 dicembre 1985 [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici,

1. Il ricorso 2 luglio 1984 con cui è stata introdotta la presente causa si articola in una serie di pretese che il signor [OSCURATO:PERSONA], funzionario di grado A6 presso la Commissione delle Comunità europee, avanza nei confronti di questa istituzione.

Esse hanno per oggetto: a) la reintegra immediata del ricorrente nel posto; b) la sua assegnazione ad un impiego corrispondente al grado, alle competenze e alle qualificazioni che gli vanno riconosciuti; e) la corresponsione di un'indennità giornaliera e di una somma a titolo di risarcimento per il danno morale che il ricorrente ha subito a causa dell'interruzione prodottasi nello sviluppo normale della sua carriera e della precaria situazione amministrativa in cui egli è venuto a trovarsi; d) l'annullamento del rifiuto opposto al suo reclamo; e) la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le spese processuali, comprese le cosiddette spese ripetibili ai sensi dell'articolo 73 del regolamento di procedura.

2. In data 1° marzo 1975 il signor [OSCURATO:PERSONA], che possiede una laurea in economia, una specializzazione in scienze politiche ed eccellenti conoscenze linguistiche, fu assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a Lussemburgo, con l'incarico di redigere gli indici mensili e annuali, alfabetici e metodologici della Gazzetta ufficiale.

L'informatizzazione dei sistemi di confezione degli indici portò a un riordinamento dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che delle nuove tecnologie elettroniche non sapeva nulla, cominciò ad avvertire difficoltà d'inserimento e a nutrire timori per le sue prospettive di carriera.

Era infatti dal 1975 che egli cercava di ottenere posti di grado A5 non solo alla Commissione (e in particolare nel servizio traduzione), ma anche al Parlamento e alla Corte dei conti.

Agli inizi del 1981, il direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni raggiunse col direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] statistico un accordo personale in base a cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato la propria opera nell'ambito di quest'ultimo servizio.

Previsto inizialmente per un anno, con decorrenza dal 15 marzo 1981, e poi prorogato per un altro anno, questo provvedimento di « messa a disposizione » prevedeva che l'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni avrebbe continuato a pagare lo stipendio del funzionario, mentre a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] statistico sarebbero state poste le spese relative alle sue eventuali missioni.

Con nota 22 febbraio 1982, e cioè a circa un anno dall'inizio della sua nuova attività, [OSCURATO:PERSONA] chiese al direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni se la detta misura dovesse configurarsi come un vero e proprio mutamento di assegnazione e lo pregò, ove così non fosse, di far inserire il suo nome nella lista dei dipendenti di grado A6-A7 che negli ultimi tre anni non erano stati assegnati ad altri incarichi.

Un mese più tardi (9 marzo 1982), annotando il proprio rapporto informativo, il ricorrente riconobbe la positività dell'esperienza che stava compiendo presso l'[OSCURATO:PERSONA] statistico, ma si mostrò preoccupato per l'anormalità della sua posizione amministrativa.

Del resto, come risulta da una lettera del 14 maggio 1982 con cui il direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni chiese al direttore generale del personale di prender in esame l'assegnazione definitiva del [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] statistico, le sue inquietudini erano condivise dalla stessa amministrazione.

Il 1° settembre 1982, con un primo reclamo, [OSCURATO:PERSONA] invitò la Commissione a chiedere al Consiglio di trasferire il proprio posto dal bilancio dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni a quello della Commissione in vista della sua assegnazione all'[OSCURATO:PERSONA] statistico e ad annullare le procedure di promozione al grado A5 per l'esercizio 1982. Ľ8 febbraio seguente, il commissario per gli affari del personale, signor Burke, gli rispose che il suo reclamo era divenuto privo d'oggetto: egli era stato infatti proposto per la promozione al grado A5 per l'esercizio 1983 e l'istituzione si era attivata al fine di risolvere i suoi problemi amministrativi nel quadro dei programmi volti ad assicurare la mobilità.

L'11 marzo 1983, il direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni informò [OSCURATO:PERSONA] che, a causa del suo insoddisfacente rendimento, l'attività da lui svolta nell'[OSCURATO:PERSONA] statistico sarebbe cessata il 15 marzo, ma gli comunicò anche che: a) il Comitato consultivo CECA si era dichiarato pronto ad accoglierlo per un periodo di prova; b) era possibile una sua assegnazione alla Direzione generale V della Commissione a Bruxelles.

Con due note 8 febbraio e 18 marzo, [OSCURATO:PERSONA] dichiarò al mediatore della Commissione che, mentre ragioni personali gli impedivano di trasferirsi a Bruxelles, egli avrebbe potuto accettare un'assegnazione, purché definitiva, al Comitato CECA.

Appena un mese dopo, tuttavia, anche questa prospettiva venne meno: risulta infatti da una lettera del ricorrente alla segreteria del Comitato (15 aprile) che il suo unico interesse era ottenere un posto di grado A5.

Il 16 maggio, il ricorrente scrisse al direttore generale del personale per lamentarsi ancora della propria situazione: in particolare, egli si dolse che, terminato il suo rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA] statistico, non gli fosse stata attribuita un'assegnazione definitiva corrispondente alle sue esperienze e alla sua qualifica.

Nella stessa nota [OSCURATO:PERSONA] affermò che un posto di revisore linguistico lo avrebbe interamente soddisfatto.

Il 28 luglio il direttore della Direzione personale, amministrazione e traduzione della Commissione a Lussemburgo gli comunicò che la sua assegnazione ad un posto di traduttore supponeva il superamento di un concorso.

Allo stesso tempo, gli trasmise una prima descrizione dei compiti da adempiere nel campo della terminologia, rilevando che il loro svolgimento lo avrebbe messo in grado di prepararsi a un concorso organizzato per le necessità del servizio linguistico.

Con un secondo reclamo (1° dicembre 1983), [OSCURATO:PERSONA] invitò la Commissione a regolarizzare la sua posizione amministrativa e a soddisfare la sua pretesa di essere promosso a quel grado A5 che in condizioni normali egli avrebbe sicuramente ottenuto.

Nella risposta (17 giugno 1984) il commissario Burke si rammaricò che i tentativi di assegnare il dipendente ad altri incarichi fossero fin lì falliti e richiamò la sua attenzione sul bando di concorso interno COM/52/84 per la copertura di un posto di traduttore di lingua danese.

Ma, pochi giorni dopo, [OSCURATO:PERSONA] introdusse il presente ricorso, che venne iscritto a ruolo il 4 luglio 1984.

In data 16 luglio 1984 anche il direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni segnalò a [OSCURATO:PERSONA] il citato bando, mentre con nota 19 luglio 1984 il direttore del personale a Lussemburgo lo avvertì che egli poteva presentare una candidatura per il passaggio al quadro linguistico e che, per consentirgli di preparare la prova di concorso, era stata prevista la sua messa a disposizione presso il servizio traduzione.

Dagli atti di causa risulta altresì che il ricorrente non accettò di presentare la domanda al detto concorso, ritenendo che, se lo avesse fatto, avrebbe perso ogni possibilità di essere promosso al grado A5.

3. Le norme dello statuto dei funzionari che nei suoi quattro mezzi [OSCURATO:PERSONA] assume violate sono: a) gli articoli 5 e 7 che, ispirandosi al generale principio del diritto al lavoro, garantiscono al funzionario un impiego corrispondente al suo grado e alla sua categoria; b) l'articolo 25, secondo cui ogni decisione individuale presa in applicazione dello statuto dev'essere comunicata all'interessato e va motivata, almeno quando è suscettibile di recargli pregiudizio.

Nel quadro di tale mezzo, il ricorrente lamenta che il suo trasferimento all'[OSCURATO:PERSONA] statistico non abbia avuto luogo in forma di comando; e) l'articolo 38, lettera g), per cui, alla scadenza di un comando disposto nell'interesse del servizio, il funzionario va immediatamente reintegrato nell'impiego che precedentemente occupava; d) l'articolo 45 e il principio di non discriminazione.

In concreto, il ricorrente si duole di non aver avuto, a differenza di altri funzionari, la possibilità di essere promosso al grado A5.

4. Prima di valutare la fondatezza di tali mezzi, occorre prender in esame un'eccezione d'irricevibilità proposta dalla Commissione.

Ad avviso di quest'ultima, le richieste in cui si articola il ricorso non figuravano nel vago e generico reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] il 1° dicembre 1983.

In particolare, il reclamo non conteneva alcuna domanda di reintegra nell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni e, anzi, escludeva una simile prospettiva.

La richiesta di assegnazione a un posto adeguato, d'altra parte, non tiene presente che la decisione 17 giugno 1984 richiamò l'attenzione del funzionario sul bando del concorso interno COM/52/84.

L'eccezione è inaccoglibile.

A ragione il ricorrente invoca la vostra giurisprudenza (sentenze 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Race. 1974, pag. 1099 e 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione, Race. 1976, pag. 1139 ), secondo cui la formulazione del reclamo non è vincolante per la fase contenziosa almeno nella misura in cui la sua causa e il suo oggetto non vengano modificati.

È infatti certo che tra il reclamo e il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] esiste una sostanziale continuità.

D'altro canto, è evidente che la decisione del 17 giugno 1984 non concretò quell'attribuzione di un posto effettivo a cui il ricorrente aspirava.

5. Cominciamo col mezzo menzionato al punto 3 sub a).

Secondo il ricorrente, gli articoli 5 e 7 obbligano l'amministrazione a occupare il funzionario in un impiego corrispondente al grado e alla categoria che gli competono.

La natura cogente di queste norme esclude la loro derogabilità mediante accordi tra il dipendente e l'istituzione.

D'altra parte, accettando di essere messo a disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] statistico per trovare, nell'interesse del servizio, una soluzione alle proprie difficoltà professionali, il [OSCURATO:PERSONA] non concluse alcun accordo: tanto è vero che, non appena comprese l'anormalità della propria posizione amministrativa, egli chiese ch'essa fosse regolarizzata.

In tale contesto, il funzionario dichiarò che un passaggio al quadro linguistico lo avrebbe soddisfatto solo se gli fosse stata attribuita la qualifica di revisore.

Si aggiunga — continua [OSCURATO:PERSONA] — che i due disposti dello statuto specificano il principio del diritto al lavoro.

Ora, negli ordinamenti di alcuni Stati membri, la violazione di tale principio sub specie di mancata assegnazione del dipendente a un impiego adeguato costituisce un'inadempienza che giustifica le dimissioni in tronco e obbliga il datore di lavoro a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.

A mio avviso, la detta censura è priva di fondamento.

Non contesto che gli articoli 5 e 7 impongano all'amministrazione di assicurare al funzionario un impiego nella sua categoria e nel suo grado; mi sembra evidente, tuttavia, che tali norme non garantiscono a quest'ultimo il diritto di ottenere un posto specifico e ne deduco che l'obbligo da esse fatto alla sua controparte non è di « risultato ».

Ora, dagli atti di causa emerge che, dinanzi al declassamento subito dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito della riorganizzazione del servizio in cui egli era occupato (cfr. sentenza 20 maggio 1976, causa 66/75, Macevičius/Parlamento, Racc. 1976, pag. 593 ), l'amministrazione fece dal 1981 al 1984 tutto quanto le era possibile per assicurargli un impiego soddisfacente.

Non vi è riuscita? È vero.

Ma questo fallimento non le è in alcun modo addebitabile.

Esso deriva piuttosto da circostanze obiettive e soprattutto dai molteplici rifiuti che [OSCURATO:PERSONA] oppose alle sue offerte.

Così, dopo aver verificato l'impossibilità di trasferirlo col suo posto all'[OSCURATO:PERSONA] statistico per l'insufficiente rendimento di cui aveva dato prova, l'amministrazione tentò di assegnare il funzionario: a) alla Direzione generale XIII (mercato dell'informazione e innovazione) e al Centro di informazione, ricerca e documentazione della Comunità.

Essendo stati informatizzati anche questi servizi, [OSCURATO:PERSONA] non fu considerato idoneo a prestarvi la sua opera; b) al segretariato del Comitato consultivo CECA.

Questa assegnazione fu resa impossibile dal desiderio del ricorrente di combinare il passaggio ad altro incarico con la promozione al grado A5; e) alla Direzione generale V (occupazione, affari sociali ed istruzione).

In questo caso l'assegnazione comportava un trasferimento a Bruxelles che [OSCURATO:PERSONA] rifiutò invocando ragioni di natura personale (acquisto di una proprietà e legami sentimentali); d) alla Direzione della traduzione in Lussemburgo.

A questo fine, l'Amministrazione organizzò un concorso interno, da essa stessa dichiarato « bidone »; [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non ritenne di candidarvisi affermando di essere interessato a un posto non di traduttore (LA6), ma di revisore (LA5).

Il principio del diritto al lavoro non fu violato neppure quando [OSCURATO:PERSONA] venne trasferito, col meccanismo della messa a disposizione, al servizio traduzione.

Tale misura, infatti, ebbe il consenso dell'interessato e fu decisa nel suo interesse.

Lo stipendio continuò ad essergli versato e, nonostante le affermazioni del ricorrente, i compiti attribuitigli appaiono sostanzialmente compatibili con il suo grado e con le sue qualifiche (sentenza 16 giugno 1971 in causa 61/70, Vistosi/Commissione, Race. 1971, pag. 535, punto 14 e 15 ).

6. Col secondo mezzo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'articolo

25. Trattandosi di decisioni individuali — egli afferma — le misure che lo misero a disposizione di altri servizi dovevano essere motivate, comunicate per iscritto, affisse nei locali dell'istituzione a cui appartiene il dipendente e pubblicate nel Bollettino mensile del personale.

Anche tale censura va respinta.

Come esattamente osservò l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] concludendo in causa 263/81, List/Commissione, Race. 1983, pag. 121 , « lo statuto ( ... ) non fa espressa menzione della messa a disposizione ( ... ) », che è invece prevista dall'articolo 3, n. 3, della Guida al rapporto informativo del personale.

Si può quindi sostenere che tale misura « non è presa in applicazione dello statuto » e non deve pertanto essere conforme alle prescrizioni dell'articolo

25. In effetti, essa « non modifica ( ... ) la posizione [amministrativa] del dipendente ( ... ) ed è un semplice provvedimento di organizzazione interna », a cui lo stesso interessato ha dato il proprio assenso.

7. Il terzo mezzo fa leva sull'inosservanza dell'articolo 38, lettera g), per cui, al termine del periodo di comando, il dipendente dev'essere immediatamente reintegrato nel posto originario.

Rifiutando di reintegrare [OSCURATO:PERSONA], la Commissione ha dunque violato il principio del legittimo affidamento e quello dei diritti quesiti.

Questa doglianza non è più persuasiva delle altre.

Ad essa — io credo — non vale obiettare che [OSCURATO:PERSONA] fu oggetto non di un comando, ma di una messa a disposizione, perché è chiaro che, stante l'analogia tra gli interessi messi in giuoco da tali istituti, l'articolo 38 si applica anche al secondo.

Il suo punto debole è un altro: essa non tiene conto del fatto che la reintegra suppone la sopravvivenza del posto da cui il reintegrando fu per un certo periodo allontanato.

Ora, l'impiego nell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni a cui [OSCURATO:PERSONA] vorrebbe tornare esiste ancora amministrativamente, ma funzionalmente non è più quello di prima, nel senso che le mansioni di cui si compone sono diverse (o richiedono conoscenze diverse) da quelle per cui (o in vista di cui) il ricorrente fu assunto. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ha diritto di essere assegnato a un impiego corrispondente alle sue esperienze e alle sue capacità (cfr. supra, n. 5); non può invece pretendere che il posto primitivo gli sia restituito.

8. Col quarto e ultimo mezzo, il ricorrente assume la violazione dell'articolo 45 e del divieto di discriminare fra dipendenti.

Secondo il disposto statutario « ( ... ) la promozione è fatta exclusivamente a scelta fra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo ( ... ), nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto ».

Ora — afferma [OSCURATO:PERSONA] — un funzionario che, come lui, sia privo di un posto effettivo e inabilitato a svolgere le proprie mansioni non può essere sottoposto ad esami comparativi: mancano pertanto le condizioni per promuoverlo e tale mancanza lo discrimina rispetto agli altri dipendenti.

Neppure questo mezzo coglie nel segno.

Come ha rilevato la convenuta, il provvedimento di messa a disposizione non ostacola l'applicazione dell'articolo 45: tanto è vero che, collocato presso l'[OSCURATO:PERSONA] statistico a partire dal 15 marzo 1981, [OSCURATO:PERSONA] fu proposto per la promozione in vista dell'esercizio 1983.

Si aggiunga che, come ho appena detto, la misura in parola è contemplata dalla Guida al rapporto informativo: lungi dal ridurre, perciò, essa accresce il numero degli elementi di confronto di cui dispone il compilatore.

Anche sotto questo profilo, è dunque assurdo parlare di discriminazione.

Infine, non avendo il ricorrente provato che lo sviluppo della sua carriera è stato intenzionalmente compromesso dall'amministrazione, è da escludere che egli abbia sofferto un danno morale.

La domanda tendente al relativo risarcimento è quindi infondata.

9. Per tutte le considerazioni che precedono vi suggerisco di respingere il ricorso proposto il 2 luglio 1984 dal signor [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Commissione delle Comunità europee, e in base all'articolo 70 del regolamento di procedura, di compensare le spese fra le parti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61984C0173 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. [OSCURATO:PERSONA] del 10 dicembre 1985 [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, 1. Il ricorso 2 luglio 1984 con cui è stata introdotta la presente causa si articola in una serie di pretese che il signor [OSCURATO:PERSONA], funzionario di grado A6 presso la Commissione delle Comunità europee, avanza nei confronti di questa istituzione. Esse hanno per oggetto: a) la reintegra immediata del ricorrente nel posto; b) la sua assegnazione ad un impiego corrispondente al grado, alle competenze e alle qualificazioni che gli vanno riconosciuti; e) la corresponsione di un'indennità giornaliera e di una somma a titolo di risarcimento per il danno morale che il ricorrente ha subito a causa dell'interruzione prodottasi nello sviluppo normale della sua carriera e della precaria situazione amministrativa in cui egli è venuto a trovarsi; d) l'annullamento del rifiuto opposto al suo reclamo; e) la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le spese processuali, comprese le cosiddette spese ripetibili ai sensi dell'articolo 73 del regolamento di procedura. 2. In data 1° marzo 1975 il signor [OSCURATO:PERSONA], che possiede una laurea in economia, una specializzazione in scienze politiche ed eccellenti conoscenze linguistiche, fu assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a Lussemburgo, con l'incarico di redigere gli indici mensili e annuali, alfabetici e metodologici della Gazzetta ufficiale. L'informatizzazione dei sistemi di confezione degli indici portò a un riordinamento dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che delle nuove tecnologie elettroniche non sapeva nulla, cominciò ad avvertire difficoltà d'inserimento e a nutrire timori per le sue prospettive di carriera. Era infatti dal 1975 che egli cercava di ottenere posti di grado A5 non solo alla Commissione (e in particolare nel servizio traduzione), ma anche al Parlamento e alla Corte dei conti. Agli inizi del 1981, il direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni raggiunse col direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] statistico un accordo personale in base a cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato la propria opera nell'ambito di quest'ultimo servizio. Previsto inizialmente per un anno, con decorrenza dal 15 marzo 1981, e poi prorogato per un altro anno, questo provvedimento di « messa a disposizione » prevedeva che l'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni avrebbe continuato a pagare lo stipendio del funzionario, mentre a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] statistico sarebbero state poste le spese relative alle sue eventuali missioni. Con nota 22 febbraio 1982, e cioè a circa un anno dall'inizio della sua nuova attività, [OSCURATO:PERSONA] chiese al direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni se la detta misura dovesse configurarsi come un vero e proprio mutamento di assegnazione e lo pregò, ove così non fosse, di far inserire il suo nome nella lista dei dipendenti di grado A6-A7 che negli ultimi tre anni non erano stati assegnati ad altri incarichi. Un mese più tardi (9 marzo 1982), annotando il proprio rapporto informativo, il ricorrente riconobbe la positività dell'esperienza che stava compiendo presso l'[OSCURATO:PERSONA] statistico, ma si mostrò preoccupato per l'anormalità della sua posizione amministrativa. Del resto, come risulta da una lettera del 14 maggio 1982 con cui il direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni chiese al direttore generale del personale di prender in esame l'assegnazione definitiva del [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] statistico, le sue inquietudini erano condivise dalla stessa amministrazione. Il 1° settembre 1982, con un primo reclamo, [OSCURATO:PERSONA] invitò la Commissione a chiedere al Consiglio di trasferire il proprio posto dal bilancio dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni a quello della Commissione in vista della sua assegnazione all'[OSCURATO:PERSONA] statistico e ad annullare le procedure di promozione al grado A5 per l'esercizio 1982. Ľ8 febbraio seguente, il commissario per gli affari del personale, signor Burke, gli rispose che il suo reclamo era divenuto privo d'oggetto: egli era stato infatti proposto per la promozione al grado A5 per l'esercizio 1983 e l'istituzione si era attivata al fine di risolvere i suoi problemi amministrativi nel quadro dei programmi volti ad assicurare la mobilità. L'11 marzo 1983, il direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni informò [OSCURATO:PERSONA] che, a causa del suo insoddisfacente rendimento, l'attività da lui svolta nell'[OSCURATO:PERSONA] statistico sarebbe cessata il 15 marzo, ma gli comunicò anche che: a) il Comitato consultivo CECA si era dichiarato pronto ad accoglierlo per un periodo di prova; b) era possibile una sua assegnazione alla Direzione generale V della Commissione a Bruxelles. Con due note 8 febbraio e 18 marzo, [OSCURATO:PERSONA] dichiarò al mediatore della Commissione che, mentre ragioni personali gli impedivano di trasferirsi a Bruxelles, egli avrebbe potuto accettare un'assegnazione, purché definitiva, al Comitato CECA. Appena un mese dopo, tuttavia, anche questa prospettiva venne meno: risulta infatti da una lettera del ricorrente alla segreteria del Comitato (15 aprile) che il suo unico interesse era ottenere un posto di grado A5. Il 16 maggio, il ricorrente scrisse al direttore generale del personale per lamentarsi ancora della propria situazione: in particolare, egli si dolse che, terminato il suo rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA] statistico, non gli fosse stata attribuita un'assegnazione definitiva corrispondente alle sue esperienze e alla sua qualifica. Nella stessa nota [OSCURATO:PERSONA] affermò che un posto di revisore linguistico lo avrebbe interamente soddisfatto. Il 28 luglio il direttore della Direzione personale, amministrazione e traduzione della Commissione a Lussemburgo gli comunicò che la sua assegnazione ad un posto di traduttore supponeva il superamento di un concorso. Allo stesso tempo, gli trasmise una prima descrizione dei compiti da adempiere nel campo della terminologia, rilevando che il loro svolgimento lo avrebbe messo in grado di prepararsi a un concorso organizzato per le necessità del servizio linguistico. Con un secondo reclamo (1° dicembre 1983), [OSCURATO:PERSONA] invitò la Commissione a regolarizzare la sua posizione amministrativa e a soddisfare la sua pretesa di essere promosso a quel grado A5 che in condizioni normali egli avrebbe sicuramente ottenuto. Nella risposta (17 giugno 1984) il commissario Burke si rammaricò che i tentativi di assegnare il dipendente ad altri incarichi fossero fin lì falliti e richiamò la sua attenzione sul bando di concorso interno COM/52/84 per la copertura di un posto di traduttore di lingua danese. Ma, pochi giorni dopo, [OSCURATO:PERSONA] introdusse il presente ricorso, che venne iscritto a ruolo il 4 luglio 1984. In data 16 luglio 1984 anche il direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni segnalò a [OSCURATO:PERSONA] il citato bando, mentre con nota 19 luglio 1984 il direttore del personale a Lussemburgo lo avvertì che egli poteva presentare una candidatura per il passaggio al quadro linguistico e che, per consentirgli di preparare la prova di concorso, era stata prevista la sua messa a disposizione presso il servizio traduzione. Dagli atti di causa risulta altresì che il ricorrente non accettò di presentare la domanda al detto concorso, ritenendo che, se lo avesse fatto, avrebbe perso ogni possibilità di essere promosso al grado A5. 3. Le norme dello statuto dei funzionari che nei suoi quattro mezzi [OSCURATO:PERSONA] assume violate sono: a) gli articoli 5 e 7 che, ispirandosi al generale principio del diritto al lavoro, garantiscono al funzionario un impiego corrispondente al suo grado e alla sua categoria; b) l'articolo 25, secondo cui ogni decisione individuale presa in applicazione dello statuto dev'essere comunicata all'interessato e va motivata, almeno quando è suscettibile di recargli pregiudizio. Nel quadro di tale mezzo, il ricorrente lamenta che il suo trasferimento all'[OSCURATO:PERSONA] statistico non abbia avuto luogo in forma di comando; e) l'articolo 38, lettera g), per cui, alla scadenza di un comando disposto nell'interesse del servizio, il funzionario va immediatamente reintegrato nell'impiego che precedentemente occupava; d) l'articolo 45 e il principio di non discriminazione. In concreto, il ricorrente si duole di non aver avuto, a differenza di altri funzionari, la possibilità di essere promosso al grado A5. 4. Prima di valutare la fondatezza di tali mezzi, occorre prender in esame un'eccezione d'irricevibilità proposta dalla Commissione. Ad avviso di quest'ultima, le richieste in cui si articola il ricorso non figuravano nel vago e generico reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] il 1° dicembre 1983. In particolare, il reclamo non conteneva alcuna domanda di reintegra nell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni e, anzi, escludeva una simile prospettiva. La richiesta di assegnazione a un posto adeguato, d'altra parte, non tiene presente che la decisione 17 giugno 1984 richiamò l'attenzione del funzionario sul bando del concorso interno COM/52/84. L'eccezione è inaccoglibile. A ragione il ricorrente invoca la vostra giurisprudenza (sentenze 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Race. 1974, pag. 1099 e 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione, Race. 1976, pag. 1139 ), secondo cui la formulazione del reclamo non è vincolante per la fase contenziosa almeno nella misura in cui la sua causa e il suo oggetto non vengano modificati. È infatti certo che tra il reclamo e il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] esiste una sostanziale continuità. D'altro canto, è evidente che la decisione del 17 giugno 1984 non concretò quell'attribuzione di un posto effettivo a cui il ricorrente aspirava. 5. Cominciamo col mezzo menzionato al punto 3 sub a). Secondo il ricorrente, gli articoli 5 e 7 obbligano l'amministrazione a occupare il funzionario in un impiego corrispondente al grado e alla categoria che gli competono. La natura cogente di queste norme esclude la loro derogabilità mediante accordi tra il dipendente e l'istituzione. D'altra parte, accettando di essere messo a disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] statistico per trovare, nell'interesse del servizio, una soluzione alle proprie difficoltà professionali, il [OSCURATO:PERSONA] non concluse alcun accordo: tanto è vero che, non appena comprese l'anormalità della propria posizione amministrativa, egli chiese ch'essa fosse regolarizzata. In tale contesto, il funzionario dichiarò che un passaggio al quadro linguistico lo avrebbe soddisfatto solo se gli fosse stata attribuita la qualifica di revisore. Si aggiunga — continua [OSCURATO:PERSONA] — che i due disposti dello statuto specificano il principio del diritto al lavoro. Ora, negli ordinamenti di alcuni Stati membri, la violazione di tale principio sub specie di mancata assegnazione del dipendente a un impiego adeguato costituisce un'inadempienza che giustifica le dimissioni in tronco e obbliga il datore di lavoro a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. A mio avviso, la detta censura è priva di fondamento. Non contesto che gli articoli 5 e 7 impongano all'amministrazione di assicurare al funzionario un impiego nella sua categoria e nel suo grado; mi sembra evidente, tuttavia, che tali norme non garantiscono a quest'ultimo il diritto di ottenere un posto specifico e ne deduco che l'obbligo da esse fatto alla sua controparte non è di « risultato ». Ora, dagli atti di causa emerge che, dinanzi al declassamento subito dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito della riorganizzazione del servizio in cui egli era occupato (cfr. sentenza 20 maggio 1976, causa 66/75, Macevičius/Parlamento, Racc. 1976, pag. 593 ), l'amministrazione fece dal 1981 al 1984 tutto quanto le era possibile per assicurargli un impiego soddisfacente. Non vi è riuscita? È vero. Ma questo fallimento non le è in alcun modo addebitabile. Esso deriva piuttosto da circostanze obiettive e soprattutto dai molteplici rifiuti che [OSCURATO:PERSONA] oppose alle sue offerte. Così, dopo aver verificato l'impossibilità di trasferirlo col suo posto all'[OSCURATO:PERSONA] statistico per l'insufficiente rendimento di cui aveva dato prova, l'amministrazione tentò di assegnare il funzionario: a) alla Direzione generale XIII (mercato dell'informazione e innovazione) e al Centro di informazione, ricerca e documentazione della Comunità. Essendo stati informatizzati anche questi servizi, [OSCURATO:PERSONA] non fu considerato idoneo a prestarvi la sua opera; b) al segretariato del Comitato consultivo CECA. Questa assegnazione fu resa impossibile dal desiderio del ricorrente di combinare il passaggio ad altro incarico con la promozione al grado A5; e) alla Direzione generale V (occupazione, affari sociali ed istruzione). In questo caso l'assegnazione comportava un trasferimento a Bruxelles che [OSCURATO:PERSONA] rifiutò invocando ragioni di natura personale (acquisto di una proprietà e legami sentimentali); d) alla Direzione della traduzione in Lussemburgo. A questo fine, l'Amministrazione organizzò un concorso interno, da essa stessa dichiarato « bidone »; [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non ritenne di candidarvisi affermando di essere interessato a un posto non di traduttore (LA6), ma di revisore (LA5). Il principio del diritto al lavoro non fu violato neppure quando [OSCURATO:PERSONA] venne trasferito, col meccanismo della messa a disposizione, al servizio traduzione. Tale misura, infatti, ebbe il consenso dell'interessato e fu decisa nel suo interesse. Lo stipendio continuò ad essergli versato e, nonostante le affermazioni del ricorrente, i compiti attribuitigli appaiono sostanzialmente compatibili con il suo grado e con le sue qualifiche (sentenza 16 giugno 1971 in causa 61/70, Vistosi/Commissione, Race. 1971, pag. 535, punto 14 e 15 ). 6. Col secondo mezzo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'articolo 25. Trattandosi di decisioni individuali — egli afferma — le misure che lo misero a disposizione di altri servizi dovevano essere motivate, comunicate per iscritto, affisse nei locali dell'istituzione a cui appartiene il dipendente e pubblicate nel Bollettino mensile del personale. Anche tale censura va respinta. Come esattamente osservò l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] concludendo in causa 263/81, List/Commissione, Race. 1983, pag. 121 , « lo statuto ( ... ) non fa espressa menzione della messa a disposizione ( ... ) », che è invece prevista dall'articolo 3, n. 3, della Guida al rapporto informativo del personale. Si può quindi sostenere che tale misura « non è presa in applicazione dello statuto » e non deve pertanto essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 25. In effetti, essa « non modifica ( ... ) la posizione [amministrativa] del dipendente ( ... ) ed è un semplice provvedimento di organizzazione interna », a cui lo stesso interessato ha dato il proprio assenso. 7. Il terzo mezzo fa leva sull'inosservanza dell'articolo 38, lettera g), per cui, al termine del periodo di comando, il dipendente dev'essere immediatamente reintegrato nel posto originario. Rifiutando di reintegrare [OSCURATO:PERSONA], la Commissione ha dunque violato il principio del legittimo affidamento e quello dei diritti quesiti. Questa doglianza non è più persuasiva delle altre. Ad essa — io credo — non vale obiettare che [OSCURATO:PERSONA] fu oggetto non di un comando, ma di una messa a disposizione, perché è chiaro che, stante l'analogia tra gli interessi messi in giuoco da tali istituti, l'articolo 38 si applica anche al secondo. Il suo punto debole è un altro: essa non tiene conto del fatto che la reintegra suppone la sopravvivenza del posto da cui il reintegrando fu per un certo periodo allontanato. Ora, l'impiego nell'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazioni a cui [OSCURATO:PERSONA] vorrebbe tornare esiste ancora amministrativamente, ma funzionalmente non è più quello di prima, nel senso che le mansioni di cui si compone sono diverse (o richiedono conoscenze diverse) da quelle per cui (o in vista di cui) il ricorrente fu assunto. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ha diritto di essere assegnato a un impiego corrispondente alle sue esperienze e alle sue capacità (cfr. supra, n. 5); non può invece pretendere che il posto primitivo gli sia restituito. 8. Col quarto e ultimo mezzo, il ricorrente assume la violazione dell'articolo 45 e del divieto di discriminare fra dipendenti. Secondo il disposto statutario « ( ... ) la promozione è fatta exclusivamente a scelta fra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo ( ... ), nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto ». Ora — afferma [OSCURATO:PERSONA] — un funzionario che, come lui, sia privo di un posto effettivo e inabilitato a svolgere le proprie mansioni non può essere sottoposto ad esami comparativi: mancano pertanto le condizioni per promuoverlo e tale mancanza lo discrimina rispetto agli altri dipendenti. Neppure questo mezzo coglie nel segno. Come ha rilevato la convenuta, il provvedimento di messa a disposizione non ostacola l'applicazione dell'articolo 45: tanto è vero che, collocato presso l'[OSCURATO:PERSONA] statistico a partire dal 15 marzo 1981, [OSCURATO:PERSONA] fu proposto per la promozione in vista dell'esercizio 1983. Si aggiunga che, come ho appena detto, la misura in parola è contemplata dalla Guida al rapporto informativo: lungi dal ridurre, perciò, essa accresce il numero degli elementi di confronto di cui dispone il compilatore. Anche sotto questo profilo, è dunque assurdo parlare di discriminazione. Infine, non avendo il ricorrente provato che lo sviluppo della sua carriera è stato intenzionalmente compromesso dall'amministrazione, è da escludere che egli abbia sofferto un danno morale. La domanda tendente al relativo risarcimento è quindi infondata. 9. Per tutte le considerazioni che precedono vi suggerisco di respingere il ricorso proposto il 2 luglio 1984 dal signor [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Commissione delle Comunità europee, e in base all'articolo 70 del regolamento di procedura, di compensare le spese fra le parti.
Sentenza Corte di giustizia UE/1985 — Fons Iuris — Fons Iuris