Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 36640/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13106 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, da- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L23 C794B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M26 E6251) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57R66 E463P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R20 H501R) avvocato costituito personalmente e altresì rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76T28 F839H) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Fi- renze n. 2316/2017, pubblicata in data 20 ottobre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA].

S.p.A. (alla quale, in corso di causa, è su- bentrata [OSCURATO:SOCIETA]., quale titolare delle posizioni giuridi- che soggettive controverse) ha ottenuto decreto ingiuntivo per Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 il complessivo importo di C 1.627.622,46, nei confronti di Fa- bio [OSCURATO:PERSONA], a seguito della risoluzione per inadempimento di quest'ultimo di un contratto di leasing avente ad oggetto un'imbarcazione.

Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'opposizione del [OSCURATO:PERSONA] ma ha, comunque, revocato il decreto ingiuntivo e condannato il debitore al pagamento della minor somma di C 867.662,46, oltre accessori.

La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto l'opposizione, revocando inte- gralmente il decreto ingiuntivo opposto. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Va infatti ribadito che, in caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o specia- le), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo do- cumento che contenga la procura è indispensabile per la veri- fica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e proces- suali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancan- za, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o del soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva diret- tamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 - 01).

Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica delegato (quindi procuratore, cioè rappresentante volontario) della stessa in virtù di atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 16 set- tembre 2016 (rep. 44349; racc. 9068); in tale qualità il Bac- chio ha sottoscritto il mandato difensivo agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Camerini.

L'indicato atto notarile non è stato però prodotto in giudizio.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

2. L'inammissibilità del ricorso, per le ragioni appena esposte, ha carattere assorbente.

A soli fini di completezza espositiva è opportuno, comunque, sinteticamente illustrare le ragioni per cui l'impugnazione non avrebbe potuto in nessun caso trovare accoglimento nel meri- to. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c. c., artt. 356, 191 e 61 c.o.c.) riferita alla decisione della Corte territoriale di Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 ammettere la CTU estimativa ed in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

La censura (con la quale si sostiene che non avrebbe potuto essere disposta una consulenza tecnica di ufficio nel giudizio di secondo grado, in mancanza di una specifica richiesta con- tenuta nell'atto di appello ed in presenza di adeguata istrutto- ria svolta in primo grado) è infondata in diritto, in quanto la consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio che può essere disposto di ufficio e non è sindacabile la valutazione del giudice di merito sulla sua necessità.

Le altre questioni poste con il motivo di ricorso in esame ri- guardano poi accertamenti di fatto e valutazione delle prove. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 2697 c. c. e 356, 191, 61 e 183, VIII comma, c.p.c. ed all'art. 360 n. 4 c.p.c.».

Anche questa censura (con la quale si deduce che la consulen- za tecnica potrebbe essere disposta di ufficio solo con l'ordinanza di cui all'art. 183, comma 7, c.p.c. e non in sede di appello) è infondata in diritto, in quanto, ai sensi degli artt. 61 e 191 c.p.c., la consulenza tecnica di ufficio può essere dispo- sta anche con ordinanza successiva a quella di cui all'art. 83 c.p.c. e, in proposito, non opera il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15945 del 27/06/2017, Rv. 644977 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 06/10/2000, Rv. 540862 - 01).

Sono poi inammissibili le ulteriori censure in ordine alla pa- ventata lesione del diritto di difesa in conseguenza dell'ammissione di ufficio della consulenza nel giudizio di se- condo grado, in quanto la ricorrente non deduce neanche se e in che termini aveva eventualmente chiesto l'ammissione di altri mezzi di prova per contrastare le risultanze di tale consu- lenza.

Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 2.3 Con il terzo ed il quarto motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogget- to di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.».

Con il quinto motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto (art. 1375 c. c.) riferita alla decisione della Corte territoriale di ritenere [OSCURATO:SOCIETA] colpevole di viola- zione della buona fede contrattuale ed in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

Tutte le censure di cui ai motivi di ricorso in esame sono inammissibili, in quanto esse si risolvono, sostanzialmente, nella contestazione della valutazione delle prove operata dai giudici del merito. 2.4 Con il sesto motivo si denunzia «Violazione o falsa appli- cazione di norme di diritto (art. 112 c. c.) riferita alla decisione della Corte territoriale di ignorare la richiesta dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione o riduzione della penale convenzionale in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

Secondo la società ricorrente, la corte di appello avrebbe er- roneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato in appello una eccezione di compensazione (tra la penale convenzionale e il valore che avrebbe potuto essere ricavato dalla vendita della barca).

La censura è in primo luogo inammissibile, in quanto, in viola- zione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., essa non è sostenu- ta da uno specifico richiamo del contenuto dell'appello del [OSCURATO:PERSONA], che consenta di ritenere che la corte territoriale abbia male interpretato le sue difese.

Deve aggiungersi che, dal contenuto degli atti difensivi ri- chiamati nel ricorso, sembrerebbe che la (atecnica) "compen- sazione" tra la penale pretesa ed il valore del bene restituito fosse stata espressamente richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. pag. 7/8 del ricorso) Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 In ogni caso, la corte di appello non ha preso in esame una insussistente eccezione di compensazione in senso tecnico, ma ha accolto le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al valore dell'imbarcazione ed alla condotta scorretta della società di leasing, che l'aveva alienata per un importo non congruo, ri- tenendo quindi che - come in sostanza richiesto dall'appellante - l'importo da scomputare rispetto alle somme pretese dalla concedente non fosse quello ricavato dalla ven- dita del bene in concreto effettuata, ma quello superiore "rica- vabile" dalla sua vendita se fosse stata effettuata in modo cor- retto, importo che, essendo superiore a quanto richiesto dalla società, comportava l'assorbimento di ogni altra questione sull'eventuale riduzione della penale e sul calcolo delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto di leasing. 2.5 Con il settimo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella dedotta ec- cessività della penale convenzionale (art. 1384 c.c., in colle- gamento all'art. 15 del contratto di leasing) che è stato ogget- to di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.».

Con l'ottavo motivo si denunzia «Violazione o falsa applicazio- ne di norme di diritto (art. c. c.) riferita alla decisione della Corte territoriale di respingere l'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

Le censure avanzate con i motivi di ricorso in esame non col- gono adeguatamente la effettiva ratio decidendi della pronun- cia impugnata sul punto in contestazione.

La società ricorrente, in sede monitoria, aveva chiesto sempli- cemente l'importo dei tre quinti dei canoni contrattuali a sca- dere.

Di conseguenza, i giudici del merito hanno correttamen- te ritenuto domanda nuova la sua successiva richiesta di otte- nere invece come indennizzo la differenza tra il totale dei ca- noni insoluti e il prezzo ricavato dalla vendita del bene.

Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, li- quidandole in complessivi C 8.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in dat.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13106 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, da- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L23 C794B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M26 E6251) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57R66 E463P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R20 H501R) avvocato costituito personalmente e altresì rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76T28 F839H) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Fi- renze n. 2316/2017, pubblicata in data 20 ottobre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]. S.p.A. (alla quale, in corso di causa, è su- bentrata [OSCURATO:SOCIETA]., quale titolare delle posizioni giuridi- che soggettive controverse) ha ottenuto decreto ingiuntivo per Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 il complessivo importo di C 1.627.622,46, nei confronti di Fa- bio [OSCURATO:PERSONA], a seguito della risoluzione per inadempimento di quest'ultimo di un contratto di leasing avente ad oggetto un'imbarcazione. Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'opposizione del [OSCURATO:PERSONA] ma ha, comunque, revocato il decreto ingiuntivo e condannato il debitore al pagamento della minor somma di C 867.662,46, oltre accessori. La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto l'opposizione, revocando inte- gralmente il decreto ingiuntivo opposto. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Va infatti ribadito che, in caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o specia- le), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo do- cumento che contenga la procura è indispensabile per la veri- fica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e proces- suali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancan- za, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o del soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva diret- tamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 - 01). Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica delegato (quindi procuratore, cioè rappresentante volontario) della stessa in virtù di atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 16 set- tembre 2016 (rep. 44349; racc. 9068); in tale qualità il Bac- chio ha sottoscritto il mandato difensivo agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Camerini. L'indicato atto notarile non è stato però prodotto in giudizio. Il ricorso è pertanto inammissibile. 2. L'inammissibilità del ricorso, per le ragioni appena esposte, ha carattere assorbente. A soli fini di completezza espositiva è opportuno, comunque, sinteticamente illustrare le ragioni per cui l'impugnazione non avrebbe potuto in nessun caso trovare accoglimento nel meri- to. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c. c., artt. 356, 191 e 61 c.o.c.) riferita alla decisione della Corte territoriale di Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 ammettere la CTU estimativa ed in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». La censura (con la quale si sostiene che non avrebbe potuto essere disposta una consulenza tecnica di ufficio nel giudizio di secondo grado, in mancanza di una specifica richiesta con- tenuta nell'atto di appello ed in presenza di adeguata istrutto- ria svolta in primo grado) è infondata in diritto, in quanto la consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio che può essere disposto di ufficio e non è sindacabile la valutazione del giudice di merito sulla sua necessità. Le altre questioni poste con il motivo di ricorso in esame ri- guardano poi accertamenti di fatto e valutazione delle prove. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 2697 c. c. e 356, 191, 61 e 183, VIII comma, c.p.c. ed all'art. 360 n. 4 c.p.c.». Anche questa censura (con la quale si deduce che la consulen- za tecnica potrebbe essere disposta di ufficio solo con l'ordinanza di cui all'art. 183, comma 7, c.p.c. e non in sede di appello) è infondata in diritto, in quanto, ai sensi degli artt. 61 e 191 c.p.c., la consulenza tecnica di ufficio può essere dispo- sta anche con ordinanza successiva a quella di cui all'art. 83 c.p.c. e, in proposito, non opera il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15945 del 27/06/2017, Rv. 644977 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 06/10/2000, Rv. 540862 - 01). Sono poi inammissibili le ulteriori censure in ordine alla pa- ventata lesione del diritto di difesa in conseguenza dell'ammissione di ufficio della consulenza nel giudizio di se- condo grado, in quanto la ricorrente non deduce neanche se e in che termini aveva eventualmente chiesto l'ammissione di altri mezzi di prova per contrastare le risultanze di tale consu- lenza. Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 2.3 Con il terzo ed il quarto motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogget- to di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.». Con il quinto motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto (art. 1375 c. c.) riferita alla decisione della Corte territoriale di ritenere [OSCURATO:SOCIETA] colpevole di viola- zione della buona fede contrattuale ed in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». Tutte le censure di cui ai motivi di ricorso in esame sono inammissibili, in quanto esse si risolvono, sostanzialmente, nella contestazione della valutazione delle prove operata dai giudici del merito. 2.4 Con il sesto motivo si denunzia «Violazione o falsa appli- cazione di norme di diritto (art. 112 c. c.) riferita alla decisione della Corte territoriale di ignorare la richiesta dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione o riduzione della penale convenzionale in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». Secondo la società ricorrente, la corte di appello avrebbe er- roneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato in appello una eccezione di compensazione (tra la penale convenzionale e il valore che avrebbe potuto essere ricavato dalla vendita della barca). La censura è in primo luogo inammissibile, in quanto, in viola- zione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., essa non è sostenu- ta da uno specifico richiamo del contenuto dell'appello del [OSCURATO:PERSONA], che consenta di ritenere che la corte territoriale abbia male interpretato le sue difese. Deve aggiungersi che, dal contenuto degli atti difensivi ri- chiamati nel ricorso, sembrerebbe che la (atecnica) "compen- sazione" tra la penale pretesa ed il valore del bene restituito fosse stata espressamente richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. pag. 7/8 del ricorso) Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 In ogni caso, la corte di appello non ha preso in esame una insussistente eccezione di compensazione in senso tecnico, ma ha accolto le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al valore dell'imbarcazione ed alla condotta scorretta della società di leasing, che l'aveva alienata per un importo non congruo, ri- tenendo quindi che - come in sostanza richiesto dall'appellante - l'importo da scomputare rispetto alle somme pretese dalla concedente non fosse quello ricavato dalla ven- dita del bene in concreto effettuata, ma quello superiore "rica- vabile" dalla sua vendita se fosse stata effettuata in modo cor- retto, importo che, essendo superiore a quanto richiesto dalla società, comportava l'assorbimento di ogni altra questione sull'eventuale riduzione della penale e sul calcolo delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto di leasing. 2.5 Con il settimo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella dedotta ec- cessività della penale convenzionale (art. 1384 c.c., in colle- gamento all'art. 15 del contratto di leasing) che è stato ogget- to di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.». Con l'ottavo motivo si denunzia «Violazione o falsa applicazio- ne di norme di diritto (art. c. c.) riferita alla decisione della Corte territoriale di respingere l'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». Le censure avanzate con i motivi di ricorso in esame non col- gono adeguatamente la effettiva ratio decidendi della pronun- cia impugnata sul punto in contestazione. La società ricorrente, in sede monitoria, aveva chiesto sempli- cemente l'importo dei tre quinti dei canoni contrattuali a sca- dere. Di conseguenza, i giudici del merito hanno correttamen- te ritenuto domanda nuova la sua successiva richiesta di otte- nere invece come indennizzo la differenza tra il totale dei ca- noni insoluti e il prezzo ricavato dalla vendita del bene. Ric. n. 13106/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, li- quidandole in complessivi C 8.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in dat.
Decreto Cassazione n. 36640/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris