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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 37669/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 29 maggio 2020 con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2020.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per essere stato trattato l'atto di appello in una udienza fissata per l'udienza del 17 novembre 2022, ma con un avviso di fissazione di udienza notificato al difensore di fiducia che recava l'erronea data dell'udienza del 29 maggio 2020.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente fondato.

Agli atti è in effetti presente l'erronea indicazione della data dell'udienza nell'avviso di fissazione notificato al difensore dell'imputato dalla cancelleria della Corte di appello di Ancona.

Ma tale atto ha prodotto, comunque, la sua funzione perché nella udienza del 17 novembre 2022 l'odierno imputato è stato effettivamente assistito dal suo difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era presente.

Quand'anche si volesse, per ipotesi, qualificare quella erronea indicazione come causa di una nullità, la stessa sarebbe stata qualificabile come invalidità generale e a regime intermedio: dunque, doveva essere dedotta dalla parte interessata in udienza, giusta la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., cosa che non è avvenuta.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 29 maggio 2020 con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2020. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per essere stato trattato l'atto di appello in una udienza fissata per l'udienza del 17 novembre 2022, ma con un avviso di fissazione di udienza notificato al difensore di fiducia che recava l'erronea data dell'udienza del 29 maggio 2020. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente fondato. Agli atti è in effetti presente l'erronea indicazione della data dell'udienza nell'avviso di fissazione notificato al difensore dell'imputato dalla cancelleria della Corte di appello di Ancona. Ma tale atto ha prodotto, comunque, la sua funzione perché nella udienza del 17 novembre 2022 l'odierno imputato è stato effettivamente assistito dal suo difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era presente. Quand'anche si volesse, per ipotesi, qualificare quella erronea indicazione come causa di una nullità, la stessa sarebbe stata qualificabile come invalidità generale e a regime intermedio: dunque, doveva essere dedotta dalla parte interessata in udienza, giusta la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., cosa che non è avvenuta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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