CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 dicembre 1966
Cassazione n. 11212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1966 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta ex art. 680 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, dichiarata eseguibile dal Magistrato di sorveglianza di Frosinone, su richiesta del P.M., con provvedimento del 14/12/2020 e che era stata disposta con la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza passata in giudicato il 09/02/2016. Il condannato aveva dunque terminato in data 12/05/2021 l'espiazione di una pena pari ad anni tredici, mesi tre e giorni ventinove di reclusione, derivante da cumulo disposto ad opera della Procura della Repubblica di Piacenza in data 09/11/2016 e conseguente ad una serie di condanne per delitti di associazione a delinquere, violazione della legge sulle armi, lesioni personali ed estorsioni aggravate. A fondamento dell'impugnata decisione, il Tribunale di sorveglianza ha posto la considerazione della perdurante pericolosità sociale del soggetto; tale pericolosità è stata desunta non solo dalla intrinseca gravità dei fatti accertati, ma anche dalla condotta serbata dal [OSCURATO:PERSONA], in epoca sia contemporanea che susseguente rispetto al tempo di commissione dei reati stessi. Il Tribunale ha in particolare evidenziato - in punto di attualità del requisito della pericolosità - la prolungata organicità del condannato alla compagine camorristica denominata [OSCURATO:PERSONA], costola del clan Pianese attivo nel territorio di Qualiano e nelle zone limitrofe, oltre che la capacità del soggetto di riannodare i legami criminali intessuti in epoca antecedente rispetto alla carcerazione. Sul punto specifico, notevole rilievo ha assunto un dato oggettivo, rappresentato dall'essersi il [OSCURATO:PERSONA] nuovamente accompagnato - una volta espiata la pena - agli stessi soggetti pregiudicati unitamente ai quali era stato in passato già tratto in arresto. Nel provvedimento impugnato è stato altresì evidenziato il mancato reperimento, da parte del soggetto, di una stabile occupazione lavorativa; tale circostanza è stata reputata evocativa della ricorrenza di perduranti contatti con ambienti malavitosi, utili per il [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere nuovamente guadagni di natura illecita. È stato in definitiva sottolineato il mancato allontanamento del condannato dal tessuto criminale di provenienza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Deduce, quindi, il ricorrente il vizio di violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 680 cod. proc. pen., per aver il Tribunale di sorveglianza posto a fondamento della decisione impugnata una nota redatta dai Carabinieri di Qualiano in data 09/12/2021. Questi avrebbero - in ipotesi difensiva - incongruamente ripercorso il cammino delinquenziale del soggetto, senza però far emergere elementi nuovi e sopravvenuti, concretamente atti a dimostrarne l'attuale organicità nel tessuto malavitoso. Il Tribunale si sarebbe pertanto limitato a valorizzare impropriamente la valenza evocativa del vissuto criminale del [OSCURATO:PERSONA], per trarne l'apodittica conclusione che questi abbia riattivato - quale appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA] - la storica contrapposizione di tale sodalizio rispetto alla compagine camorristica nota come Pianese-D'Alterio. Il ricorrente censura poi la carenza di valutazione in ordine alla ormai lunga carcerazione - iniziata nel lontano 2011 - del [OSCURATO:PERSONA], il quale in questo notevole arco cronologico ha sempre svolto un percorso carcerario del tutto lineare. Parimenti contestato dalla difesa è poi il fatto che gli incontri con personaggi pregiudicati siano stati dal Tribunale reputati idonei, secondo una sorta di automatismo, a dimostrare l'attuale pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Occorre infatti ricordare che il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione che siano tassativamente riconducibili alla motivazione totalmente mancante o apparente, oppure manifestamente illogica o contraddittoria (intrinsecamente o anche se raffrontata ad atti processuali specificamente indicati), laddove il giudice affermi la sussistenza di un elemento probatorio in realtà inesistente o - in via speculare - trascuri una prova esistente, pur sempre a patto che tali prove siano determinanti nel senso di poter portare ad una decisione difforme rispetto a quella assunta. La Corte di cassazione non può invece conoscere del contenuto degli atti processuali, al fine di controllare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio sussunto nel provvedimento impugnato, essendo tale tipo di valutazione riservata ai gradi di merito ed estranea alla valutazione da operare in sede di legittimità. Non possono quindi essere in questa sede valutate le deduzioni che pongano direttamente la Corte di cassazione in contatto con il materiale probatorio, onde ricavarne un apprezzamento difforme rispetto a quello fatto proprio dai giudici del merito e sovrapponibile a quello invece proposto dalla parte ricorrente (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciche', Rv. 262948 - 01). 3. Così delineati i contorni concettuali della questione in diritto, risulta pacifica l'inammissibilità del ricorso, che si risolve sostanzialmente nella mera proposizione di censure tipicamente attinenti al merito. Non si confronta, il ricorrente, con il fatto che il Tribunale ha dato compiutamente conto delle ragioni di censura, analizzando in modo approfondito i punti della decisione presi di mira dai motivi di impugnazione. I Giudici hanno poi chiarito - con ampia, coerente e convincente motivazione, puntualmente attenta ai passaggi essenziali delle critiche difensive e previa autonoma rivalutazione di tali aspetti - le ragioni della condivisione dell'apprezzamento compiuto dal fflagistrato di sorveglianza. Come sopra spiegato, non può quindi esser domandata in sede di legittimità una nuova valutazione in fatto e nemmeno - come pure fatto dal ricorrente - dolersi del contenuto evocativo di determinati atti (nella specie, la sopra detta nota redatta dai carabinieri di Qualiano). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma - che si stima equo quantificare in euro tremila - in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore