CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 15980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 15 gennaio 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il reato è estinto, avendo la persona offesa dichiarato in data 3 marzo 2023 di voler rimettere la querela ed avendo l'imputata in pari data dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/0