CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 13 febbraio 2023 che, dichiarati estinti per prescrizione i reati a lei ascritti, ha confermato agli effetti civili la condanna al risarcimento del danno pronunciata in primo grado dal Tribunale di Foggia del 3 dicembre 2021, in ordine alle condotte di cui agli artt. 612 bis e 639 cod. pen.; -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione quanto alle argomentazioni a fondamento della responsabilità della ricorrente, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in questa sede sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuai i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -Rilevato che in data 29/09/2023 il difensore e procuratore speciale delle costituite parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria difensiva contenente conclusioni scritte e nota spese; - Considerato, a quest'ultimo riguardo, che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cessazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d. "non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "[..], abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]"; nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse delle parti civili si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso, non offrendo un contributo utile alla decisione. P. Q. IM.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore Il