Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28798/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, per l’imputata, hachiesto l’annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermatola sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino, che, all’esito di giudizio abbreviato,dichiarava XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX responsabile, in concorso conXXXXXXXXXXXXXX, del delitto di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX,aggravato dal fatto di essere stato commesso dagli autori del delitto di attipersecutori, dai futili motivi e dalla premeditazione, esclusa l’aggravante dellaminorata difesa e in esso assorbito il delitto di atti persecutori, e pertanto, tenutoconto della riduzione per il rito, la condannava alla pena di anni dieci direclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile.2.

Avverso detta sentenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha propostoricorso per cassazione, tramite il proprio difensore.2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciata violazione dellenorme codicistiche che disciplinano il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. eil dolo del concorrente e vizio di motivazione.Ci si duole che sia stata rigettata la tesi difensiva della connivenza nonpunibile dell’imputata, omettendo di considerare che la mera presenza sul luogo,la semplice conoscenza del proposito criminoso altrui e la generica adesionemorale interna non siano sufficienti per ritenere integrato il concorso di persone;e che sia stata valorizzata la mancata dissociazione della donna, configurandouna responsabilità di posizione o per omesso impedimento, in assenza di unobbligo giuridico di garanzia.2.2.

Col secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione per averela sentenza d’appello omesso di confrontarsi con le specifiche e circostanziatedoglianze di cui al primo motivo d’appello con il quale era sostenuta la tesi dellaconnivenza non punibile.Rileva il difensore di avere specificamente dedotto con l’appello come lecondotte tenute dalla donna poco prima dell’investimento della vittima con l’autoguidata dal compagno (il fatto di avere camminato velocemente verso l’auto,avere guardato nella direzione indicata dal compagno ed essersi seduta in auto)fossero neutre e, quindi, perfettamente compatibili con una dinamica di coppia; eche, ciò nonostante, la Corte di appello le ha ritenute atti univocamentecriminose e tali da integrare il concorso nel tentato omicidio, valorizzando iprecedenti atti persecutori e l’assenza di reazioni da parte dell’imputata alla“inversione a u” compiuta dal compagno e all’investimento, senza considerareche questi ultimi fossero atti compiuti in pochissimi secondi.2.3.

Col terzo motivo di ricorso si rileva vizio di motivazione sul trattamentosanzionatorio, avendo la sentenza di appello omesso di confrontarsi con lespecifiche e circostanziate doglianze di cui al secondo motivo di appello.Si rileva che con detto motivo si era lamentata l’irragionevolezza a) di unapena inflitta in eguale misura a XXXXXXX, esecutore materiale dell’investimento,e alla XXXXXXXXXXXXXXXX, inerte passeggera che non risulta avere compiutoalcun atto materiale, b) di una premeditazione fondata sull’esistenza di un forteastio e di un livore, compatibili altresì con un dolo d’impeto, e sull’estensioneall’imputata di una serie di elementi a carico del solo coimputato, senza alcunconfronto con la tesi secondo cui le missive inviate dalla donna alla vittimaesprimessero una mera volontà di minacciare e molestare e non unapianificazione omicidiaria, c) dell’esclusione del riconoscimento delle circostanzegravità dei fatti e sul mero diniego (del tutto consentito) di responsabilità inordine agli stessi da parte dei prevenuti.

Ci si duole che con tali specifichecensure la Corte di appello non si sia confrontata.Per tutti i summenzionati motivi la difesa chiede l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, le parti hanno conclusocome sopra indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Infondati sono i primi due motivi di impugnazione.Immune da vizi è il percorso argomentativo della doppia conforme sulconcorso dell’imputata nel tentato omicidio.Invero, in primo luogo, viene valorizzato il fatto che l’episodio in esame sicollochi nel contesto di una serie di atti persecutori commessi dall’odiernaimputata in concorso con XXXXXXX ai danni di XXXXXXXXXXXX, frutto di intesacriminosa permanente tra i due conviventi, avendo avuto entrambi parte attivain gran parte di essi.

In secondo luogo, si fa leva sugli appostamenti di entrambinei giorni precedenti l’investimento nella zona dove sarebbe avvenuto il fatto,come riferito a s.i.t. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Assisi.

In terzo luogo si rileva,con specifico riferimento al momento dell’investimento della persona offesa, chela complicità della prevenuta è evidente sulla base della condotta tenuta dallastessa, documentata dalle chiari riprese delle telecamere di videosorveglianzaposte nei pressi del locus commissi delicti, emergendo dalla visione delle stesse,commentata dalla sentenza in esame, che la stessa, accelerando il passo ad uncenno del compagno, dopo avere guardato in direzione della persona offesa, eseguitando a guardare in tale direzione nel corso della manovra di inversione dimarcia, era consapevole dell’intenzione del compagno e, dunque, con la propriapresenza al suo fianco, ne rafforzava senza dubbio il proposito criminoso.Aggiunge la sentenza de qua che l’assenza di qualunque segnale di allarmeo di opposizione già nel corso della pericolosa inversione di marcia e, soprattutto,durante e immediatamente dopo l’accelerazione in contromano, la salita sulmarciapiede e l’investimento frontale di XXXXXXXXXXXX dà ulteriormente conto,al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevole ed integrale adesione daparte dell’imputata all’azione del compagno.

E conclude che tutti gliluogo, considerati unitariamente, ad una lettura univoca dei fatti, nei terminisopra indicati, posto che se non è ragionevolmente ipotizzabile che l’imputatafosse ignara di quanto il compagno si accingeva a fare e stava facendo, innessun modo la sua presenza al fianco di XXXXXXX può essere qualificata dimera connivenza.

Non senza rimarcare che tale conclusione è ulteriormenteconfortata dal dato indiscutibile che l’imputato attendeva che la compagnasalisse sulla propria autovettura prima di agire, nonostante la persona offesafosse stata già individuata.Di contro i motivi di ricorso, al pari delle corrispondenti censure di appello,prospettano una visione atomistica del tentato omicidio, separato dal contestodei vari episodi configuranti il reato di stalking, assorbiti nella circostanzaaggravante di cui all’art. 576 cod. pen., di cui è stata riconosciuta la sussistenza.E non considerano che proprio la piena partecipazione dell’imputata agli attipersecutori, valorizzata dalla sentenza di appello e ancor prima dal primoGiudice, evidenzia come la stessa, al momento del tentativo di omicidio, non sitrovasse lì per caso, ignara passeggera, passiva spettatrice del comportamentodel correo, ma anzi proietta – trovando riscontro nella visione del filmato delletelecamere di videosorveglianza - sull’episodio l’immagine della pienaconsapevolezza e condivisione dell’atto omicidiario posto in essere dalcoimputato, come momento culminante della progressiva intensificazione dellacondotta persecutoria realizzata in pieno concorso tra i due interessati contro lapersona offesa.

Il costrutto motivazionale della doppia conforme sul punto nonappare suscettibile di disarticolazione mediante l’esercizio di un mero dissenso eduna lettura parziale della vicenda processuale.1.2.

Inammissibile è, poi, il terzo motivo di impugnazione.La Corte territoriale ritiene integrata l’aggravante della premeditazione,posto che, come ha correttamente rilevato il primo Giudice, il contenuto deltelefono cellulare sequestrato a XXXXXXX non lascia dubbi sul fatto che questiavesse programmato da diversi mesi di assassinare la XXXXXX (emergendo l’usodi Facebook per cercare un killer per la donna e sua madre) e che, quanto allaXXXXXXXXXXXXXXXX, la sua condivisione del progetto criminoso del compagnoè agevolmente ricavabile dall’esasperato livore coltivato per mesi –dettagliatamente analizzato dalla sentenza di primo grado – dalla stessamanifestato in diverse occasioni, anche alla presenza di terzi e persino dicarabinieri, nei confronti della persona offesa, nonché dal contenuto(intimidatorio) inequivoco delle lettere (anche risalenti) recapitate aquest’ultima.Diversamente da come dedotto con l’ultimo motivo, i Giudici di merito non silimitano ad estendere un atteggiamento psicologico che connota XXXXXXX allacompagna, ma valutano per l’imputata circostanze specifiche che anche nei suoiconfronti consentono di ritenere ricorrenti sia l’elemento ideologico checronologico della premeditazione richiesti dalla consolidata giurisprudenza diquesta Corte (si veda per tutte Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv.265149, secondo cui elementi costitutivi della circostanza aggravante dellapremeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza delproposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderatariflessione circa l'opportunità del recesso - elemento di natura cronologica - e laferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animodell'agente fino alla commissione del crimine - elemento di natura ideologica -,dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità delmomento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè daneutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo edei mezzi di esecuzione del reato) dandone atto con una congrua motivazione.Neppure coglie nel segno la censura sul mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, a fronte delleargomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza di appello alriguardo (si vedano p.11 e 12).Con riguardo al primo profilo si fa, invero, leva sulla notevole capacità didelinquere e sulla considerevole pericolosità sociale dei prevenuti dimostrate colcommettere gran parte delle condotte loro attribuite nel procedimento in pienogiorno, nella pubblica via e alla presenza di testimoni, nonché anche delle forzedell’ordine, esprimendo con detto comportamento l’imputata, al pari delcompagno, un considerevole spregio per la legalità e la convivenza civile, tantoda arrivare a molestare esercenti di attività commerciali conoscenti della personaoffesa per farle pervenire le proprie minacce; si evidenzia, inoltre, che taliemergenze, in uno con la gravità dei fatti, non consentono il riconoscimento didette circostanze in ragione della mera fragilità soggettiva della donna e dellasua incensuratezza, anche considerati il mancato risarcimento dei danni allapersona offesa e l’assenza di segnali di resipiscenza.Con riguardo al profilo della quantificazione della pena inflitta alla donna, inmisura irragionevolmente equivalente rispetto al compagno, autore materialedell’investimento, la sentenza di appello evidenzia che una pena basedeterminata in anni quindici di reclusione, per il delitto di tentato omicidioaggravato, a fronte di un minimo edittale di dodici e di un massimo edittale diventiquattro, con uno scostamento di appena un quarto dal minimo edittale èpienamente giustificata, oltre che dalla gravità delle condotte e dall’intensità deldolo, dall’integrazione di due ulteriori aggravanti comuni (artt.61 n. 1 e 577 n. 3cod. pen.), alle quali è d’obbligo attribuire, in assenza di attenuanti un effetto diasseveramento della sanzione.A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici in relazioni a tutti e treprofili esaminati, e come tali insindacabili in questa sede, il ricorrente opponecensure in fatto, reiterative e meramente confutative.Va, invero, considerato che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente,logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il qualel’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tuttii parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclaminouna rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero lavalorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessinell’apprezzamento del giudice impugnato.2.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.In considerazione della tipologia dei reati per cui si procede va dispostol’oscuramento dei dati come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, per l’imputata, hachiesto l’annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermatola sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino, che, all’esito di giudizio abbreviato,dichiarava XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX responsabile, in concorso conXXXXXXXXXXXXXX, del delitto di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX,aggravato dal fatto di essere stato commesso dagli autori del delitto di attipersecutori, dai futili motivi e dalla premeditazione, esclusa l’aggravante dellaminorata difesa e in esso assorbito il delitto di atti persecutori, e pertanto, tenutoconto della riduzione per il rito, la condannava alla pena di anni dieci direclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile.2. Avverso detta sentenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha propostoricorso per cassazione, tramite il proprio difensore.2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciata violazione dellenorme codicistiche che disciplinano il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. eil dolo del concorrente e vizio di motivazione.Ci si duole che sia stata rigettata la tesi difensiva della connivenza nonpunibile dell’imputata, omettendo di considerare che la mera presenza sul luogo,la semplice conoscenza del proposito criminoso altrui e la generica adesionemorale interna non siano sufficienti per ritenere integrato il concorso di persone;e che sia stata valorizzata la mancata dissociazione della donna, configurandouna responsabilità di posizione o per omesso impedimento, in assenza di unobbligo giuridico di garanzia.2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione per averela sentenza d’appello omesso di confrontarsi con le specifiche e circostanziatedoglianze di cui al primo motivo d’appello con il quale era sostenuta la tesi dellaconnivenza non punibile.Rileva il difensore di avere specificamente dedotto con l’appello come lecondotte tenute dalla donna poco prima dell’investimento della vittima con l’autoguidata dal compagno (il fatto di avere camminato velocemente verso l’auto,avere guardato nella direzione indicata dal compagno ed essersi seduta in auto)fossero neutre e, quindi, perfettamente compatibili con una dinamica di coppia; eche, ciò nonostante, la Corte di appello le ha ritenute atti univocamentecriminose e tali da integrare il concorso nel tentato omicidio, valorizzando iprecedenti atti persecutori e l’assenza di reazioni da parte dell’imputata alla“inversione a u” compiuta dal compagno e all’investimento, senza considerareche questi ultimi fossero atti compiuti in pochissimi secondi.2.3. Col terzo motivo di ricorso si rileva vizio di motivazione sul trattamentosanzionatorio, avendo la sentenza di appello omesso di confrontarsi con lespecifiche e circostanziate doglianze di cui al secondo motivo di appello.Si rileva che con detto motivo si era lamentata l’irragionevolezza a) di unapena inflitta in eguale misura a XXXXXXX, esecutore materiale dell’investimento,e alla XXXXXXXXXXXXXXXX, inerte passeggera che non risulta avere compiutoalcun atto materiale, b) di una premeditazione fondata sull’esistenza di un forteastio e di un livore, compatibili altresì con un dolo d’impeto, e sull’estensioneall’imputata di una serie di elementi a carico del solo coimputato, senza alcunconfronto con la tesi secondo cui le missive inviate dalla donna alla vittimaesprimessero una mera volontà di minacciare e molestare e non unapianificazione omicidiaria, c) dell’esclusione del riconoscimento delle circostanzegravità dei fatti e sul mero diniego (del tutto consentito) di responsabilità inordine agli stessi da parte dei prevenuti. Ci si duole che con tali specifichecensure la Corte di appello non si sia confrontata.Per tutti i summenzionati motivi la difesa chiede l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, le parti hanno conclusocome sopra indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Infondati sono i primi due motivi di impugnazione.Immune da vizi è il percorso argomentativo della doppia conforme sulconcorso dell’imputata nel tentato omicidio.Invero, in primo luogo, viene valorizzato il fatto che l’episodio in esame sicollochi nel contesto di una serie di atti persecutori commessi dall’odiernaimputata in concorso con XXXXXXX ai danni di XXXXXXXXXXXX, frutto di intesacriminosa permanente tra i due conviventi, avendo avuto entrambi parte attivain gran parte di essi. In secondo luogo, si fa leva sugli appostamenti di entrambinei giorni precedenti l’investimento nella zona dove sarebbe avvenuto il fatto,come riferito a s.i.t. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Assisi. In terzo luogo si rileva,con specifico riferimento al momento dell’investimento della persona offesa, chela complicità della prevenuta è evidente sulla base della condotta tenuta dallastessa, documentata dalle chiari riprese delle telecamere di videosorveglianzaposte nei pressi del locus commissi delicti, emergendo dalla visione delle stesse,commentata dalla sentenza in esame, che la stessa, accelerando il passo ad uncenno del compagno, dopo avere guardato in direzione della persona offesa, eseguitando a guardare in tale direzione nel corso della manovra di inversione dimarcia, era consapevole dell’intenzione del compagno e, dunque, con la propriapresenza al suo fianco, ne rafforzava senza dubbio il proposito criminoso.Aggiunge la sentenza de qua che l’assenza di qualunque segnale di allarmeo di opposizione già nel corso della pericolosa inversione di marcia e, soprattutto,durante e immediatamente dopo l’accelerazione in contromano, la salita sulmarciapiede e l’investimento frontale di XXXXXXXXXXXX dà ulteriormente conto,al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevole ed integrale adesione daparte dell’imputata all’azione del compagno. E conclude che tutti gliluogo, considerati unitariamente, ad una lettura univoca dei fatti, nei terminisopra indicati, posto che se non è ragionevolmente ipotizzabile che l’imputatafosse ignara di quanto il compagno si accingeva a fare e stava facendo, innessun modo la sua presenza al fianco di XXXXXXX può essere qualificata dimera connivenza. Non senza rimarcare che tale conclusione è ulteriormenteconfortata dal dato indiscutibile che l’imputato attendeva che la compagnasalisse sulla propria autovettura prima di agire, nonostante la persona offesafosse stata già individuata.Di contro i motivi di ricorso, al pari delle corrispondenti censure di appello,prospettano una visione atomistica del tentato omicidio, separato dal contestodei vari episodi configuranti il reato di stalking, assorbiti nella circostanzaaggravante di cui all’art. 576 cod. pen., di cui è stata riconosciuta la sussistenza.E non considerano che proprio la piena partecipazione dell’imputata agli attipersecutori, valorizzata dalla sentenza di appello e ancor prima dal primoGiudice, evidenzia come la stessa, al momento del tentativo di omicidio, non sitrovasse lì per caso, ignara passeggera, passiva spettatrice del comportamentodel correo, ma anzi proietta – trovando riscontro nella visione del filmato delletelecamere di videosorveglianza - sull’episodio l’immagine della pienaconsapevolezza e condivisione dell’atto omicidiario posto in essere dalcoimputato, come momento culminante della progressiva intensificazione dellacondotta persecutoria realizzata in pieno concorso tra i due interessati contro lapersona offesa. Il costrutto motivazionale della doppia conforme sul punto nonappare suscettibile di disarticolazione mediante l’esercizio di un mero dissenso eduna lettura parziale della vicenda processuale.1.2. Inammissibile è, poi, il terzo motivo di impugnazione.La Corte territoriale ritiene integrata l’aggravante della premeditazione,posto che, come ha correttamente rilevato il primo Giudice, il contenuto deltelefono cellulare sequestrato a XXXXXXX non lascia dubbi sul fatto che questiavesse programmato da diversi mesi di assassinare la XXXXXX (emergendo l’usodi Facebook per cercare un killer per la donna e sua madre) e che, quanto allaXXXXXXXXXXXXXXXX, la sua condivisione del progetto criminoso del compagnoè agevolmente ricavabile dall’esasperato livore coltivato per mesi –dettagliatamente analizzato dalla sentenza di primo grado – dalla stessamanifestato in diverse occasioni, anche alla presenza di terzi e persino dicarabinieri, nei confronti della persona offesa, nonché dal contenuto(intimidatorio) inequivoco delle lettere (anche risalenti) recapitate aquest’ultima.Diversamente da come dedotto con l’ultimo motivo, i Giudici di merito non silimitano ad estendere un atteggiamento psicologico che connota XXXXXXX allacompagna, ma valutano per l’imputata circostanze specifiche che anche nei suoiconfronti consentono di ritenere ricorrenti sia l’elemento ideologico checronologico della premeditazione richiesti dalla consolidata giurisprudenza diquesta Corte (si veda per tutte Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv.265149, secondo cui elementi costitutivi della circostanza aggravante dellapremeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza delproposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderatariflessione circa l'opportunità del recesso - elemento di natura cronologica - e laferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animodell'agente fino alla commissione del crimine - elemento di natura ideologica -,dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità delmomento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè daneutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo edei mezzi di esecuzione del reato) dandone atto con una congrua motivazione.Neppure coglie nel segno la censura sul mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, a fronte delleargomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza di appello alriguardo (si vedano p.11 e 12).Con riguardo al primo profilo si fa, invero, leva sulla notevole capacità didelinquere e sulla considerevole pericolosità sociale dei prevenuti dimostrate colcommettere gran parte delle condotte loro attribuite nel procedimento in pienogiorno, nella pubblica via e alla presenza di testimoni, nonché anche delle forzedell’ordine, esprimendo con detto comportamento l’imputata, al pari delcompagno, un considerevole spregio per la legalità e la convivenza civile, tantoda arrivare a molestare esercenti di attività commerciali conoscenti della personaoffesa per farle pervenire le proprie minacce; si evidenzia, inoltre, che taliemergenze, in uno con la gravità dei fatti, non consentono il riconoscimento didette circostanze in ragione della mera fragilità soggettiva della donna e dellasua incensuratezza, anche considerati il mancato risarcimento dei danni allapersona offesa e l’assenza di segnali di resipiscenza.Con riguardo al profilo della quantificazione della pena inflitta alla donna, inmisura irragionevolmente equivalente rispetto al compagno, autore materialedell’investimento, la sentenza di appello evidenzia che una pena basedeterminata in anni quindici di reclusione, per il delitto di tentato omicidioaggravato, a fronte di un minimo edittale di dodici e di un massimo edittale diventiquattro, con uno scostamento di appena un quarto dal minimo edittale èpienamente giustificata, oltre che dalla gravità delle condotte e dall’intensità deldolo, dall’integrazione di due ulteriori aggravanti comuni (artt.61 n. 1 e 577 n. 3cod. pen.), alle quali è d’obbligo attribuire, in assenza di attenuanti un effetto diasseveramento della sanzione.A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici in relazioni a tutti e treprofili esaminati, e come tali insindacabili in questa sede, il ricorrente opponecensure in fatto, reiterative e meramente confutative.Va, invero, considerato che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente,logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il qualel’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tuttii parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclaminouna rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero lavalorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessinell’apprezzamento del giudice impugnato.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.In considerazione della tipologia dei reati per cui si procede va dispostol’oscuramento dei dati come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28798/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris