CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 29844/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26361/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6721/2015 depositata il14/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso in riassunzione innanzi alla Corte d’appello di Roma, in seguito alla dichiarazione di incompetenza da parte del TAR Lazio, per opporsi alla delibera del Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, che aveva irrogato al predetto sanzioni amministrative per l’importo complessivo di € 225.000,00, per violazione dell’art.53 , comma 1 , lett. b) del TUB per violazione della normativa in materia di contenimento dei rischi finanziari e per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni. Con decreto del 14.2.2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte d’appello ha rilevato che l’omessa integrazione della contestazione, dopo la richiesta di approfondimenti richiesti dal Direttorio in ordine all’entità della sanzione, non violava l’art.8 della L. n. 689/81 perché era basata sugli stessi fatti oggetto dell’originaria contestazione. Nel merito, è stata accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore privo di deleghe. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Roma sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito concontroricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Conil primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 e dell’art.116 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per errata valutazione delle risultanze istruttorie, da cui emergerebbe una condotta attiva del ricorrente nel prevenire i rischi connessi all’operazione. Il ricorrente rileva che, all’epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di consigliere senza deleghe, e, in tale veste, avrebbe chiesto riscontri e informazioni dagli amministratori delegati sull’andamento della banca, senza essere, tuttavia, nelle condizioni di agire e di monitorare direttamente l’andamento gestionale. In particolare, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare i suoi numerosi interventi in sede di consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto il rischio di liquidità, il rischio di mercato e l’organizzazione del controllo interno, in seguito ai quali egli avrebbe ricevuto rassicurazionidal management esecutivo. Con il secondo motivo di ricorso, si censura il decreto impugnato per violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c., sostenendo che la responsabilità del consigliere privo di deleghe non possa consistere in una generica condotta di omessa vigilanza tale da trasmodare in responsabilità oggettiva; la responsabilità dei consiglieri deleganti potrebbe essere affermata solo se connessa alla violazione del dovere di agire informati sicchè non sarebbe esigibile un controllo ed una verifica su ogni atto di gestione. Il ricorrente ritiene sufficiente che il consigliere delegante richieda agli organi delegati di fornire in Consiglio le informazioni relativealla gestione della società, e, laddove tali informazioni non siano manifestamente carenti o contraddittori, non potrebbe essere addebitata alcuna responsabilità. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente avrebbe espresso il proprio dissenso dall’andamento gestionale della banca [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi autosospendendosi dalla carica e, successivamente, dimettendosi. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità del decreto, in relazione all'art.132, comma 2 n.4 c.p.c., per carenza di motivazione, rilevando lo squilibrio fra la parte della motivazione riservataalla ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale degli istituti applicati e la parte dedicata all’esame dei motivi. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del comportamento esigibile dal consigliere di amministrazione senza deleghe, alla luce degli elementi in fatto ed in diritto acquisiti in giudizio. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte, in numerose decisioni, ha delineato gli obblighi facenti capo agli amministratori privi di delega (tra le tante Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, n.21602; Cass.27710/2021). E’ stato affermato che l’obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma del codice civile agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza. Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie - inoltre - non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. A prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loroaffidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventualiorgani delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportunainiziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620/2021). Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art.2932 comma 2 del codice civile, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 19556/2020; Cass. n. 24851/2019; Cass. n. 5606/2019). A tali principi si è uniformata la Corte d’appello che, con motivazione non apparente (Cass. Sez. Unite n. 8054/2014), ha ritenuto che le mere richieste di informazioni e di chiarimenti da parte di [OSCURATO:PERSONA], prive di alcun intervento diretto a manifestare il dissenso in ordine alle criticità dell'assetto organizzativo e alle scelte strategiche dell'azienda, non fossero sufficienti ad elidere le sue responsabilità, considerazione questa cheè riferibile anche alla autosospensione. La Corte d’appello, con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità ha ritenuto che non fossero sufficienti pochi e segmentati interventi dell’opponente in consiglio di amministrazione per escludere la responsabilità nelle scelte gestionali della banca, nel dovere di vigilanza sull’organizzazione in quanto da detti interventi non era riscontrabile alcun fattivo interessamento del ricorrente al fine di informarsi e, successivamente, di offrire concreti spunti tecnici per correggere le problematiche inerenti ai rischi ed oggetto dei rilievi. Secondo la Corte di merito, si è trattato di generiche richieste di chiarimenti o di ricognizioni o di raccomandazioni, prive di incisività e specificità in relazione ai temi trattati, prive di motivazione congrua e prive quindi di concreta attitudine a indirizzare ed orientare il Consiglio di amministrazione ad una migliore e più prudente valutazione dei rischi medesimi. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si configura, nel caso di specie, una forma di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità per colpa, correlata ad una condotta negligente ed inerte rispetto agli obblighi di vigilanza sanciti dalle disposizioni secondarie che disciplinano l’attività bancaria. Sotto tale profilo, l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo deve essere valutato alla stregua della competenza professionale specifica richiesta ad ogni componente delConsiglio di amministrazione di una banca, tenuto conto che in tema di sanzioni amministrative, l’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pone una presunzione relativa di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. n. 27432/2013). Il ricorso, sotto lo schermo della violazione di legge, sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, compiutamente esaminate dalla Corte d’appello, alla luce dei consolidati principi di diritto in materia di responsabilità degli amministratori privi di delega. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 8 e 18 della L. 689/1981 e dell’art.145 del T.U.B. , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., e, in via gradata dell’art. 132, comma 2 c.p.c., per omessa motivazione in ordine ai criteri di commisurazione della sanzione, in considerazione del breve periodo in cui sarebbero state commesse le violazioni contestate e della loro gravità, soprattutto se commisurate alle sanzioni inflitte ad altri componenti del consiglio di amministrazione di MPS. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha motivato in ordine all’entità della sanzione, tenendo conto della gravità dei fatti e delle peculiarifunzioni svolte dal ricorrente all’interno del consiglio di amministrazione della banca. La determinazione dell’entità della sanzione costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito da esercitarsi entro i limiti sanciti dalla norma incriminatrice, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, sicchè la sua statuizione è censurabile in sede di legittimità ove i limiti stabiliti dalla legge non siano stati rispettati o non si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981, ovvero della gravità della violazione, della personalità dell'agente e delle sue condizioni economiche ( Cass. Civ., Sez. II, 28.2.2020, n. 5526; Cass. Civ., Sez. II, 8.2.2016, n. 2406). Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia l’omessa integrazione della contestazione, in riferimento agli artt.8 e 18 della Legge n. 689/1981 e dell’art.145 T.U.B., per omessa integrazione della contestazione dopo che il Direttorio aveva chiesto approfondimenti in ordine all’entità della sanzione; il ricorrente sostiene che l’ulteriore addebito fosse relativo a due distinte contestazioni mentre, in tema di sanzioni amministrative, non sarebbe ammesso il cumulo materiale ma unicamente il cumulo giuridico. Il motivo è infondato. Come correttamente osservato dalla Corte d’appello, la sanzione proposta, ai sensi dell’art.8 della L. n. 689/81, era basata sugli stessi fatti oggetto dell’originaria contestazione e riguardava unicamente l’entità della sanzione, sicchè il motivo si risolve nell’apodittica contestazione dell’accertamento compiuto dalla Corte di merito in ordine alla circostanza che ne lla seconda proposta non erano stati consideratifatti nuovi o diversi oggetto di contestazione, ma soltanto una diversa modulazione della sanzione. Il ricorsodeve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri