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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20631/2026

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di Appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] checonclude per l'inammissibilità del ricorsosentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTOAnna Sciarrillo risulta destinataria di un mandato d’arresto europeo emesso dalTribunale giudiziario di Grasse, in Francia, per l’esecuzione di un provvedimento di custodiacautelare del giudice istruttore di quel Tribunale, nell’ambito di un procedimento che la vedeindagata per i delitti di tentato furto con violenza commesso in banda organizzata e dipartecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un delitto,previsti e puniti dagli artt. 311, 450 e 131 del codice penale francese, e corrispondenti aquelli di tentata rapina ed associazione per delinquere dell’ordinamento penale italiano (artt.56, 628 e 416, cod. pen.).Secondo l’ipotesi accusatoria, ella era parte di un gruppo di cinque italiani giunti aCannes nell’aprile scorso, i quali, dopo aver seguìto un cittadino russo, hanno tentato dirapinarlo dell’orologio indossato, del valore di circa duecentomila euro.

Nell’occasione, inparticolare, come riferisce l’AG francese, due complici con uno scooter avevano affiancatol’autovettura della vittima aggredendola per impossessarsi dell’orologio, non riuscendovi,abbandonando poco dopo tale motoveicolo e raggiungendo gli altri loro complici, tra i quali laSciarrillo, che li attendevano a bordo di un’automobile, con la quale sono fuggiti verso l’Italia.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiaratol’esistenza delle condizioni per la consegna.L'interessata ha proposto ricorso a mezzo del difensore con il quale deduce:primo motivo: violazione degli artt. 2 e 17 legge n. 69 del 2005, in relazione all’art. 696-ter cod. proc. pen., agli artt. 24 e 111 Cost., all’art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea.Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe omesso di verificare la compatibilitàdel sistema processuale francese con il diritto di difesa, atteso che, nella fase istruttoriacondotta dal giudice istruttore, il segreto istruttorio impedirebbe all’indagato e al difensore lapiena conoscenza degli atti, destinati a essere conosciuti solo in occasionedell ’ interrogatorio.La Corte territoriale si sarebbe limitata a escludere ogni sindacato sulla sussistenza deigravi indizi, senza considerare che tale preclusione determinerebbe un vuoto di tutela.Si richiama, in proposito, la sentenza n. 177 del 2023 della Corte costituzionale,secondo cui le clausole di salvaguardia dell’art. 2 legge n. 69 del 2005 impongono unaverifica concreta quando sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che la consegnaesponga la persona a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali.L’omessa verifica integrerebbe, pertanto, violazione di legge e nullità della sentenza.Secondo motivo: violazione dell’art. 6 L. 69/2005, per insufficienza descrittiva delmandato d'arresto europeo quanto al grado di partecipazione del ricorrente ai fatti contestati,nonché per omessa attivazione della procedura di richiesta di informazione integrative ex art.16 della medesima legge: la descrizione contenuta nel mandato di arresto non descrive ilruolo svolto dalla Contini né il suo ruolo nella associazione.

La Corte, verificata la genericitàdella contestazione, avrebbe dovuto attivare il potere dovere di richiedere informazioniintegrative ai sensi dell'art. 16 della medesima legge: l'omissione di tale attività istruttoria hadeterminato una motivazione apparente.terzo motivo: violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 17 legge n. 69 del 2005, 6 CEDUe 24, comma 2, Cost., nonché vizio di motivazione apparente o illogica.La censura riguarda il rigetto, o comunque la mancata valutazione, delladocumentazione prodotta dalla difesa in udienza, costituita da una lettera dei servizi sociali14.30.Secondo la difesa, tale documento escludeva la presenza della ricorrente a Cannesnella medesima data, indicata come giorno di commissione dei fatti di tentata rapina.La Corte di merito avrebbe, pertanto, dovuto motivare sulla irrilevanza del documentoovvero acquisire ulteriori informazioni sul punto.Quarto motivo: si propone questione di legittimità costituzionale dell'art 17, comma 4,della L. 22 Aprile 2005 n. 69 come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 2 Febbraio2021 n. 10, nella parte in cui esclude per i mandati di arresto europei di natura processuale ilcontrollo della Corte d'appello sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perviolazione degli articoli 2,3 13, 24, 111 e 117,comma 1, della Costituzione, quest'ultimo inrelazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 Convenzione dei diritti fondamentali dell'unioneEuropea; ritiene la ricorrente che la Corte di appello ha dichiarato di non potersi sindacare lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in forza del nuovo testo dell'art. 17, comma 4,della legge 69 del 2005 e succ. mod.; la norma invocata viola i parametri costituzionali citatiin quanto la motivazione non può ridursi alla mera presa d'atto dell'esistenza di un mandatoestero ma deve implicare un controllo sulla legittimità e sulla non arbitrarietà della misura(art. 13 Cost.); il diritto di difesa viene vanificato se l'indagato non ha il diritto di conoscere glidel giusto processo del contraddittorio esige che ogni processo si svolga in condizioni diparità tra le parti mentre nel caso in esame si verifica una disparità strutturale incompatibilecon la nozione di giusto processo (art. 111 Cost.); la giurisprudenza della corte EDU hacostantemente affermato che il diritto al giusto processo include il diritto dell'accusato diessere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa perpredisporre la propria difesa (art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e agliartt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea); Si chiede quindi che la Cortedi Cassazione sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della L. 22Aprile 2005 n. 69, nella parte in cui esclude il controllo della Corte d'appello sulla sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza per i mandati d'arresto europei di natura processuale.Quinto motivo: istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europeaai sensi dell'art. 267 [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea; in caso di mancatoaccoglimento dei motivi, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia,proponendo quesito interpretativo relativo alla possibilità dell'autorità giudiziaria dello Stato diesecuzione di m.a.e. processuale, di sindacare la sussistenza di un fumus minimodell'accusa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.Il primo motivo è infondato.

La ricorrente non ha allegato in termini analitici l’esistenzadi gravi carenze sistemiche del sistema giudiziario francese, essendosi limitata ad asserire,in termini del tutto generici, che il livello di segretezza della fase investigativa sia tale dacomprimere un efficace diritto di difesa.

Evidentemente, non sono queste generichededuzioni né ragione per ritenere in termini generali il sistema processuale francese non ingrado di garantire i diritti minimi di difesa degli indagati né, comunque, ragione per unarichiesta, di carattere esplorativo, alla Ag francese sulla adeguatezza del sistemaprocessuale nazionale.

La censura presenta, inoltre, carattere di novità.

Dalla sentenza impugnata non risultache la questione sia stata prospettata dinanzi alla Corte di Appello, né il ricorrente deduceuna specifica omissione motivazionale sul punto.

Il secondo motivo è infondato.

Nel mandato d’arresto europeo le indicazioni relativeal fatto e al “grado di partecipazione” del ricercato hanno la funzione di fornire le informazioniminime necessarie per consentire allo Stato di esecuzione i controlli demandati dalla legge ela rapida decisione sulla consegna.Dopo il d.lgs. n. 10 del 2021, tali controlli non comprendono più la verifica della gravitàindiziaria, sicché non è richiesta una descrizione analitica delle modalità di coinvolgimentodel ricercato nei fatti contestati.Il riferimento al “grado di partecipazione” non impone, infatti, di valutare l’intensità delcontributo causale del soggetto, ma serve a rendere comprensibile il titolo di responsabilitànei diversi sistemi penali europei, nei quali concorso, partecipazione, istigazione, tentativo oconspiracy possono assumere configurazioni diverse.Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto sufficienti le informazionicontenute nel mandato anche con riguardo alla posizione del ricorrente.Il terzo motivo è infondatoin quanto non solo la parte intende chiedere una valutazionesul quadro indiziario, mediate una verifica dell’alibi, ma chiede svolgersi una istruttoria pertale ricostruzione alternativa, sulla base di un generico documento.

Il diniego di tale attivitàistruttoria, quindi, non solo non integra alcuna violazione delle norme richiamata ma era attodovuto non essendo prevista una attività istruttoria sulla gravità degli indizi.Quarto motivo: èmanifestamente infondata la richiesta di sollevare eccezione dilegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge 22 Aprile 2005 n.69.Innanzitutto, l’eccezione è formulata in modo generico lì dove intende contestarecontemporaneamente la assenza di una valutazione autonoma dell’AG italiana sullaconsistenza dei fatti per i quali è chiesta la consegna e, nel contempo, la inadeguatezza delsistema francese (peraltro, si ripete, descritto in modo meramente assertivo e senzariferimenti a carenze sistemiche o individualizzate).

Poi, non tiene conto che proprio la Costituzione consente e riconosce le limitazioni disovranità necessarie alla partecipazione dell’Italia all’ordinamento dell’Unione europea, nelcui ambito opera il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.Tale principio si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, ossia sullapresunzione che ciascuno Stato condivida con gli altri i valori comuni sui quali si fondal’Unione e rispetti il diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali da esso riconosciuti.Del tutto ragionevole, quindi, ed allineato con tali principi la previsione che il sistema delmandato d’arresto europeo non richieda un sindacato interno pieno sulla fondatezzadell’accusa o sulla consistenza probatoria dei fatti, essendo tale valutazione riservataall’autorità giudiziaria dello Stato emittente.

Infine, non si ritiene di accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, nonrilevando questa Corte sussistere il dubbio interpretativo della difesa.Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.Così è deciso, 03/06/2026Il PresidentePIERLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] checonclude per l'inammissibilità del ricorsosentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTOAnna Sciarrillo risulta destinataria di un mandato d’arresto europeo emesso dalTribunale giudiziario di Grasse, in Francia, per l’esecuzione di un provvedimento di custodiacautelare del giudice istruttore di quel Tribunale, nell’ambito di un procedimento che la vedeindagata per i delitti di tentato furto con violenza commesso in banda organizzata e dipartecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un delitto,previsti e puniti dagli artt. 311, 450 e 131 del codice penale francese, e corrispondenti aquelli di tentata rapina ed associazione per delinquere dell’ordinamento penale italiano (artt.56, 628 e 416, cod. pen.).Secondo l’ipotesi accusatoria, ella era parte di un gruppo di cinque italiani giunti aCannes nell’aprile scorso, i quali, dopo aver seguìto un cittadino russo, hanno tentato dirapinarlo dell’orologio indossato, del valore di circa duecentomila euro. Nell’occasione, inparticolare, come riferisce l’AG francese, due complici con uno scooter avevano affiancatol’autovettura della vittima aggredendola per impossessarsi dell’orologio, non riuscendovi,abbandonando poco dopo tale motoveicolo e raggiungendo gli altri loro complici, tra i quali laSciarrillo, che li attendevano a bordo di un’automobile, con la quale sono fuggiti verso l’Italia.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiaratol’esistenza delle condizioni per la consegna.L'interessata ha proposto ricorso a mezzo del difensore con il quale deduce:primo motivo: violazione degli artt. 2 e 17 legge n. 69 del 2005, in relazione all’art. 696-ter cod. proc. pen., agli artt. 24 e 111 Cost., all’art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea.Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe omesso di verificare la compatibilitàdel sistema processuale francese con il diritto di difesa, atteso che, nella fase istruttoriacondotta dal giudice istruttore, il segreto istruttorio impedirebbe all’indagato e al difensore lapiena conoscenza degli atti, destinati a essere conosciuti solo in occasionedell ’ interrogatorio.La Corte territoriale si sarebbe limitata a escludere ogni sindacato sulla sussistenza deigravi indizi, senza considerare che tale preclusione determinerebbe un vuoto di tutela.Si richiama, in proposito, la sentenza n. 177 del 2023 della Corte costituzionale,secondo cui le clausole di salvaguardia dell’art. 2 legge n. 69 del 2005 impongono unaverifica concreta quando sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che la consegnaesponga la persona a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali.L’omessa verifica integrerebbe, pertanto, violazione di legge e nullità della sentenza.Secondo motivo: violazione dell’art. 6 L. 69/2005, per insufficienza descrittiva delmandato d'arresto europeo quanto al grado di partecipazione del ricorrente ai fatti contestati,nonché per omessa attivazione della procedura di richiesta di informazione integrative ex art.16 della medesima legge: la descrizione contenuta nel mandato di arresto non descrive ilruolo svolto dalla Contini né il suo ruolo nella associazione. La Corte, verificata la genericitàdella contestazione, avrebbe dovuto attivare il potere dovere di richiedere informazioniintegrative ai sensi dell'art. 16 della medesima legge: l'omissione di tale attività istruttoria hadeterminato una motivazione apparente.terzo motivo: violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 17 legge n. 69 del 2005, 6 CEDUe 24, comma 2, Cost., nonché vizio di motivazione apparente o illogica.La censura riguarda il rigetto, o comunque la mancata valutazione, delladocumentazione prodotta dalla difesa in udienza, costituita da una lettera dei servizi sociali14.30.Secondo la difesa, tale documento escludeva la presenza della ricorrente a Cannesnella medesima data, indicata come giorno di commissione dei fatti di tentata rapina.La Corte di merito avrebbe, pertanto, dovuto motivare sulla irrilevanza del documentoovvero acquisire ulteriori informazioni sul punto.Quarto motivo: si propone questione di legittimità costituzionale dell'art 17, comma 4,della L. 22 Aprile 2005 n. 69 come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 2 Febbraio2021 n. 10, nella parte in cui esclude per i mandati di arresto europei di natura processuale ilcontrollo della Corte d'appello sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perviolazione degli articoli 2,3 13, 24, 111 e 117,comma 1, della Costituzione, quest'ultimo inrelazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 Convenzione dei diritti fondamentali dell'unioneEuropea; ritiene la ricorrente che la Corte di appello ha dichiarato di non potersi sindacare lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in forza del nuovo testo dell'art. 17, comma 4,della legge 69 del 2005 e succ. mod.; la norma invocata viola i parametri costituzionali citatiin quanto la motivazione non può ridursi alla mera presa d'atto dell'esistenza di un mandatoestero ma deve implicare un controllo sulla legittimità e sulla non arbitrarietà della misura(art. 13 Cost.); il diritto di difesa viene vanificato se l'indagato non ha il diritto di conoscere glidel giusto processo del contraddittorio esige che ogni processo si svolga in condizioni diparità tra le parti mentre nel caso in esame si verifica una disparità strutturale incompatibilecon la nozione di giusto processo (art. 111 Cost.); la giurisprudenza della corte EDU hacostantemente affermato che il diritto al giusto processo include il diritto dell'accusato diessere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa perpredisporre la propria difesa (art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e agliartt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea); Si chiede quindi che la Cortedi Cassazione sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della L. 22Aprile 2005 n. 69, nella parte in cui esclude il controllo della Corte d'appello sulla sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza per i mandati d'arresto europei di natura processuale.Quinto motivo: istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europeaai sensi dell'art. 267 [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea; in caso di mancatoaccoglimento dei motivi, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia,proponendo quesito interpretativo relativo alla possibilità dell'autorità giudiziaria dello Stato diesecuzione di m.a.e. processuale, di sindacare la sussistenza di un fumus minimodell'accusa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.Il primo motivo è infondato. La ricorrente non ha allegato in termini analitici l’esistenzadi gravi carenze sistemiche del sistema giudiziario francese, essendosi limitata ad asserire,in termini del tutto generici, che il livello di segretezza della fase investigativa sia tale dacomprimere un efficace diritto di difesa. Evidentemente, non sono queste generichededuzioni né ragione per ritenere in termini generali il sistema processuale francese non ingrado di garantire i diritti minimi di difesa degli indagati né, comunque, ragione per unarichiesta, di carattere esplorativo, alla Ag francese sulla adeguatezza del sistemaprocessuale nazionale. La censura presenta, inoltre, carattere di novità. Dalla sentenza impugnata non risultache la questione sia stata prospettata dinanzi alla Corte di Appello, né il ricorrente deduceuna specifica omissione motivazionale sul punto. Il secondo motivo è infondato. Nel mandato d’arresto europeo le indicazioni relativeal fatto e al “grado di partecipazione” del ricercato hanno la funzione di fornire le informazioniminime necessarie per consentire allo Stato di esecuzione i controlli demandati dalla legge ela rapida decisione sulla consegna.Dopo il d.lgs. n. 10 del 2021, tali controlli non comprendono più la verifica della gravitàindiziaria, sicché non è richiesta una descrizione analitica delle modalità di coinvolgimentodel ricercato nei fatti contestati.Il riferimento al “grado di partecipazione” non impone, infatti, di valutare l’intensità delcontributo causale del soggetto, ma serve a rendere comprensibile il titolo di responsabilitànei diversi sistemi penali europei, nei quali concorso, partecipazione, istigazione, tentativo oconspiracy possono assumere configurazioni diverse.Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto sufficienti le informazionicontenute nel mandato anche con riguardo alla posizione del ricorrente.Il terzo motivo è infondatoin quanto non solo la parte intende chiedere una valutazionesul quadro indiziario, mediate una verifica dell’alibi, ma chiede svolgersi una istruttoria pertale ricostruzione alternativa, sulla base di un generico documento. Il diniego di tale attivitàistruttoria, quindi, non solo non integra alcuna violazione delle norme richiamata ma era attodovuto non essendo prevista una attività istruttoria sulla gravità degli indizi.Quarto motivo: èmanifestamente infondata la richiesta di sollevare eccezione dilegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge 22 Aprile 2005 n.69.Innanzitutto, l’eccezione è formulata in modo generico lì dove intende contestarecontemporaneamente la assenza di una valutazione autonoma dell’AG italiana sullaconsistenza dei fatti per i quali è chiesta la consegna e, nel contempo, la inadeguatezza delsistema francese (peraltro, si ripete, descritto in modo meramente assertivo e senzariferimenti a carenze sistemiche o individualizzate). Poi, non tiene conto che proprio la Costituzione consente e riconosce le limitazioni disovranità necessarie alla partecipazione dell’Italia all’ordinamento dell’Unione europea, nelcui ambito opera il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.Tale principio si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, ossia sullapresunzione che ciascuno Stato condivida con gli altri i valori comuni sui quali si fondal’Unione e rispetti il diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali da esso riconosciuti.Del tutto ragionevole, quindi, ed allineato con tali principi la previsione che il sistema delmandato d’arresto europeo non richieda un sindacato interno pieno sulla fondatezzadell’accusa o sulla consistenza probatoria dei fatti, essendo tale valutazione riservataall’autorità giudiziaria dello Stato emittente. Infine, non si ritiene di accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, nonrilevando questa Corte sussistere il dubbio interpretativo della difesa.Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.Così è deciso, 03/06/2026Il PresidentePIERLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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