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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29642/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi in qualità di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", già "TO.GE.F0

5. r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 marzo 2011.

2. Avverso la richiamata sentenza il TONDI ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1. Con il primo motivo l'imputato denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, 223 e 291 I.fall. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta veste di amministratore di fatto.

A fondamento di tale censura, il TONDI evidenzia, per un verso, che non sarebbe stato tributato rilievo decisivo, ai fini assolutori, alle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva riferito che non si poteva avere certezza che la società si trovava in fase di decozione prima della gestione della stessa ad opera di [OSCURATO:PERSONA].

Assume inoltre che l'affermazione della sua responsabilità per distrazione degli automezzi si basa su una circostanza erronea, poiché aveva dimostrato di aver consegnato alcuni assegni circolari all'amministratore della società utilizzati in parte anche per l'acquisto di tali mezzi.

Peraltro il suo ruolo di amministratore di fatto non avrebbe potuto desumersi dalle sole dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di averlo visto una sola volta presso lo studio di commercialisti presso il quale lavorava per chiedere informazioni sulla costituzione della società, circostanza che sarebbe insufficiente per considerarlo dominus della stessa.

Ancora, sulla bancarotta distrattiva, il ricorrente lamenta che ai fini del vaglio del pregiudizio ai creditori occorrerebbe considerare la data della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già il momento della commissione dei fatti.

2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132, 133 cod. pen., 81 ultimo comma cod. pen. e connesso difetto di motivazione in quanto la pena determinata non sarebbe stata fondata su un idoneo apparato argomentativo e 2 i(s l'aumento nella continuazione sarebbe stato erroneamente operato partendo dalla pena per il reato più grave già aumentata per effetto delle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Occorre premettere che le decisioni di merito, in quanto conformi, possono essere lette unitariamente nel vaglio di congruità-logicità della motivazione attraverso la quale sono pervenute all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Orbene, sotto un primo profilo, a differenza di quanto assunto dal TONDI la sua veste di amministratore di fatto della società fallita è stata accertata non solo in forza di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] sulla gestione della situazione contabile della stessa direttamente dal ricorrente, ma altresì in virtù delle dichiarazioni rese dai testi Carfora e Trombini che hanno dimostrato il trasferimento da parte dell'imputato di automezzi a soggetti terzi.

Vicenda, questa, risultante anche dagli accurati accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria sui quali constano le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Caliendo.

Sono dunque emersi quegli indici di "significatività" e "continuità" che l'art.2639 cod. civ. richiede affinché un soggetto che non riveste cariche formali in una società ne possa essere considerato amministratore di fatto.

Va ribadito, ancora una volta, a riguardo, che può essere accertata l'amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540).

Peraltro, proprio dalle riferite dichiarazioni dei testi Caliendo, Carfora e Trombini, è emersa la responsabilità penale del TONDI per la distrazione degli automezzi della società fallita, responsabilità rispetto alla configurabilità della quale la Corte territoriale ha correttamente ritenuto non potesse spiegare alcuna influenza l'eventuale dazione di alcuni assegni circolari all'amministratore di diritto da parte dell'imputato, stante l'intestazione dei veicoli all'impresa.

Inoltre, privo di rilievo ai fini della configurabilità della responsabilità penale a titolo di bancarotta per distrazione è che al momento nel quale sono state poste in essere le condotte la società non sarebbe stata insolvente, atteso che il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede la necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ma soltanto la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (v., da ultimo, Sez. 5, 25/01/2023, n.14558). 2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché il TONDI non aveva in appello proposto alcuna censura alla decisione di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, comunque non illegale, in quanto determinato entro i limiti edittali previsti, sicché non può lamentare in questa sede l'omessa pronuncia o l'erronea motivazione della sentenza impugnata su questioni che non aveva dedotto.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi in qualità di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", già "TO.GE.F0 5. r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 marzo 2011. 2. Avverso la richiamata sentenza il TONDI ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo l'imputato denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, 223 e 291 I.fall. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta veste di amministratore di fatto. A fondamento di tale censura, il TONDI evidenzia, per un verso, che non sarebbe stato tributato rilievo decisivo, ai fini assolutori, alle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva riferito che non si poteva avere certezza che la società si trovava in fase di decozione prima della gestione della stessa ad opera di [OSCURATO:PERSONA]. Assume inoltre che l'affermazione della sua responsabilità per distrazione degli automezzi si basa su una circostanza erronea, poiché aveva dimostrato di aver consegnato alcuni assegni circolari all'amministratore della società utilizzati in parte anche per l'acquisto di tali mezzi. Peraltro il suo ruolo di amministratore di fatto non avrebbe potuto desumersi dalle sole dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di averlo visto una sola volta presso lo studio di commercialisti presso il quale lavorava per chiedere informazioni sulla costituzione della società, circostanza che sarebbe insufficiente per considerarlo dominus della stessa. Ancora, sulla bancarotta distrattiva, il ricorrente lamenta che ai fini del vaglio del pregiudizio ai creditori occorrerebbe considerare la data della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già il momento della commissione dei fatti. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132, 133 cod. pen., 81 ultimo comma cod. pen. e connesso difetto di motivazione in quanto la pena determinata non sarebbe stata fondata su un idoneo apparato argomentativo e 2 i(s l'aumento nella continuazione sarebbe stato erroneamente operato partendo dalla pena per il reato più grave già aumentata per effetto delle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Occorre premettere che le decisioni di merito, in quanto conformi, possono essere lette unitariamente nel vaglio di congruità-logicità della motivazione attraverso la quale sono pervenute all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Orbene, sotto un primo profilo, a differenza di quanto assunto dal TONDI la sua veste di amministratore di fatto della società fallita è stata accertata non solo in forza di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] sulla gestione della situazione contabile della stessa direttamente dal ricorrente, ma altresì in virtù delle dichiarazioni rese dai testi Carfora e Trombini che hanno dimostrato il trasferimento da parte dell'imputato di automezzi a soggetti terzi. Vicenda, questa, risultante anche dagli accurati accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria sui quali constano le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Caliendo. Sono dunque emersi quegli indici di "significatività" e "continuità" che l'art.2639 cod. civ. richiede affinché un soggetto che non riveste cariche formali in una società ne possa essere considerato amministratore di fatto. Va ribadito, ancora una volta, a riguardo, che può essere accertata l'amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540). Peraltro, proprio dalle riferite dichiarazioni dei testi Caliendo, Carfora e Trombini, è emersa la responsabilità penale del TONDI per la distrazione degli automezzi della società fallita, responsabilità rispetto alla configurabilità della quale la Corte territoriale ha correttamente ritenuto non potesse spiegare alcuna influenza l'eventuale dazione di alcuni assegni circolari all'amministratore di diritto da parte dell'imputato, stante l'intestazione dei veicoli all'impresa. Inoltre, privo di rilievo ai fini della configurabilità della responsabilità penale a titolo di bancarotta per distrazione è che al momento nel quale sono state poste in essere le condotte la società non sarebbe stata insolvente, atteso che il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede la necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ma soltanto la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (v., da ultimo, Sez. 5, 25/01/2023, n.14558). 2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché il TONDI non aveva in appello proposto alcuna censura alla decisione di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, comunque non illegale, in quanto determinato entro i limiti edittali previsti, sicché non può lamentare in questa sede l'omessa pronuncia o l'erronea motivazione della sentenza impugnata su questioni che non aveva dedotto. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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