CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 12360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 17493/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]Avv. [OSCURATO:PERSONA], svolta attività di difesa d’ufficio, non avendo potuto ottenere il proprio onorario dalla persona difesa, nonostante il tentativo di recupero coattivo, propose istanza di liquidazione, ex art. 116, d. P.R. n. 115/2002. La locale Corte d’appello liquidò il solo compenso per la difesa penale, senza riconoscere l’esborso affrontato dall’istante per il tentativo di recupero coattivo, indicato in € 700,00. Il Presidente della Corte d’appello di Venezia, accolta l’opposizione del professionista, liquidò in favore di costui la indicata somma di € 700,00, compensando per intero le spese della fase dell’opposizione a cagione della modestia della causa . [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte locale sulla base di un solo motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Il motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., dolendosi per la compensazione del tutto ingiustificata delle spese, appare manifestamente fondato. In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 1950, 24/1/2022, Rv.663746). Tale giustificazione esplicita non può risolversi in espressioni generiche, dalle quali non è possibile ricavare la sussistenza di una di tali specifiche ragioni. Già nel previgente art. 92 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”, modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005) il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Sez. 6, n. 25594, 12/10/2018, Rv. 650982). Ciò posto, cassata senza rinvio la decisione impugnata, sussistendone i presupposti, la causa può essere decisa nel merito, siccome in dispositivo, in ragione delle attività legali svolte dal ricorrente in sede d’opposizione davanti al Presidente della Corte d’appello di Venezia. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la fase d’opposizione davanti al Presidente della Corte d’appello di Venezia, per compensi, la complessiva somma di € 300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida, in favore del ricorrente, in euro 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessor