CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09853/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. sul presupposto che Tarallo si fosse limitato a fuggire è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta di fuga fosse tale, per luoghi e modalità di guida, da porre in serio pericolo pedoni ed utenti della strada in genere, valutazione in fatto fondata su dati processuali e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0