CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/02/1085 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato aVViSO alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20076/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bo ogna di condanna per il delitto di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla grossolanità del falso - è aspecifico in quanto la Corte di appello ha chiarito le ragioni per cui non si tratta di falso grossolano (pag. 3 della sentenza impugnata) e il ricorrente, perseguendo la propria direttrice critica, non ci si è confrontato; si deve ritenere, dunque, che il ricorrente non si sia adeguato all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. peri., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 88.25 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata esclusione della responsabilità penale ex art. 131 bis cod. pen.- è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha reso una giustificazione del diniego che appare corretta in diritto individuando i parametri per cui ha ritenuto che l'offesa non fosse di particolare tenuità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e il ricorrente non fa altro che invocare una riedizione del giudizio. Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente critica il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1